CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Documento n. 10 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

premesso

che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un referendum consultivo popolare;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;
e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei Consigli comunali e provinciali;
f) lo Statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;
g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale», e successive modificazioni;
h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Legge regionale

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statutaria», 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum consultivo popolare.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale).

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste

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devono svolgersi in parità di condizioni tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;
b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;
c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;
d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del comune rappresentato:
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
f) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili

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ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.
5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:
a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

8. I soggetti di cui al comma 7, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza regionale o provinciale dei richiedenti e il

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loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
9. Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di condizioni nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Art. 4.
(Tribune elettorali).

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto, o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In

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tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.
11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 5.
(Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna).

1. In riferimento al referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna, la RAI attraverso la Testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Regione tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 7, con le seguenti modalità:
a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

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4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI possono essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.
(Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in rete regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 8.
(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità

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e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2.
6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
7. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio

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dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9.
(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi regionali dell'Accesso nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie sono sospesi fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 10.
(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie al quesito referendario, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste, nonché del quesito referendario).

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale e in quella delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

Art. 12.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono

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preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 8.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi possono essere sostituiti dal Direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti).

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni del presente provvedimento:
a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione;
b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione e non si applicano alle trasmissioni che non si occupano della campagna elettorale o referendaria;
c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale».
1. 2.Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La RAI cura che le trasmissioni a diffusione nazionale e regionale relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 siano organizzate e programmate garantendo in maniera particolarmente rigorosa la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, nel pieno rispetto delle regole proprie della comunicazione politica».
1. 4. De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole:
«hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle» con le seguenti: «sono organizzate e programmate in relazione alle rispettive consultazioni, riferibili alle».
1. 1.Beltrandi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione».
1. 3.Beltrandi.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole:
«1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate

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alle consultazioni elettorali provinciali e comunali» con le seguenti: «1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonché quella locale relativa alle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali, comunali».
2. 1.Beltrandi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «condizioni di parità» con le seguenti: «parità di condizioni».
2. 3.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«tra le diverse indicazioni di», sostituire le parole: «voto, ovvero» con le seguenti: «voto; gli spazi sono ripartiti in parti eguali».
2. 2.Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad

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una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».
3. 4. Laffranco, Fasano.

Al comma 1, alle parole:
«Per comunicazione politica», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo.».
3. 11.Il Relatore.

Al comma 1, alle parole: «Per comunicazione politica», premettere le seguenti: «Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate dalla consultazione

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elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali o dei Consigli del Comune rappresentato, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.».
3. 1.Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere le parole:
«purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato».
3. 6. De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), b), c) e d), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.».
3. 7. Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:
«in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali» con le seguenti: «alla loro consistenza».
3. 8. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:
a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo;
d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale e provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato un'indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalle votazioni. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento».
3. 2. Beltrandi.

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Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: «due deputati» con le seguenti: «un deputato»; alla lettera d), dopo le parole: «di rilevanza», inserire le seguenti: «nazionale, regionale o».
3. 2.(Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 8, dopo la parola: «provinciale», inserire le seguenti: «e regionale».
3. 3. Beltrandi.

Al comma 8, dopo le parole: «la rilevanza», inserire le seguenti: «regionale o».
3. 3.(Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 9, alle parole:
«In relazione al numero», premettere le seguenti: «Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità.».
3. 12.Il Relatore.

Al comma 10, sostituire le parole:
«parità di trattamento» con le seguenti: «parità di condizioni».
3. 13.Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che

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hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.
6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 3 con il seguente:
«(Trasmissioni di comunicazione politica a programmazione regionale autonomamente disposte dalla RAI)».
3. 0. 5. (già 3.5)Laffranco, Fasano.

ART. 4.

Al comma 6, sopprimere le parole:
«per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione».
4. 1. Beltrandi.

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Al comma 6, dopo le parole:
«può proporre», sopprimere le seguenti: «alla Commissione».
4. 2.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra favorevoli e contrari, comprendendo tra i contrari anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;».
5. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), qualora ne abbiano fatto richiesta, e abbiano dichiarato la propria preferenza di voto, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;».
5. 2. Beltrandi.

ART. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.
(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività, dell'apertura, e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la Rai è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dalla legge n. 28/2000, dal Contratto di Servizio e dal Codice Etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei referendum nazionali previsti per il 12 e 13 giugno, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché

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i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale.
6. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirenti;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

7. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente

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articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti».
8. 1.Beltrandi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'apertura e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la RAI è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal Contratto di Servizio e dal Codice Etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei referendum nazionali previsti, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione.
8. 1a(Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole da:
«I direttori responsabili» a: «I direttori responsabili dei notiziari» con le seguenti: «I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili».
8. 4.Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: «competitori elettorali», inserire le seguenti: «e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale».
8. 1b(Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 5, dopo le parole:
«di approfondimento informativo,», inserire le seguenti: «diffusi nell'ambito regionale e nazionale,»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2».
8. 5.Il Relatore.

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Al comma 5, dopo le parole: «soggetti politici», aggiungere le seguenti: «e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale».
8. 1c(Nuovo testo) Beltrandi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirenti;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
8. 1d(Nuovo testo) Beltrandi.

Sostituire il titolo con il seguente:
«(Informazione nelle trasmissioni a diffusione nazionale)».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Nei programmi di informazione, ad eccezione dei telegiornali, i giornali radio e notiziari, in quelli di comunicazione politica ed in ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, deve essere garantita la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco e di Presidente della provincia ovvero di tutte quelle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, in un ambito territoriale tale da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alle consultazioni.
2-ter. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature alle medesime trasmissioni è garantito l'accesso a tutte le forze politiche che:
a) sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che

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hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2-quater. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di sindaco dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti le trasmissioni di cui al comma 2-bis garantiscono spazi in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi, anche con la formula del confronto diretto».
8. 3. De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra i seguenti soggetti:
a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

3-bis. Le condizioni oggettive di cui al comma 3 devono essere fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici».
8. 2.Laffranco, Fasano.

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ART. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste, nonché del quesito referendario).

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle regioni interessate alle consultazioni, altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni».
11. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole da:
«Almeno» fino a: «nelle Regioni» con le seguenti: «A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni».
11. 1a(Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: «trasmette altresì», inserire le seguenti: «, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni,».
11. 1b(Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 3, dopo la parola: «prevedendo», sopprimere la parola: «anche».
11. 1c(Nuovo testo) Beltrandi.