CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04140 Bellanova: Misure per fronteggiare il lavoro nero.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sul fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera nei vari settori produttivi italiani ed in particolare nella realtà Salentina.
Nell'attuale contesto socio economico, l'intreccio tra lavoro sommerso, caporalato e criminalità vede tra le principali vittime proprio i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, cui vengono affidate le mansioni più dequalificate e usuranti, la cui pericolosità è spesso causa di infortuni sul lavoro, anche fatali.
Vorrei far presente che il contrasto al lavoro sommerso - ed in particolare all'impiego non regolare di manodopera extracomunitaria e clandestina - costituisce una delle priorità dell'azione di questo Governo. In particolare, come evidenziato nel Piano per l'integrazione «Identità e incontro», approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno del 2010 «il contrasto allo sfruttamento della manodopera immigrata va condotto anche attraverso opportuni accordi in sede di contrattazione collettiva, operando soprattutto a livello territoriale e aziendale, e con l'uso esteso dei buoni lavoro come strumento di flessibilità ma anche di salvaguardia dei lavoratori immigrati».
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato nello scorso mese di ottobre un progetto denominato «Rete dei servizi per la prevenzione del lavoro sommerso» nato a seguito della stipula di un Accordo di Programma con le 4 Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). L'accordo impegna tutte le Amministrazioni coinvolte nella realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, attraverso la creazione di una rete di servizi pubblico/privato per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tale accordo prevede un impegno economico di 5 milioni di euro a carico del programma operativo nazionale «Governance e azioni di sistema» 2007-2013 Obiettivo 1 Convergenza. Di questa somma, 500 mila euro saranno utilizzati per la realizzazione delle attività comuni e trasversali a tutte le regioni mentre i restanti 4,5 milioni, saranno impegnati per l'erogazione di almeno 3.000 voucher formativi nelle 4 Regioni citate. L'azione coinvolgerà i settori dell'Edilizia, dell'Agricoltura e del Turismo.
Più in generale, il contrasto al lavoro nero e all'economia sommersa sono obbiettivi, e lo ribadisco, prioritari del Governo, che si è inteso perseguire anche attraverso la procedura, introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009, di emersione del lavoro irregolare dei lavoratori domestici e dei lavoratori adibiti alla cura delle persone. Infatti, in base a questa procedura sono state quasi 300mila le domande che hanno consentito la regolarizzazione di altrettanti lavoratori extracomunitari.
L'attività del Governo di contrasto a questo fenomeno si basa, inoltre, sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale svolta dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A questo proposito la direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 prevede che l'attività di vigilanza a livello territoriale sia indirizzata alla verifica dei fenomeni di irregolarità di carattere sostanziale, profondamente lesivi delle condizioni di lavoro, in una logica di

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conseguimento di risultati significativi a livello qualitativo piuttosto che quantitativo. Pertanto, al fine di garantire maggiore efficacia all'attività di vigilanza, la programmazione strategica per l'anno 2011 si basa sulle proposte provenienti dalle Direzioni regionali del lavoro che, attraverso una specifica azione di intelligence, individuano gli ambiti prioritari di intervento.
Viene privilegiata quindi l'azione di vigilanza nei confronti delle realtà economiche gestite o organizzate mediante minoranze etniche, operanti al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere gius-lavoristico, previdenziale e fiscale, che realizzano vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera, prevalentemente extracomunitaria e clandestina.
Tali verifiche saranno, inoltre, realizzate attraverso specifiche azioni coordinate con gli Istituti previdenziali e le forze di polizia.
Informo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di realizzare per l'anno in corso un «Piano straordinario di vigilanza per il contrasto al lavoro sommerso» che prevede l'effettuazione di almeno 80.000 controlli mirati a questo specifico fenomeno, a cui ne vanno aggiunti altri 50.000 che saranno effettuati dagli Enti previdenziali. Si prevede di realizzare, in tal modo, almeno 130.000 verifiche.
Con specifico riferimento agli accertamenti ispettivi nei confronti delle aziende operanti nel settore della costruzione di impianti fotovoltaici nelle province di Brindisi e Lecce, informo che sono in corso, sotto il coordinamento della Prefettura territorialmente competente, specifiche azioni di vigilanza da parte di un gruppo interforze composto da funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, delle AUSL nonché della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Voglio, infine, ricordare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha partecipato attivamente all'elaborazione della Direttiva Comunitaria 2009/52/CE che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a irrogare sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
La suddetta Direttiva è inserita nel disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - cosiddetta Legge comunitaria 2010 - già approvato al Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

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ALLEGATO 2

5-04146 Cazzola: Problematiche occupazionali presso lo stabilimento della Gambro di Mirandola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Cazzola relativo alla situazione produttiva ed occupazionale della società Gambro Dasco spa.
In proposito, è opportuno precisare - in via preliminare - che il settore biomedicale italiano ha sviluppato in alcune zone del modenese un distretto di imprese aventi come riferimento il comune di Mirandola.
Nell'ambito del distretto modenese, in particolare, assume un ruolo primario nella produzione di apparecchiature per la dialisi la società Gambro Dasco spa - con sede legale a Medolla - facente parte del Gruppo svedese Gambro.
Lo scorso 27 gennaio la stessa Gambro Dasco spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione di avviare un processo di riorganizzazione attraverso il potenziamento della propria produzione in siti esteri di minore impatto economico, con conseguente riduzione dei costi; tale determinazione - in particolare - avrebbe comportato il trasferimento di parte delle produzioni del sito di Mirandola ed una conseguente perdita di circa 400 posti di lavoro.
In questo contesto - lo scorso 10 febbraio - il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad aprire un tavolo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, quelle dei lavoratori e le competenti istituzioni locali.
In particolare il Ministero dello sviluppo economico ha illustrato un percorso - condiviso da tutti i soggetti intervenuti - che prevede la presentazione di un Piano industriale da parte dell'azienda e l'apertura di un confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, al fine di individuare soluzioni volte al mantenimento delle attività industriali e dei livelli occupazionali nel sito di Mirandola.
Nell'ambito del predetto tavolo - lo scorso 23 marzo - si è tenuto un ulteriore incontro, cui ha preso parte anche il Ministero della salute, nel corso del quale il management dell'Azienda ha dichiarato la propria disponibilità a ridiscutere con la casa madre alcuni punti critici del Piano di riorganizzazione, al fine di venire incontro alle richieste emerse sia da parte istituzionale che sindacale.
Faccio presente inoltre che - nel corso delle prime settimane di aprile - verrà convocato un nuovo incontro del tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico.
Da ultimo, nell'informare che ad oggi non risulta pervenuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcuna richiesta di valutazione in ordine alla vicenda in esame, posso fin d'ora garantire la più ampia disponibilità del Governo ad esaminare ogni possibile soluzione che, tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente, possa tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

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ALLEGATO 3

5-04240 Gnecchi: Adempimenti per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sugli adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro domestico in base alle nuove procedure entrate in vigore dal 1o aprile di quest'anno.
Il processo di modernizzazione della legislazione in materia di lavoro sviluppatosi negli ultimi anni ha evidenziato il graduale abbandono di adempimenti formali in favore del costante e crescente sviluppo dell'informatizzazione. In tale contesto, il crescente ricorso a procedure informatizzate dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo degli intermediari a ciò abilitati.
A tal proposito, l'INPS, con circolare n. 49 dell'11 marzo 2011, ha individuato come intermediari abilitati (ai sensi dei commi 1 e 4, dell'articolo 1, della legge n. 12 del 1979), i consulenti del lavoro, gli altri professionisti ivi contemplati nonché - esclusivamente per le imprese artigiane e le altre piccole imprese anche in forma cooperativa - i Centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (CAF). A queste categorie vanno aggiunte le associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 181 del 2000.
Pertanto, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED) - in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 12 del 1979, possono effettuare attività esecutive, quali le mere operazioni di calcolo e la stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
Si fa presente, inoltre, che per assicurare l'accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista in alternativa la disponibilità della comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center Multicanale Inps-Inail (che risponde numero verde 803.164), che provvederà all'acquisizione della comunicazione, previa identificazione del soggetto dichiarante.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, informo, inoltre, che dal 1o aprile di quest'anno i datori di lavoro domestico potranno rivolgersi ai soggetti aderenti al circuito «Reti Amiche» (tabaccherie abilitate, sportelli bancari di Unicredit Spa, eccetera) oppure potranno utilizzare la carta di credito sul sito internet dell'INPS o telefonicamente tramite il Contact Center o, in ultimo, potranno utilizzare il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso). Preciso, infine, che l'INPS, presto renderà disponibile l'attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID.
In considerazione della recente entrata a regime della procedura che ho fin qui illustrato, ritengo che sia necessario, prima di ipotizzare eventuali correttivi, verificarne in concreto gli effetti sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti.

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ALLEGATO 4

5-04478 Di Biagio: Interpretazione della normativa in tema di cumulo di indennità integrativa speciale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Di Biagio, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sul cumulo della indennità integrativa speciale (IIS) in godimento ai pubblici dipendenti in quiescenza che, com'è noto, nasce come elemento esterno alla retribuzione o alla pensione per divenire, a decorrere dal 1o gennaio 1995, parte integrante delle stesse (articolo 15, comma 3, legge n. 724 del 1994) con la finalità di adeguare tali trattamenti ad una variazione percentuale del costo della vita.
Sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale che, con diverse sentenze, ha stabilito che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza è illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba necessariamente essere escluso.
In particolare la Corte ha sancito l'illegittimità dell'articolo 99, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (sentenze nn. 172/91 e 494/93), nella parte in cui non prevede che debba farsi salvo, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, sul secondo trattamento fruito, l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti cosiddetto minimo INPS (orientamento confermato, da ultimo, con sentenza n. 197/2010, conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Centrali della Corte dei conti). Ugualmente illegittimo è stato dichiarato il comma 5 dell'articolo 99 (sentenze nn. 566/89 e 204/92), per mancata fissazione da parte del legislatore di un «tetto» retributivo oltre il quale sarebbe possibile applicare l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale (nel caso di pensionato che presti attività lavorativa).
La giurisprudenza di merito ha ritenuto decisiva, nel caso di concorrenza di indennità integrativa speciale da pensione e da retribuzione, la mancata fissazione normativa di tale limite, interpretando le pronunce della Corte costituzionale come di mero annullamento del divieto di cumulo; ugualmente, in caso di titolarità di più pensioni in assenza di un conclusivo principio di diritto in tal senso, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere annullato il divieto di cumulo delle diverse indennità integrative speciali.
In conseguenza di ciò l'Inpdap, in virtù di un criterio di economicità dei giudizi, non propone più appello avverso le sfavorevoli sentenze emesse sul cumulo di indennità integrativa speciale e 13a mensilità proposte dai pensionati Inpdap e corrisponde tali emolumenti ai titolari di pensione che prestano attività lavorativa.

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L'Istituto inoltre autorizza la corresponsione dell'indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei limiti del cosiddetto minimo INPS e della prescrizione quinquennale (qualora tali soggetti rinuncino espressamente alla prosecuzione del contenzioso).
Preciso, infine, che i descritti orientamenti sono stati condivisi, in occasione di diverse riunioni tecniche, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, stante la pacifica posizione interpretativa delle richiamate fonti giurisprudenziali.