CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A, approvato dal Senato, ed emendamenti).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALL'ONOREVOLE VANNUCCI

La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;
l'articolo 10, comma 1, lettera m), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;
le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera h), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;
dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non sufficientemente valutati;
con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;
in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;
l'emendamento 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere finanziario,

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come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: della finanza pubblica con le seguenti: del bilancio dello Stato;
sopprimere l'articolo 18;
all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: normativa vigente.
conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: rischi ambientali aggiungere le seguenti: predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
sopprimere l'articolo 32;
sopprimere l'articolo 33;
all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.54, 10.1, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A, approvato dal Senato, ed emendamenti).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;
l'articolo 10, comma 1, lettera m), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;
le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera h), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;
dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica valutati nella misura di 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e, a regime, nella misura di 4,9 milioni di euro annui, per i quali occorre prevedere un'adeguata copertura finanziaria;
con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;
in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;

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l'emendamento 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere finanziario, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;
ritenuto che, al fine di evitare che dall'applicazione dell'articolo 18 derivino oneri ulteriori rispetto a quelli oggetto di quantificazione e copertura, vada valutata l'opportunità di introdurre forme di assicurazione obbligatoria per i componenti della magistratura;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: della finanza pubblica con le seguenti: del bilancio dello Stato;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 2,45 milioni di europer l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: normativa vigente.

conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: rischi ambientali aggiungere le seguenti: predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i

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quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
sopprimere l'articolo 32;
sopprimere l'articolo 33;
all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere una forma di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura, al fine di assicurare la possibilità di recuperare, mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 10.1, 11.50, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 21.050, 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A, approvato dal Senato, ed emendamenti).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALL'ONOREVOLE VANNUCCI (NUOVA FORMULAZIONE)

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;
l'articolo 10, comma 1, lettera m), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;
le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera h), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;
dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non sufficientemente valutati;
con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;
in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;
l'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere

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finanziario, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: della finanza pubblica con le seguenti: del bilancio dello Stato;
sopprimere l'articolo 18;
all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: normativa vigente.
conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: rischi ambientali aggiungere le seguenti: predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
sopprimere l'articolo 32;
sopprimere l'articolo 33;
all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.54, 10.1, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.