CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2011
462.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato, la proposta di legge C. 3921-B, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettera a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 3 febbraio 2011 nel corso dell'esame in prima lettura;
osservato che:
l'articolo 5, comma 1, novella l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, sostituendolo integralmente al fine di disporre una delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;
il comma 2 del nuovo articolo 42 prevede una sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari finalizzata all'esercizio della delega legislativa;
tale sperimentazione costituisce il presupposto per l'esercizio della delega, atteso che il principio o criterio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 del nuovo articolo 42 prevede che il Governo debba avere considerazione, ai fini della predisposizione del decreto delegato, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del richiamato comma 2;
le modalità della sperimentazione non vengono tuttavia determinate, a differenza di quanto avviene nell'attuale articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, dei relativi termini e delle modalità di attuazione e che prevede che lo schema del decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere: lo schema del decreto in questione è stato peraltro già adottato dal Governo e trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere, che è stato reso (atto n. 290);

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rilevato che:
la novella apportata dall'articolo 5, comma 1, all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 modifica in parte l'oggetto della delega;
la mancata disciplina della sperimentazione si riflette sui principi e criteri direttivi della delega,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di dettare una disciplina della sperimentazione di cui all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 42, comma 2, eventualmente rinviando a un apposito decreto ministeriale, da emanarsi previo parere della Corte dei conti e delle competenti Commissioni parlamentari, come già previsto dall'attuale comma 2 della legge n. 196 del 2009.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori sulle navi mercantili battenti bandiera italiana nelle acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche e i requisiti per l'acquisizione, il possesso e il trasporto delle armi e le condizioni per il loro utilizzo ai fini della prestazione dei servizi di protezione delle persone, delle merci e dei valori sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e di reprimere gli atti di pirateria.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.