CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2011
460.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 50

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (C. 4135 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4135 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 51

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (Nuovo testo C. 797 Angela Napoli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 797 Angela Napoli., recante «Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione», risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che:
il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materie «tutela della salute» e «professioni», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
tenuto conto che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 105 del 2007), «la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute, che assume oggi un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le Regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale» (sentenze nn. 328 e 181 del 2006, n. 270 del 2005, n. 510 del 2002) e che l'organizzazione sanitaria è ascrivibile dunque alla competenza residuale regionale;
rilevato che, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
osservato che la modifica della denominazione dei servizi di anestesia e rianimazione sembra rientrare nella competenza residuale delle regioni in materia di organizzazione sanitaria;
rilevato che non è chiara la portata normativa del riconoscimento, ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, della competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica: in particolare non sono chiare le implicazioni e le finalità di tale riconoscimento;
ricordato che l'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010, che la proposta di legge in esame mantiene espressamente in vigore, prevede che le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, tra i quali i medici specialisti in anestesia e rianimazione, sono individuate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Pag. 52

province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
si sopprima la disposizione che impone di mutare il nome dei servizi di anestesia e rianimazione nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture private accreditate;

e con la seguente osservazione:
sarebbe opportuno chiarire la portata normativa della disposizione che riconosce ai medici specialisti in anestesia e rianimazione la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica, in particolare precisando a quali fini operi tale riconoscimento.

Pag. 53

ALLEGATO 3

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il testo della proposta di legge C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 3 febbraio 2010 nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura,
esprime

PARERE FAVOREVOLE