CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2011
453.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.
Atto n. 333.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni VIII e X,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito «decreto»), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto - come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) - dopo le parole «del combustibile,», siano inserite le seguenti: «siti nel territorio nazionale,»;
2) all'articolo 3, comma 1, del decreto - come modificato dall'articolo 3, comma 1 - le parole: «un documento programmatico» siano sostituite dalle seguenti: «uno schema di documento programmatico»;
3) all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto - come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera g) - siano aggiunte, in fine, le parole: «e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: "indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico"»;
4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera b);
5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta

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dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con il medesimo decreto, ovvero con un decreto distinto da emanare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante. "Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell'articolo 8 del decreto con la seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico»;
6) all'articolo 9, comma 1, del decreto - come sostituito dall'articolo 9, comma 1 - dopo le parole: "sono soggetti,", siano inserite le seguenti: ", distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico," e le parole: "del decreto di cui all'articolo 8, comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1";
7) al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto -come sostituito dall'articolo 9, comma 1, - le parole "della procedura" siano sostituite dalle seguenti: "di ciascuna delle procedure";
8) all'articolo 10, comma 3, del decreto - come sostituito dall'articolo 10, comma 1 - alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole: "rapporto preliminare di sicurezza, parte sito e";
9) all'articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
"3. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici» e le parole «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «del comune o dei comuni interessati, come individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 4.»";
10) all'articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:
"e) alla lettera g), la parola «finale», è soppressa.";

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11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 2, la lettera i), sia sostituita dalla seguente:
«i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) piano di protezione fisica dell'impianto"»,
2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:
"3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.».
3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita l'Agenzia»;
4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:
«7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
"7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione."»;
5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:
«9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "anche in base all'esito delle procedure di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale"»;
6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:
9-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:
«12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.»;
12) all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;
b) garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e

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l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;
c) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
d) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).»".
13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale."»;
14) all'articolo 22, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «ed è pari a 0,4 euro/MWh» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,4 euro/MWh".»;
15) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «dal finanziamento delle», sono sostituite dalle seguenti: «dalla componente tariffaria che finanzia le».
1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n 83.»;
16) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:
"8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8».
2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:
"9. All'articolo 27, comma 11, le parole da "ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative

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di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.",
3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:
"10. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:
«12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.
4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:
"11-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:
13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti."».
17) all'articolo 27, comma 1, del decreto - come sostituito dall'articolo 26, comma 1 - le parole "comma 4", siano sostituite dalle seguenti: "comma 3";
18) all'articolo 27, sia soppressa la lettera a);
19) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:
"a)bis dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», sono inserite le seguenti: «in contraddittorio con l'operatore"»;
20) all'articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole «circostante il relativo sito», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4 del presente decreto»;
21) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:
b-bis) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),» sono eliminate le seguenti: «e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 del decreto - come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) - nella lettera i), dopo le parole "è il deposito nazionale", valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: "annesso al Parco Tecnologico";
b) all'articolo 13 del decreto, la parola "proponente", ovunque ricorra, valuti il Governo l'opportunità di sostituirla con la seguente: "operatore".
c) all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:
«a) bis dopo le parole «su proposta della Sogin S.p.A.» sono inserite le seguenti: «in contraddittorio con l'operatore»";.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.
Atto n. 333.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO IDV

Le Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (A.G. n. 333),
premesso che:
il nostro Paese, a seguito del referendum del 1987, ha abbandonato l'uso di energia nucleare, ma ad oggi l'Italia non è ancora un paese denuclearizzato, posto che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente;
in assenza di un piano energetico nazionale che indichi fabbisogno e disponibilità energetica, costi di approvvigionamento interno e dall'estero, livelli di autonomia e dipendenza a seconda delle fonti e a seconda dei fornitori, il Governo ha deciso, per legge, che l'Italia dovesse fare ritorno al nucleare;
l'iter legislativo che ha avviato il piano nucleare del Governo ha avuto inizio con la presentazione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 con cui si prevedeva la definizione delle linee di politica energetica, attraverso la «strategia energetica nazionale». Intesa come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale, la «Strategia energetica nazionale», delineata dall'articolo 7 del decreto-legge 112/2008, contempla la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
l'articolo 25 della legge n. 99 del 2009 ha disposto una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio e per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, e per la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate. La delega prevede altresì che vengano stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti;
nonostante il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 rimettesse al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico - previa convocazione di un'apposita, e non meglio precisata,

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«Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente» - il compito di definire entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto la Strategia energetica, il medesimo documento finora non ha visto la luce;
il Governo, dunque, senza analizzare, prima di procedere alla fase attuativa, se esistano o meno in Italia luoghi idonei ad ospitare gli impianti, ha stabilito quali siano le procedure preposte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare e in attuazione della delega ex articolo 25 della legge n. 99/2009, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010;
a fianco del processo legislativo il Governo ha realizzato una serie di accordi bilaterali con paesi dotati di esperienza e tecnologia nucleare come gli Stati Uniti ma, in particolare, la Francia, con la quale viene sottoscritto un primo accordo quadro per la cooperazione in materia nucleare il 24 febbraio 2009 fino al più recente accordo siglato l'8 aprile 2010;
dopo aver deciso le procedure, naturalmente speciali ed agevolate, per costruire gli impianti nucleari, ci troviamo attualmente dinanzi alla seguente situazione; il Governo, avvalendosi della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2011, sta quasi completamente riscrivendo - tecnicamente «correggendo» - il decreto attuativo del nucleare, tra l'altro incidendo su parti interessate dal quesito abrogativo referendario che l'Italia dei Valori ha promosso e che è stato già dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2011. A riguardo, va anzitutto ribadito che, considerato che l'intento dei promotori del referendum di abrogare talune disposizioni della legge n. 99 del 2009 e del decreto legislativo n. 31 del 2010 consiste nell'«impedire la realizzazione e la gestione di centrali nucleari», lo schema di decreto al nostro esame - predisposto ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 99/2009 - non è idoneo a bloccare le operazioni referendarie in corso, in quanto, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, l'abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum travolgerebbe anche tale emanando decreto legislativo;
anche di fronte alla tragedia del Giappone e alla posizione assunta dagli altri paesi dell'Unione europea, già produttori di energia da fonte nucleare, il Governo italiano, dunque, anziché riflettere sulle conseguenze non prevedibili del nucleare e decidere di sospendere il progetto, o almeno di bloccarne l'attuazione fino all'effettuazione del prossimo referendum che punta a cancellare la legge 99/2009, ha deciso di andare avanti;
nella seduta del 3 marzo 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo sullo schema di decreto de quo. Il Presidente della Conferenza delle Regioni ha comunicato che le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Toscana, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta hanno espresso parere negativo; le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Campania hanno espresso parere favorevole. L'ANCI ha espresso parere negativo per il mancato accoglimento da parte del Governo delle proposte correttive dei Comuni sullo schema di decreto legislativo in esame;
entrando nel merito del provvedimento, esso recepisce quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33/2011). Nel dettaglio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 33, ha dichiarato, l'illegittimità dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Il testo vigente dell'articolo, infatti, non assicurerebbe «alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto» come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione, trasporto

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e distribuzione nazionale dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Con la modifica apportata dal provvedimento in esame, l'autorizzazione unica viene rilasciata, su istanza dell'operatore, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro 90 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata;
obiettivo principale del provvedimento è quello di semplificare e velocizzare le procedure quanto più possibile. Chiara dimostrazione di quanto affermato, basti pensare a come si riscrive lo schema di parametri per l'individuazione delle aree idonee: il testo attualmente vigente prevede che entro sessanta giorni dall'adozione della Strategia nucleare, l'Agenzia per la sicurezza formula una proposta al Ministero dello sviluppo economico e questo, di concerto con gli altri Ministri interessati, definisce e pubblica una bozza di schema; la bozza è così sottoposta per sessanta giorni a consultazione pubblica aperta alle regioni, agli enti locali e ai soggetti portatori di interessi qualificati, con facoltà di presentare all'Agenzia osservazioni e proposte tecniche in forma scritta. Successivamente, nel termine di trenta giorni, l'Agenzia formula una nuova proposta e il Ministro responsabile, con il concorso di quelli concertanti, adegua e adotta lo schema definitivo dei parametri esplicativi. Il decreto correttivo elimina invece la fase della consultazione pubblica, abrogando i commi in cui si disciplina la pubblicazione nei siti internet e sui quotidiani dello stesso schema, a svantaggio dunque dell'informazione e della sicurezza per i cittadini;
il decreto legislativo n. 31 del 2010, stabilisce che la Strategia nucleare è sottoposta alla Valutazione ambientale strategica (VAS) - articolo 9 -, alla quale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente), sono generalmente sottoposti «piani e programmi». Allo stesso tempo dispone anche che essa costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'Agenzia per la sicurezza rilascia la certificazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari - articolo 10 comma 3, lettera l), e 11, comma 3, lettera c) - e la Sogin Spa individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e al connesso Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (articolo 27). Lo schema di decreto, modificando l'articolo 9 del decreto n. 31, esplicita che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari di cui all'articolo 8, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico. La Strategia nucleare, dunque, per come è configurata, non solo si inserisce pienamente nel processo decisionale, ma costituisce il presupposto stesso dell'attuazione del programma, condizionandone sensibilmente i passaggi successivi. Nel testo però si finisce per rappresentare la VAS come un giudizio a valle su uno schema di piano già definito, mentre (come sancito dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) essa deve essere parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. La procedura di VAS, infatti, non è finalizzata a valutare ex post un singolo progetto, soprattutto infrastrutturale, già definito, quanto piuttosto ad intervenire nel processo di formazione dell'atto pianificatorio al fine di garantire un'analisi a tutto campo degli effetti cumulativi, indiretti e sinergici delle diverse opzioni di una determinata politica sull'ambiente generale. Essa comporta l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. Suscita dunque forti perplessità il fatto che, contrariamente a questo, non si preveda alcun meccanismo di coinvolgimento diretto e differenziato degli enti territoriali, posto che, non può certo ritenersi sufficiente quello costituito dalla Conferenza nazionale dell'energia e

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dell'ambiente, alla quale - secondo le indicazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 339 del 2009 (punto 3) - prendono parte le regioni e gli enti locali nonché qualsiasi altro soggetto invitato;
l'articolo 9 dello schema di decreto, al comma 1, dispone che la Strategia e i parametri tecnici per la localizzazione dei siti e del Parco Tecnologico siano soggetti anche al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996. Lo schema in esame precisa - a differenza del testo attualmente vigente - il riferimento alla norma interna di recepimento (commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230), lasciando fuori dal proprio ambito di applicazione gli ulteriori due commi in materia di principio di giustificazione contenuti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1995. È doveroso segnalare che proprio tali due disposizioni non inserite nel riferimento al decreto di recepimento della direttiva Euratom prevedono che qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali (comma 3), e che la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione (comma 4);
sempre in materia di Strategia nucleare, si elimina il riferimento ai «parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese» dagli argomenti da indicare nella medesima Strategia, in quanto, secondo la relazione illustrativa, sono già definiti dal decreto stesso. In realtà, la definizione di «territorio circostante» per individuare l'ambito intorno al sito del Deposito a cui erogare benefici è vaga e potrebbe ingenerare fraintendimenti in corso di applicazione della previsione della norma;
vi è poi un ulteriore elemento da chiarire al fine di evitare confusioni nella disciplina da applicare, ossia, per quel che riguarda il Parco tecnologico - e quindi il Deposito nucleare - cosa siano esattamente i parametri tecnici che individuano le caratteristiche delle aree idonee se non quelli che dovrebbero essere ricompresi nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione del Parco di cui all'articolo 27. È chiaro che si sta procedendo all'elaborazione di una normativa confusa su cui bisognerà ovviamente ritornare tra qualche mese per apportare i giusti correttivi;
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, l'Agenzia dovrebbe elaborare la proposta non solo in coerenza con la Strategia nucleare, ma anche «sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università», i quali - precisa la disposizione - «si esprimono entro lo stesso termine», quello cioè di trenta giorni assegnato all'Agenzia. Ora, in termini pratici, o l'Agenzia per deliberare deve attendere i suddetti contributi, per cui il termine inevitabilmente si allunga; o essa, in osservanza del termine prescritto, può procedere indipendentemente dai contributi richiamati. In quest'ultimo caso, però, potrebbero evidenziarsi incongruenze tali da minare gli sviluppi successivi del procedimento;
modifiche importanti, in tema di autorizzazione unica, afferiscono alla VIA e all'AIA, nonché alla VAS. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 l'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per le quali viene specificato il rilascio in sede statale, con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il nuovo testo chiarisce che il rinnovo dell'AIA è effettuato ogni 15 anni, in contrasto con quanto disposto all'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si prevede che il rinnovo dell'AIA avvenga, di norma, ogni cinque anni. Inoltre è da notare che il comma 7 dell'articolo 13, completamente riscritto, prevede che in

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sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Tale prescrizione risulta essere non corretta in quanto la VAS, la VIA e l'AIA sono tre procedure completamente distinte e distinti sono gli esiti delle stesse;
l'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 prospetta una «campagna di informazione nazionale» la cui realizzazione prevede alcuni passaggi che non sembrano chiaramente identificati. In più coinvolge un numero esorbitante di disparati organismi e amministrazioni pubbliche con l'obiettivo comune di mettere in atto adeguate forme di comunicazione con i cittadini a fronte della ripresa della produzione di energia elettronucleare. Anche alla luce di quanto accade in altri Paesi già da tempo, occorre dire in primo luogo, che a distanza di 2 anni dalla decisione di rientrare nel settore della produzione di energia elettronucleare non è stata ancora presa alcuna iniziativa di informazione e di comunicazione con il pubblico definibile idonea da un punto di vista scientifico e tecnologico. Nessuna, perché l'unico spot realizzato è stato ben presto dichiarato ingannevole dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria. Si sarebbero dovute individuare procedure, strumenti e soggetti competenti. Invece si è scelto di delineare un percorso poco trasparente in cui sono coinvolti molti soggetti, tra cui organismi privati, con competenze non chiaramente rinvenibili. Il decreto n. 31 del 2010 prevede altresì la costituzione di Comitati di confronto e informazione in ogni regione ospitante siti nucleari. Se in sé la misura può essere ritenuta utile, resta, però, il fatto che il Comitato è costituito solo dopo che la localizzazione dell'impianto o del Deposito nucleare è stata effettuata, per cui, a ben vedere, non vi è alcun legame tra il nuovo strumento e l'esigenza di una maggiore partecipazione nelle scelte localizzative. Su questo punti, il provvedimento al nostro esame non interviene in alcun modo, perdendo così, ancora una volta, un'occasione importante per avviare un processo serio e adeguato di coinvolgimento della popolazione;
il cosiddetto «decreto correttivo», come quello già vigente, continua a non dire dove si possono o si vogliono realizzare gli impianti. Tale compito resta affidato, caso forse unico al mondo, ai privati che dovrebbero proporre la costruzione degli impianti;
lo schema di decreto non dice con quali tecnologie saranno costruiti gli impianti;
tutto questo dovrà essere sorvegliato da una autorità nazionale che, ad oggi, non ha nemmeno una sede fisica in cui riunirsi;

considerato che:
già nelle linee di sviluppo della politica energetica europea del gennaio 2007 (COM(2007)1 def) è stato evidenziato il ruolo del nucleare nel mix di energia ribadendo espressamente che la decisione sul ricorso all'energia nucleare è di totale competenza degli stati membri;
già nel 1987, il referendum sul nucleare fu ritenuto non lesivo di obblighi internazionali, perché concerneva esclusivamente profili di politica interna. Recentemente, la Corte costituzionale - con la sentenza n. 278 del 2010 - ha affermato che le norme del Trattato Euratom, quelle della direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM (Direttiva del consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20 settembre 1994), non pregiudicano «la discrezionalità dello Stato italiano nello «stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia» (punto 9 del Considerando della direttiva n. 2009/71/EURATOM)», ma impongono «solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure e standard di

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garanzia «per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione» (punto 5 dell'appena citato Considerando)»;
il ritorno dell'Italia al nucleare è stato presentato come il modo per abbattere il costo dell'energia elettrica eliminando il differenziale sfavorevole nei confronti del resto d'Europa. Il confronto del costo del chilowattora prodotto dalle diverse fonti non è cosa semplice e non dà risultati univoci. Il costo del chilowattora nucleare è costituito per due terzi dal costo dell'impianto. A sua volta il costo dell'impianto dipende molto dal tempo di costruzione, dal tasso d'interesse sui prestiti e di rendimento del capitale atteso dagli azionisti, dalla durata della centrale. Inoltre, nel caso nucleare, una porzione molto incerta del costo del chilowattora riguarda i costi futuri di smaltimento delle scorie radioattive e di smantellamento dell'impianto. L'Agenzia internazionale dell'energia ha pubblicato nel 2010 le stime di costo comparato, e ne risulta un divario molto netto tra diverse aree del mondo che deriva soprattutto dalle differenze nei costi e nei i tempi della costruzione, molto brevi in Asia, intermedi nel Nordamerica, lunghi in Europa;
i tempi di costruzione sono più brevi e i costi più bassi nei Paesi che presentano lunga esperienza nucleare e un sistema economico e politico stabili e capaci di decisioni rapide. A riguardo andrebbe indagato con cura il caso della centrale finlandese di Olkiluoto che doveva essere costruita in cinque anni e lo sarà, forse, in otto, con perdite dovute ai ritardi nella costruzione stimate dalla ditta costruttrice Areva in 1.7 miliardi di euro. La Finlandia non ha infatti un'importante tradizione nucleare;
è ragionevole prevedere dunque che in Italia i tempi di costruzione di una centrale nucleare siano più lunghi di quelli richiesti in un Paese ove il nucleare è già sviluppato. Poiché in Italia le opposizioni locali e regionali al nucleare sono forti e poiché la maggioranza del governo nazionale può cambiare e non vi è alcuna larga intesa politica sul ritorno al nucleare, il rischio che la costruzione di una centrale sia in futuro interrotta, è piuttosto concreto;
la valutazione degli oneri che tale scelta comporta va esperita sia sul fronte della valutazione degli elevati investimenti iniziali per la realizzazione degli impianti (il cui ammortamento richiede tempi molto lunghi), sia, conseguentemente, sul fronte della convenienza economica per gli investitori privati. Con riferimento ai benefici per il sistema produttivo italiano, si rileva infatti che la tecnologia che verrà utilizzata risulterebbe per gran parte di provenienza estera (francese, nel caso di specie), a partire dai brevetti, così come disposto nel Protocollo di accordo intergovernativo tra l'Italia e la Francia, firmato il 24 febbraio 2009 a Roma prima ancora che il Parlamento italiano votasse in merito al ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare. L'intesa prevede un'ampia collaborazione in tutti settori della filiera, ricerca, produzione e stoccaggio ed è accompagnata da due «memorandum of understanding» tra i due gruppi elettrici Enel ed Edf. A riguardo, si stima da più parti che il permanere di un elevato indebitamento di Enel renderebbe problematico per questo operatore sostenere il costo finanziario senza rilevanti aiuti pubblici. Il presunto basso costo del kWh da nucleare è, infatti, quasi esclusivamente dovuto, in tutto il mondo, all'intervento finanziario dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare. In occasione della Conferenza internazionale dell'Ocse sull'accesso al nucleare civile, svoltasi a Parigi l'8 e il 9 marzo 2010, il Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, ha chiesto agli organismi multilaterali, quali la Banca mondiale, la Bers e le banche di sviluppo, di impegnarsi in maniera risoluta a finanziare lo sviluppo del nucleare civile, segno evidente che le giustificate resistenze delle istituzioni bancarie internazionali possono essere superate solo attraverso un intervento statale. A conferma di quanto detto, si può citare l'esempio statunitense. Il Presidente

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degli Stati Uniti, infatti, ha accompagnato l'annuncio della costruzione di nuove centrali nucleari con quello dello stanziamento sul bilancio 2010 di 8 miliardi di dollari (altri 54 sono stati proposti per il 2011) per fornire una garanzia pubblica al credito erogato dalle banche, senza la quale i tassi di interesse bancari richiesti agli operatori sarebbero proibitivi. Va ulteriormente rilevato che negli Stati Uniti sono stati indispensabili forti incentivi federali già dal 2005, ma, a distanza di cinque anni, non risulta in fase di avanzamento nessun cantiere per nuove centrali;
relativamente alla gestione dei rifiuti radioattivi, è opportuno segnalare che il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva - COM(2010)618 - intesa a elevare gli standard di sicurezza per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell'UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo. In particolare, la proposta individua come principio generale la responsabilità ultima degli Stati membri per la gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi, specificando che i residui radioattivi vanno smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti. Tuttavia, è prevista la possibilità per due o più Stati membri di utilizzare un deposito per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti ubicato sul territorio di uno di essi. Essa sottolinea, altresì, la necessità che l'opinione pubblica sia sempre informata dagli Stati membri, e coinvolta nel processo decisionale relativo alla gestione delle scorie nucleari. È infine prevista l'istituzione di un'autorità indipendente che rilasci le autorizzazioni a costruire i depositi e per ciascuno di essi verifichi l'analisi della sicurezza;
appare dunque evidente che il provvedimento al nostro esame non risolve in alcun modo i problemi generati dalla decisione di ritornare al nucleare. Siamo dinanzi alla pura e semplice evidenza che non si è voluto seguire la razionalità scientifica nell'analizzare se e in che misura abbiamo bisogno di nucleare, se esista al mondo il nucleare sicuro, quale sia, chi lo detenga e quanto costi e, posto che esista, se infine il nostro paese sia fisicamente in grado di ospitarlo e tecnicamente in grado di realizzarlo in assoluta sicurezza;
nel frattempo, dopo aver per molti anni finanziato le cosiddette «fonti assimilate» con i fondi destinati alle rinnovabili, l'Italia si appresta a colpire con un taglio di finanziamenti proprio quest'ultimo settore: e ancora una volta lo fa mediante un decreto legislativo ( sul quale il Parlamento da solo un parere, che in questo caso neppure viene seguito) che rinvia ad un prossimo decreto governativo la decisione sulle soglie massime di rinnovabili finanziabili. Un provvedimento devastante per il solare, il fotovoltaico, il geotermico, l'eolico, le biomasse. È questa una scelta che si accompagna perfettamente alla irragionevole marcia di avvicinamento all'energia nucleare italiana;
considerato ancora che:
i tragici eventi che hanno recentemente colpito il Giappone stanno riaprendo il dibattito sulla sicurezza dell'energia nucleare sia a livello nazionale, sia a livello europeo e internazionale;
nei giorni scorsi due nuove esplosioni si sono verificate nel reattore 3 della centrale nucleare di Fukushima, alzando notevolmente il livello di allarme e i timori di una tragedia nucleare di proporzioni al momento incalcolabili;
il Commissario europeo all'Energia, Günther Öttinger, avrebbe convocato per martedì 15 marzo 2011 una riunione di esperti sulla sicurezza nucleare dell'Unione Europea per discutere delle conseguenze del terremoto in Giappone. Al

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riguardo il Commissario Öttinger ha dichiarato espressamente che: «Tutto ciò che si riteneva impensabile, in qualche giorno è avvenuto...Se prendiamo la cosa sul serio e diciamo che l'incidente ha cambiato il mondo - ed è in discussione il modo in cui noi, come società industriale, abbiamo guardato alla sicurezza e alla gestibilità....allora non possiamo escludere nulla»;
in Germania, il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, ha riferito che la decisione del governo di Berlino, assunta lo scorso settembre, di prolungare mediamente di 12 anni la vita delle vecchie centrali atomiche, potrebbe essere rivista a seguito della crisi nucleare in corso in Giappone;
la Svizzera ha sospeso il programma di rinnovo delle proprie centrali nucleari, mentre in Austria il Ministro dell'Ambiente, Nikolaus Berlakovich, ha chiesto la verifica della sicurezza delle centrali nucleari europee;
appare di tutta evidenza che quanto è accaduto in Giappone rappresenti la prova provata del fatto che il nucleare sicuro in Italia e nel mondo non esiste;
alla luce di quanto precede il Governo italiano dovrebbe trarre le dovute conseguenze in relazione alla pervicacia con cui continua a promuovere l'opzione nuclearista nel nostro Paese;
peraltro nella seduta delle Commissioni riunite VIII e X del 15 marzo 2011, durante l'esame dello schema di decreto in oggetto, il rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Saglia, ha dichiarato, come risulta dal resoconto sommario delle suddette commissioni, che «sul versante dei rapporti Stato-regioni, ribadisce come non si potranno realizzare le centrali nucleari nelle regioni che si esprimeranno negativamente sulla localizzazione degli impianti nel loro territorio e che il programma energetico nucleare non potrà essere realizzato in assenza di una totale condivisione delle comunità territoriali coinvolte»;
nei prossimi mesi si voterà per il referendum promosso dall'Italia dei Valori contro il nucleare, al fine di abrogare la normativa che intende dare il via libera alla realizzazione di centrali nucleari sul territorio nazionale

ESPRIMONO PARERE CONTRARIO

Cimadoro e Piffari

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.
Atto n. 333.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito «decreto»), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto - come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) - dopo le parole «del combustibile,» , siano inserite le seguenti: «siti nel territorio nazionale,»;
2) all'articolo 3, comma 1, del decreto - come modificato dall'articolo 3, comma 1 - le parole «un documento programmatico» siano sostituite dalle seguenti: «uno schema di documento programmatico»;
3) all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto - come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera g) - siano aggiunte, in fine, le parole: «e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: "indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico"»;
4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera b);
5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta

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dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con il medesimo decreto, ovvero con un decreto distinto da emanare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante."». Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell'articolo 8 del decreto con la seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico»;
6) all'articolo 9, comma 1, del decreto - come sostituito dall'articolo 9, comma 1 - dopo le parole "sono soggetti,", siano inserite le seguenti: ", distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico," e le parole: " del decreto di cui all'articolo 8, comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1";
7) al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto -come sostituito dall'articolo 9, comma 1, - le parole "della procedura" siano sostituite dalle seguenti: "di ciascuna delle procedure";
8) all'articolo 10, comma 3, del decreto - come sostituito dall'articolo 10, comma 1 - alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole:" rapporto preliminare di sicurezza, parte sito e";
9) all'articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici" e le parole "del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "del comune o dei comuni interessati, come individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 4."»;
10) all'articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:
"e) alla lettera g), la parola «finale», è soppressa.";

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11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 2, la lettera i), sia sostituita dalla seguente:
"i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) piano di protezione fisica dell'impianto»,
2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:
"3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
«3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.».
3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita l'Agenzia»;
4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:
"7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
«7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.»";
5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:
"9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «anche in base all'esito delle procedure di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale»»;
6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:
9-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:
«12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.»;
12) all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato a:
e) valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;
f) garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

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g) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
h) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).»".
13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale."»;
14) all'articolo 22 , dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «ed è pari a 0,4 euro/MWh» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,4 euro/MWh»".»;
15) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «dal finanziamento delle», sono sostituite dalle seguenti: «dalla componente tariffaria che finanzia le».
1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n 83.»;
16) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:
"8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8».
2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:
"9. All'articolo 27, comma 11, le parole da "ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative

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di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.",
3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:
"10. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:
«12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.
4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:
"11-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:
»13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.»".
17) all'articolo 27, comma 1, del decreto - come sostituito dall'articolo 26, comma 1 - le parole "comma 4", siano sostituite dalle seguenti: "comma 3";
18) all'articolo 27, sia soppressa la lettera a);
19) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:
"a) bis dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», sono inserite le seguenti: «in contraddittorio con l'operatore»»;
20) all'articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole «circostante il relativo sito», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4 del presente decreto»;
21) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:
b-bis) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),» sono eliminate le seguenti: «e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente»;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 del decreto - come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) - nella lettera i), dopo le parole "è il deposito nazionale", valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: "annesso al Parco Tecnologico";
b) all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole:» tre mesi» con le seguenti: «quattro mesi»;
c) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni»;

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d) all'articolo 11, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni»;
e) all'articolo 11, comma 4, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «entro i trenta giorni» con le seguenti: «entro il sessanta giorni»;
f) all'articolo 13 del decreto, la parola "proponente", ovunque ricorra, valuti il Governo l'opportunità di sostituirla con la seguente: "operatore".
g) all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:
"a) bis dopo le parole «su proposta della Sogin S.p.A.» sono inserite le seguenti: «in contraddittorio con l'operatore»";.