CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni VIII e X,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito «decreto»), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto - come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) - dopo le parole «del combustibile,», siano inserite le seguenti: «siti nel territorio nazionale,»;
2) all'articolo 3, comma 1, del decreto- come modificato dall'articolo 3, comma 1 - le parole «un documento programmatico» siano sostituite dalle seguenti: «uno schema di documento programmatico»;
3) all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto - come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera g) - siano aggiunte, in fine, le parole: "e dopo le parole: «degli impianti a fine vita» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico»";
4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera b);
5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla

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base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.»." Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell'articolo 8 del decreto con la seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico
»;
6) all'articolo 9, comma 1, del decreto - come sostituito dall'articolo 9, comma 1 - dopo le parole «sono soggetti,», siano inserite le seguenti: «, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico,» e le parole: «del decreto di cui all'articolo 8, comma 1» siano sostituite dalle seguenti: «di ciascun decreto di cui all'articolo 8, comma 1»;
7)al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto - come sostituito dall'articolo 9, comma 1, - le parole «della procedura» siano sostituite dalle seguenti: «di ciascuna delle procedure»;
8) all'articolo 10, comma 3, del decreto - come sostituito dall'articolo 10, comma 1 - alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole: «rapporto preliminare di sicurezza, parte sito»;
9) all'articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
"3. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici» e le parole «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comune o dei Comuni interessati.»";
10) all'articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:
"e) alla lettera g), la parola «finale», è soppressa.";
11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche :
1) nel comma 2, la lettera i), sia sostituita dalla seguente:
"i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) piano di protezione fisica dell'impianto»,

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2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:
"3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
«3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.».
3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita l'Agenzia»;
4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:
"7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:
«7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.»";
5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:
"9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «anche in base all'esito delle procedure di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale"»;
6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:
9-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:
«12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.»;
7) il comma 12 sia sostituito con il seguente:
"12. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole «agli strumenti urbanistici,» sono inserite le seguenti: «e territoriali, con esclusione dei piani territoriali a valenza ambientale» e dopo le parole «esercire l'impianto,» sono inserite le seguenti: «come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),»".
12) all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;
b) garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e

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l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;
c) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
d) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).»".

13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale."»;
14) all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), sia inserita la seguente :
"a)bis dopo le parole «su proposta della Sogin S.p.A.» sono inserite le seguenti: «in contraddittorio con l'operatore»";.
15) all'articolo 22 , dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «ed è pari a 0,4 euro/MWh» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,4 euro/MWh»".»;
16) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole «dal finanziamento delle», sono sostituite dalle seguenti: «dalla componente tariffaria che finanzia le».
1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n 83. I programmi di ricerca in materia di sicurezza e radioprotezione sono finanziati, direttamente dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83; nell'ambito delle disponibilità della sopra citata componente tariffaria, il finanziamento dei programmi di ricerca non può comunque superare il limite massimo di quindici milioni di euro annui."»;

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17) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:
"8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8».
2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:
"9. All'articolo 27, comma 11, le parole da "ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.",
3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:
"10. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:
«12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.
4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:
"11-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:
«13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.»".
5) il comma 12, sia sostituito con il seguente:
"12. All'articolo 27 del decreto C, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e territoriali, con esclusione dei piani territoriali a valenza ambientale, e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.»";
18) all'articolo 27, comma 1, del decreto- come sostituito dall'articolo 26, comma 1 - le parole «comma 4», siano sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
19) all'articolo 27, sia soppressa la lettera a);

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20) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:
"a)bis dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», sono inserite le seguenti: «in contraddittorio con l'operatore"»;
21) all'articolo 29 del decreto - come modificato dall'articolo 28, comma 1 - sia aggiunto il seguente comma:
«2. Le tariffe per il conferimento al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, ad eccezione di quelli disciplinati dal comma, sono stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.»;
22) all'articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole «circostante il relativo sito», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4 del presente decreto»;
23) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:
b-bis) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),» sono eliminate le seguenti: «e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente»;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 del decreto - come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) - nella lettera i), dopo le parole «è il deposito nazionale», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «annesso al Parco Tecnologico».
b) all'articolo 13 del decreto, la parola «proponente», ovunque ricorra, valuti il Governo l'opportunità di sostituirla con la seguente: «operatore».