CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 35

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.04 Gozi e 18.021 Bernardini.

Pag. 36

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminata la comunicazione della Commissione europea (COM(2010)776) sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali;
considerato che:
in linea con le indicazioni del Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia 2010-2014, la comunicazione intende avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, «controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali»;
l'associazione dei Parlamenti nazionali al controllo sull'attività di Europol costituisce un presidio essenziale per la democrazia, stante la delicatezza e il rilievo delle attività svolte da Europol, attualmente costituito in forma di Agenzia dell'Unione europea, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare una adeguata tutela dei diritti dei cittadini;
la comunicazione correttamente ricorda che attualmente l'operato della Agenzia può essere oggetto del vaglio dei singoli Parlamenti nazionali, sia pure indirettamente, attraverso il controllo sui rispettivi governi;
la comunicazione fornisce altresì un quadro esauriente delle riflessioni e delle valutazioni espresse nell'ultimo decennio dalle istituzioni dell'Unione europea e dai Parlamenti nazionali sul tema del controllo democratico su Europol;
anche sulla base di tali riflessioni e valutazioni, al fine di adeguare il livello del controllo democratico sull'attività di Europol al nuovo quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona, la comunicazione propone l'istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente, composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. La comunicazione peraltro fa uso alternativamente del termine forum interparlamentare permanente / organo misto, ingenerando una certa ambiguità nell'individuazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tale sede;
a giudizio della Commissione europea, tale forum costituirebbe un dispositivo formale dotato di sufficiente flessibilità per un efficace scambio di informazioni e coordinamento tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento Europeo, in modo tale da unificare il controllo parlamentare a livello dell'Unione europea, fatte salve le procedure proprie dei Parlamenti nazionali;

Pag. 37

il documento in esame propone inoltre una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, suggerendo lo svolgimento, in seno alla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, di dibattiti relativi alla strategia pluriennale di Europol e al suo programma di lavoro annuale;
nell'ambito della nuova strategia di comunicazione proposta, la Commissione europea suggerisce inoltre che l'agenzia trasmetta sistematicamente al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali informazioni periodicamente aggiornate sui risultati delle sue operazioni nonché i risultati di un sondaggio degli utenti che misuri il livello di soddisfazione per le prestazioni generali di Europol e per prodotti e servizi specifici, inviato ogni due anni per via elettronica a determinati utenti negli Stati membri e ad altri partner;
la Commissione ritiene che, al fine di consolidare la comunicazione tra il futuro forum interparlamentare e gli organi direttivi di Europol, si potrebbe prevedere anche uno scambio periodico di opinioni in occasione della presentazione dei documenti strategici di Europol o delle suddette relazioni da parte del direttore e/o del presidente del consiglio di amministrazione;
la comunicazione esprime la posizione della Commissione europea anche in relazione a ulteriori questioni che, nell'ultimo decennio, hanno interessato il dibattito sull'evoluzione dell'Agenzia, quali, in particolare, la separazione dei ruoli;
a questo proposito la comunicazione ricorda opportunamente la richiesta da tempo avanzata dal Parlamento europeo di essere coinvolto nelle procedure di nomina e revoca del direttore e del vicedirettore di Europol e di prevedere che il Consiglio di amministrazione sia ampliato includendovi anche rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo;
tenuto conto che:
la riflessione sulle modalità con cui organizzare il controllo parlamentare sullo Spazio di libertà sicurezza e giustizia è stata oggetto di discussione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, in occasione della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2010; il tema del ruolo dei Parlamenti nell'attività di controllo di Europol risulta peraltro all'ordine del giorno della prossima Conferenza che si terrà a Bruxelles il 4-5 aprile 2011;
in occasione della Conferenza di Stoccolma era emerso, per quanto riguarda le sedi e le modalità di dialogo e confronto tra Parlamenti (europeo e nazionali), un orientamento diffuso nel senso di evitare la creazione di nuove sedi ad hoc, e di ricorrere piuttosto all'attivazione del circuito delle riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni, da svolgere con cadenza semestrale;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento, unitamente al parere della XIV Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

valuta favorevolmente la comunicazione in esame, esprimendo le seguenti osservazioni:
a) allo scopo di evitare l'istituzione di nuovi organismi ad hoc per lo scambio di informazioni, appare opportuno avvalersi, secondo una prassi consolidata, dello strumento costituito da periodiche (eventualmente con cadenza semestrale) riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti per la materia, in modo da valorizzarne le conoscenze e le competenze acquisite;
b) occorre inoltre approfondire le questioni, su cui la comunicazione della Commissione europea non sembra fornire puntuali elementi, relative alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare

Pag. 38

il controllo di Europol, con particolare riferimento alla individuazione dei documenti che Europol sarebbe tenuta a trasmettere ai Parlamenti dell'Unione Europea ai fini di un proficuo controllo, e con quale periodicità. A riguardo, appare opportuno stabilire che il controllo da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali non si attui solo ex post ma debba esercitarsi anche preliminarmente, sul programma annuale dell'Agenzia, al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi strategici elaborati dall'Unione europea in sede politica;
c) si valuti l'opportunità di sostenere la richiesta avanzata dal Parlamento europeo di partecipare, con modalità da definire, alla procedura per la valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia.

Pag. 39

ALLEGATO 3

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare (C. 3548 Meta).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3548 Meta, recante «Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare»;
rilevato che la finalità prevalente del provvedimento è la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente e che la proposta in esame è pertanto è riconducibile alle materie ordine pubblico e sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che la Costituzione attribuisce (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed s)) alla legislazione esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 40

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. (C. 975-2513-B).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 975-2513-B recante «Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma», limitatamente alle modifiche introdotte al provvedimento dal Senato;
richiamato il parere espresso da questo comitato il 23 settembre 2009, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 975 e C. 2513;
preso atto che la condizione posta nel predetto parere è stata recepita nel testo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 41

ALLEGATO 5

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abbinate).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione e abbinate, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
rilevato che:
l'intervento del legislatore statale nelle materie di cui al testo unificato in esame trova la propria base giuridica innanzitutto nell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che include i rapporti dello Stato con l'Unione europea tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato;
per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle regioni alla fase ascendente e discendente della normativa europea, viene in rilievo l'articolo 117, terzo comma, in base al quale i rapporti delle regioni con l'Unione europea sono oggetto di legislazione concorrente;
ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, sono chiamate a partecipare alle decisioni per la formazione degli atti comunitari e all'attuazione dei medesimi, nel rispetto delle norme procedurali stabilite dalle leggi statali, che disciplinano altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;
anche in base al disposto dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il mancato rispetto della normativa comunitaria costituisce una delle fattispecie in cui il governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti di organi delle regioni;
rilevato altresì che:
appare opportuno, agli articoli 2, comma 2, 22, comma 3, e 25 comma 2, prevedere o rafforzare il coinvolgimento delle assemblee legislative regionali;
considerato che:
l'articolo 6, comma 3, obbliga le Camere a consultare, sia pure «secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti», i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome;
tale previsione appare in contrasto con il principio dell'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta alle Camere e non è, d'altra parte, imposta dalla normativa europea, atteso che l'articolo 6, paragrafo 1 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea dispone che «spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi»;

Pag. 42

considerato, inoltre, che:
l'articolo 19, comma 2, in base al quale il titolo di esperto europeo viene conferito sulla base di una selezione che appare di carattere discrezionale e costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni di carriera, andrebbe valutato alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui potrebbe determinare automatismi negli avanzamenti di carriera;
considerato che:
appare opportuno limitare l'applicazione del principio della parità di trattamento previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera h), e dall'articolo 49, ai soli cittadini europei residenti o stabiliti nel territorio nazionale, al fine di evitare che le disposizioni possano essere interpretate nel senso di imporre allo Stato italiano di adeguare la propria normativa a quella eventualmente più favorevole vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
con riferimento all'articolo 49 - che peraltro riproduce una disposizione contenuta nella legge n. 11 del 2005 - andrebbero valutati la portata e gli effetti della disapplicazione da esso prevista;
considerato altresì che:
non è chiara la portata normativa dell'articolo 37, comma 4, che sembrerebbe riferirsi all'attuazione di direttive europee in materie di competenza legislativa esclusiva statale senza un atto di rango legislativo e al di fuori della procedura prevista dall'articolo 33;
osservato infine che:
all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo - che prevede che gli atti normativi adottati dallo Stato per ovviare all'inerzia delle regioni nell'attuazione degli atti dell'Unione europea sono sottoposti al «preventivo esame» della Conferenza Stato-Regioni» - andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare se tale esame si conclude con l'espressione di un parere sugli atti normativi sottoposti alla medesima Conferenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 2, comma 2, 22, comma 3, e 25 comma 2, appare opportuno prevedere o rafforzare il coinvolgimento delle assemblee legislative regionali;
b) all'articolo 6, comma 3, al fine di salvaguardare l'autonomia organizzativa delle Camere, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le Camere possono - anziché debbono - consultare (secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti) i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome;
c) all'articolo 19, comma 2, capoverso articolo 32, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità - alla luce del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione - di definire più puntualmente i requisiti e le condizioni in base ai quali le amministrazioni pubbliche possono ammettere i propri dipendenti a svolgere esperienze formative all'estero, atteso che le esperienze all'estero costituiscono, ai sensi del comma 4 del medesimo capoverso, titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni di carriera;
d) si valutati l'opportunità di limitare l'applicazione del principio della parità di trattamento previsto sia dall'articolo 30, comma 1, lettera h), sia dall'articolo 49, ai soli cittadini europei residenti o stabiliti nel territorio nazionale, al fine di evitare che le citate disposizioni possano essere interpretate nel senso di imporre allo Stato italiano di adeguare la propria normativa a quella eventualmente più favorevole vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
e) all'articolo 37, comma 4, appare opportuno precisare l'ambito di applicazione

Pag. 43

della disposizione, che sembrerebbe riferirsi all'attuazione di direttive europee in materie di competenza legislativa esclusiva statale attraverso atti normativi di rango non legislativo e al di fuori della procedura prevista dall'articolo 33;
f) all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo - che prevede che gli atti normativi adottati dallo Stato per ovviare all'inerzia delle regioni nell'attuazione degli atti dell'Unione europea sono sottoposti al «preventivo esame» della Conferenza Stato-Regioni» - andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare se tale esame si conclude con l'espressione di un parere sugli atti normativi sottoposti alla medesima Conferenza.