CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2011
451.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

DOCUMENTO DEPOSITATO DAL GRUPPO DELLA LEGA NORD PADANIA

La proposta del Governo, vagliata e condivisa dalle Autonomie, rappresenta una complessa ed efficace ridefinizione del sistema di finanziamento delle Regioni e delle Province, in aderenza alla Costituzione e alla legge delega n. 42 del 2009.
Su questi aspetti raccomandiamo ai relatori, nella formulazione delle loro proposte, estrema aderenza al dettato costituzionale e alle indicazioni della delega: ci riferiamo in particolare ad alcune proposte inerenti i fondi perequativi formulate dal Partito Democratico che diventano piuttosto dei trasferimenti surrettizi (sono noti i pentimenti esplicitamente espressi da qualche componente della Commissione in merito alla previsione costituzionale della soppressione dei trasferimenti quali fonte di finanziamento degli Enti locali), o alle proposte palesemente contraddittorie, ad esempio, con i criteri utili ad individuare le modalità per cui le aliquote di compartecipazione finalizzate alla copertura delle spese essenziali in tema di sanità siano quelle in grado di adempiere a questo compito in una sola Regione (si rilegga bene l'articolo 8 della legge delega!)
In completa aderenza con la legge delega, quindi, la fiscalità regionale si fonda:
a) a partire dal 2012 sulla addizionale regionale all'IRPEF, da adottare, entro il 30 giugno 2011, con d.p.c.m.,
b) sul riconoscimento in capo alle Regioni della facoltà di intervenire sull'addizionale IRPEF introdotta a partire dal 2012.
c) sulla possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in ragione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale
d) sulla possibilità di disporre, purché le Regioni non siano impegnate nei piani di rientro dei deficit sanitari, detrazioni a favore delle famiglie
e) sulla possibilità di ridurre l'IRAP, a partire dall'anno 2014, fino anche ad azzerarla
f) sul riconoscimento dei tributi spettanti sulla base della legislazione vigente (i tributi propri derivati)
g) sulla riproposizione della norma contenuta nella delega in materia di tributi propri in senso stretto il tutto però a decorrere dall'anno 2013.

Il sistema che emerge dalla bozza si fonda dunque:
sui tributi propri derivati, che vengono acquisiti alla fiscalità regionale, pur restando istituiti e disciplinati dallo Stato;
sulla rivista addizionale IRPEF
e sulla compartecipazione all'IVA.

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Ci sembra quindi:
condivisibile la norma che consente la differenziazione delle addizionali in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
condivisibili e finanche innovative le norme che consentono alle Regioni di maggiorare nell'ambito dell'addizionale le detrazioni previste dall'articolo 12 del T.U.I.R. e di disporre detrazioni con dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale;
la sospensione della possibilità di disporre le detrazioni per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario.

Riteniamo, per quanto riguarda il comparto delle Province, siano necessarie alcune correzioni ed integrazioni che illustreremo di seguito.

Per le Regioni:

1) All'articolo 3, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: « Nel caso di beni immobili, si intende per luogo della cessione o della prestazione quello in cui si trova l'immobile».
2) Si chiede di mantenere l'articolato della bozza in ordine al processo di individuazione delle Regioni di riferimento, senza distinzione tra appartenenza geografica nord, centro e sud, che sarebbero in contrasto con i principi della legge delega.
3) Si chiede di riformulare l'articolo 22, comma e), definendo come unico criterio oggettivo utile alla definizione dei bisogni sanitari quello della popolazione pesata regionale.

Per le Province:

1) Si condivide la proposta delle autonomie di sostituire la compartecipazione sulle accise sulla benzina con la compartecipazione IRPEF.
2) Per far fronte alle competenze provinciali in termini di controllo, gestione e rilascio delle concessioni ed autorizzazioni alle captazioni idriche per produzioni di bevande, si propone di inserire la seguente articolazione all'articolo 16, aggiungendo dopo il comma 1, il seguente comma:
«2. A decorrere dall'anno 2011 le regioni a statuto ordinario, su proposta delle province, istituiscono una addizionale agli importi unitari dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica il cui gettito è interamente devoluto a favore delle province che rilasciano le pertinenti concessioni o autorizzazioni per l'uso della risorsa idrica. La suddetta addizionale variabile da un minimo di 0,002 euro per litro fino a un massimo di 0,008 euro per litro si applica esclusivamente alle utenze che realizzano i seguenti utilizzi:
a) captazione da sorgente, falda o falda profonda per produzione di acque minerali o bevande a base di acqua.

L'addizionale è versata con le stesse modalità previste per il versamento del canone dovuto.
3) Imposta Provinciale Trascrizione
Preso atto che attualmente i motocicli di importante cilindrata costano più di autovetture piccole e non pagano IPT, che l'acquirente di un'utilitaria di nuova immatricolazione da poche migliaia di euro - o comunque acquistata da un concessionario o da un'impresa - versa lo stesso importo di chi acquista un'auto di lusso, considerato che in un'ottica anche di maggiore equità fiscale nei confronti dei cittadini sarebbe auspicabile un'applicazione dell'imposta in misura proporzionata alla potenza dell'autovettura acquistata ed in base alla categoria ambientale della medesima si propone di sostituire all'articolo 13, comma 6, l'ultimo periodo con il seguente:
«Entro il 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie

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Locali, si provvede al riordino dell'imposta relativamente ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) presupposto dell'imposta correlato all'immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione;
b) soggetto passivo: l'intestatario del bene mobile;
c) oggetto dell'imposta: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
d) misura dell'imposta e sua maggiorazione in proporzione alla potenza e valore del veicolo e grado di inquinamento dello stesso;
e) regime delle esenzioni ed agevolazioni;

4) RC AUTO.
Si propone di anticipare la manovrabilità dell'aliquota già all'anno 2012 e di avere la certezza di poter acquisire sempre già dal 2012 tutti gli elementi utili alle attività di accertamento rispetto a fenomeni di evasione dell'imposta, attraverso apposito modello di dichiarazione per le compagnie assicuratrici. Pertanto si propone che all'articolo 13, al comma 3 dopo le parole «Agenzia delle entrate» si aggiungano le parole «da emanarsi entro il 2011».
Inoltre per meglio definire la temporalità di attuazione delle variazioni di aliquota del RCAuto, all'articolo 13, comma 2, si propone di inserire infine il seguente periodo: «Tali variazioni, pena la loro inefficacia, dovranno essere deliberate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto nell'anno di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

5) COSAP.
Si propone di sostituire il canone di occupazione suolo pubblico provinciale, come già previsto per le regioni con una compartecipazione IRPEF. A tale fine si prevede di inserire all'articolo 14 dopo il comma 7 il seguente comma:
8. A decorrere dall'anno 2012 per le province sono soppressi il canone di occupazione spazi o aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Il gettito relativo è sostituito con l'attribuzione di quota della compartecipazione di cui al primo comma, con riferimento alla certificazione del rendiconto delle province 2011.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO CONSEGUENTI AL DOCUMENTO CONTENENTE LE PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2011

Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio Punto 1 delle proposte di modifica

Articolo 9.
Sostituirlo con il seguente:

«Art. 9.
(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio).

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.
2. Il livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 sono stabiliti prendendo a riferimento macro-aree di intervento, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per gli aspetti organizzativi e tecnologici dei servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard nonché le metodologia di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il

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Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione scolastica e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c), della legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge statale, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto pubblico locale, riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ovvero ai livelli adeguati di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c), della legge n. 42 del 2009, e i relativi costi e fabbisogni standard. A tal fine si applicano le procedure e le metodologie di cui al comma 2. Il Governo, nel processo di coordinamento della finanza pubblica definito dalla legge n. 196 del 2009, aggiorna gli obiettivi di servizio per il triennio successivo.
6. Per le finalità di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, da utilizzare per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio. La banca dati è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso l'ISTAT, di concerto con la struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009. Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono definite le modalità di accesso, anche diretto, alla banca dati, da parte della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Nei settori e nelle macroaree in cui convivono servizi erogati sia dalle regioni che da comuni e province, la procedura di cui al presente comma si integra con quella stabilita dal citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.»

Misure in materia di finanza pubblica e recupero dei tagli del decreto legge n. 78 del 2010 Punti 2 e 9 delle proposte di modifica.

Articolo 27.
Sostituirlo con il seguente:

«Art. 27
(Disposizioni in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria delle regioni deve essere compatibile con gli impegni

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finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale, e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In sede di coordinamento della finanza pubblica si provvede alla periodica verifica degli effetti delle misure di cui al presente provvedimento, con riguardo all'andamento dei gettiti, anche al fine di predisporre adeguate misure compensative di eventuali interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni attribuite.
4. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti, con le procedure di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, gli obiettivi di servizio, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e i relativi fabbisogni standard, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
5. Per i fabbisogni standard nei settori diversi dalla sanità i criteri di riparto dei fabbisogni effettivamente finanziabili utilizzano le medesime procedure previste per il settore sanitario all'articolo 22, comma 9.
6. Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in sede di progressiva attuazione del presente decreto non si tiene conto delle riduzioni di trasferimenti erariali previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»
Assorbe anche articolo 7-quater dell'Intesa che va pertanto soppresso.
N.B. Anche l'articolo 7-
ter dell'Intesa va soppresso.

Articolo 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 1 sono quelli individuati nell'Allegato 2 - Tavola 6 - della Relazione del Governo alle Camere in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2-bis. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.
2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, di intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate le spese dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, oggetto di abolizione e di contestuale sostituzione con quote di addizionale regionale all'IRPEF.»

Addizionale regionale all'IRPEF

Punto 3 delle proposte di modifica

Articolo 2.

Sostituirlo con i seguenti:

«Art. 2.
(Addizionale regionale all'IRPEF).

«1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base è determinata con

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successivo decreto legislativo adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, da adottare entro il 30 giugno 2011. La nuova aliquota di base è determinata in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. Con il decreto di cui al presente comma sono individuate le modalità per mantenere inalterato il prelievo IRPEF a carico del contribuente e per mantenere invariata la struttura dell'imposta rispetto al sistema delle detrazioni.
2. Ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi del comma 1. La maggiorazione non può essere superiore:
a) allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013;
b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;
c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

3. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
4. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.
5. In ogni caso, l'addizionale di cui al presente articolo non può in nessun modo modificare la struttura dell'IRPEF, con riguardo alle basi imponibili, alla progressività e agli scaglioni di reddito.

Art. 2-bis.
(Fabbisogno sanitario).

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

IRAP
Punto 4 delle proposte di modifica

Articolo 4.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. A decorrere dall'anno 2014

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ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:
a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;
b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse.».
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.»

Fondo perequativo (fase transitoria e fase a regime)

Punti 5 e 6 delle proposte di modifica

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.
(Fondo perequativo).

1. A decorrere dall'anno 2012, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 3;
b) l'addizionale IRPEF ridefinita secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;
c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento in una sola regione:
a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e del fabbisogno come definito ai sensi dell'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), fino al 2014 e comunque fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi standard;
b) del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, a decorrere dal 2014 e comunque dal termine della fase sperimentale, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard,.

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4. Per il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 10, comma 1, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.
5. È istituito, dall'anno 2012, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto. Fino al 2014, e comunque fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi standard, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica, ad eccezione di quelle relative alla sanità per le quali si considerano i fabbisogni standard. A decorrere dal 2014, e comunque al termine della fase sperimentale, le suddette spese devono gradualmente convergere verso i fabbisogni standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno finanziabile come definito ai sensi dell'articolo 21.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dal gettito riveniente dal recupero di evasione. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione di cui al comma 3. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.
7. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
c) quote del fondo perequativo di cui al comma 8.

8. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dei tributi di cui al comma 7, lettere a) e b), supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante è inferiore al gettito medio nazionale per abitante dei tributi di cui al comma 7, lettere a) e b), partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre, in misura non inferiore all'80 per cento, le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre, in misura non inferiore all'80 per cento, le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alterarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 9, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

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9. Le quote del fondo perequativo risultante dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 8, sono stabilite con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.»

Compartecipazione IVA

Punto 7 delle proposte di modifica

Articolo 3.

Sopprimere il comma 3.

Alternativa 1.

Articolo 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità, previa verifica dell'affidabilità statistica dei dati necessari alla realizzazione di tale principio, effettuata dall'ISTAT sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo con riferimento sia ai beni e servizi di mercato sia ai beni e servizi non di mercato. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale.»

Sanità

Punto 8 delle proposte di modifica

Articolo 20.

Al comma 1, sopprimere le parole da «al fine di assicurare» fino alla fine.

Articolo 20.

Apportare le seguenti modificazioni;:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il fabbisogno sanitario standard costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard.»;
b) al comma 2, dopo la parola «fabbisogni» inserire la seguente: «sanitari».

Articolo 21.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»;
b) al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «A decorrere dall'anno 2013 in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede

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comunitaria è determinato il fabbisogno sanitario nazionale finanziabile (FSNF). Il FSNF è determinato annualmente per ciascun triennio tramite intesa, coerentemente con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.»;
c) al comma 2, sostituire le parole «fabbisogno nazionale standard» con le seguenti «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole fabbisogno standard nazionale « con le seguenti: «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

Articolo 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali»;
b) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i fabbisogni sanitari standard regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard.»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. A tal fine, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.»;
d) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009.»;
e) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012.»;
f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.»;
g) al comma 6, sopprimere la lettera e);

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h) al comma 7, dopo le parole «relativi al» inserire le seguenti: «triennio terminante con il» ovunque ricorrano»;
i) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è calcolato applicando il costo standard determinato ai sensi del comma 6 alla popolazione pesata, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4. Il fabbisogno sanitario nazionale standard è dato dalla somma dei fabbisogni sanitari regionali standard.»;
l) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1.»;
m) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FNSF e fabbisogno sanitario nazionale standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura»;
n) al comma 11, sostituire le parole «nell'anno» con le seguenti: «nel triennio»;
o) sopprimere il comma 12.

Articolo 23.

Al comma 1, sopprimere le parole da «Al fine di garantire» fino a «servizi sanitari regionali».
Al comma 1, sostituire «fabbisogno standard nazionale» con «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»

Articolo 24.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.»;
b) sopprimere il comma 3.

Coordinamento con il decreto legislativo relativo al fisco municipale

Punto 10 delle proposte di modifica

Articolo 8.

Al comma 4, dopo le parole: " ciascuna Regione istituisce" inserire le seguenti: "a decorrere dall'anno 2011" e sostituire le parole da: "alimentato" fino a: "i presupposti di imposta" con le seguenti "in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Tale percentuale è ripartita sulla base delle medesime modalità stabilite dal comma 2. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009".

Conseguentemente,
all'articolo 17, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2011, un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.»

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Articolo 19.

Sostituire l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.
(Fondo perequativo per comuni e province).

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono loro attribuiti ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare per il finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle rispettive funzioni i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.
2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti, con l'indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e per le province e le città metropolitane. La prima componente riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.
3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenza tra i fabbisogni standard dei comuni, delle province e delle città metropolitane, e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali loro assegnate per il finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali loro attribuiti che consentano alle varie tipologie di enti di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni standard.
4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali di ciascuna tipologia di enti assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni, alle province e alle città metropolitane di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla loro spesa storica pro capite per queste funzioni calcolata su tutti gli enti. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.
5. Nel bilancio di ciascuna Regione sono istituiti due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi istituiti nel bilancio di ciascuna regione sono pari:
a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini standard relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi enti destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi

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alle loro funzioni fondamentali è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;
b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane, diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle loro funzioni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna tipologia di ente di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi istituiti nel bilancio di ciascuna regione non hanno vincolo di destinazione.
7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive dei propri due Fondi perequativi tra i singoli enti secondo le seguenti modalità:
a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno finanziamento dei fabbisogni standard tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali loro assegnati per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;
b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane, per il finanziamento di tali funzioni.»

Fiscalità provinciale

Punto 11 delle proposte di modifica

Articolo 12.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'attuazione del presente capo, non si tiene conto delle riduzioni di trasferimenti erariali previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.»

Articolo 13.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2012»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Direttore dell'Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro il 2011,»;
c) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro il 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla rideterminazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione con proprio decreto modificativo del decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435. Con successivo decreto legislativo correttivo si provvede al riordino dell'imposta provinciale in ordine al presupposto e misura dell'imposta, soggetti passivi, maggiorazioni, esenzioni ed agevolazioni.»

Articolo 15.

Al comma 4, dopo la parola: «istituisce» inserire le seguenti: «per il 2012»

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e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo regionale di riequilibrio termina a decorrere dal 1o gennaio 2013; conseguentemente le Regioni determinano la quota di compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e o ad altri tributi regionali per ciascuna Provincia».

Articolo 17.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, per l'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio.»
b) al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «per il solo anno 2012».

Articolo 13.

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito informatico dell'Unione delle Province Italiane (UPI).»;

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete all'Agenzia delle Entrate, su segnalazione delle singole province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.»

Sistema finanziario delle città metropolitane

Punto 12 delle proposte di modifica

Articolo 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Sistema finanziario delle città metropolitane).

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della .medesima legge.
2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni loro attribuite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane , stabilite dalla lettera f) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis;

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b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;
c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:
a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;
c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;
e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servi pubblici locali .che si riferiscono al loro territorio."

Conseguentemente,
all'articolo 7, sopprimere le seguenti parole:
«l'imposta sulle emissione sonore degli aeromobili» e le parole:» agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Articolo 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, disciplinandone il funzionamento e la composizione.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.
3. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì il Ministro dell'interno,

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il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la Semplificazione normativa, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre 6 Presidenti o Assessori di Regione, 4 Sindaci e 2 Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il ministro per la Salute ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.
4. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.
5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza.In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri.
7. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.
A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.
8. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 17, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.
9. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.
10. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lett. e) della legge n. 196 del 2009;
b) la Conferenza avanza proposte:
1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

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2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
c) la Conferenza verifica:
1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 delle legge n. 42 del 2009;
2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio.
d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

12. Anche ai fini dell'attuazione di cui all'articolo 16, comma 5, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.
13. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dal DPCM del 3 luglio 2009.
14. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio, 2009, n. 42, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.
15. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della COPAFF,

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concorre con il MEF alla individuazione dei contenuti della sezione stessa".
16. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, comma 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».