CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2011
451.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme per la tutela della libertà d'impresa (Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb.).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2754 e abb., recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;
considerato che il progetto di legge reca in prevalenza disposizioni programmatiche e di principio volte a costituire lo statuto delle imprese e finalizzate ad orientare l'esercizio della futura attività legislativa ed amministrativa;
ritenuto, tuttavia, che occorre evitare che talune delle predette disposizioni possano essere ritenute di immediata applicazione, alimentando aspettative e generando contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, alinea, che appesantire eccessivamente l'istruttoria tecnica relativa all'adozione di provvedimenti amministrativi possa rendere eccessivamente complessa e onerosa l'attività delle amministrazioni;
valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedere, in ogni caso, un'applicazione graduale dei provvedimenti normativi relativi alle imprese possa limitare eccessivamente l'operato del legislatore e l'esercizio della discrezionalità amministrativa, determinando l'insorgere di contenziosi ed effetti negativi sulla finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla tassazione;
all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi;
all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire le parole: dell'aggregazione con le seguenti: di politiche volte all'aggregazione;
all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: la riduzione aggiungere le seguenti:, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo,;
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: regolamentari e amministrative con le seguenti: e regolamentari;
all'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di gradualità e proporzionalità con le seguenti: di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità;
all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica;

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all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di esperti o di società di ricerca specializzate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti:, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati.
All'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi.
All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso con le seguenti: alla definizione di politiche pubbliche per;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3».