CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 186

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327.

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
rilevato che lo schema di decreto in esame potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre le funzioni previste dall'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;
considerato che, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 20 marzo 2009 abbia previsto la possibilità di un intervento dello Stato in via eccezionale e condizionata in alcuni ambiti del settore del turismo, tale intervento non può tuttavia avvenire senza il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome e che occorre pertanto rivedere l'impianto normativo del testo elaborato al fine di rafforzare l'intervento delle stesse nei rispettivi ambiti di competenza con la previsione dell'acquisizione di un loro parere in tutte le procedure che nel decreto sono gestite a livello centralizzato;
valutata non opportuna la sovrapposizione di competenze, effettuata dall'articolo 8, tra la professione di guida turistica e quella di accompagnatore turistico e considerato che sulla materia interviene l'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame della Camera dei deputati;
ritenuto che il decreto legislativo in esame appare in alcuni punti poco chiaro ed esaustivo, rilevandosi, in particolare, alcune contraddizioni in relazione alla corretta individuazione dell'ente competente a fissare i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, che creano confusione sulle competenze riconosciute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni in materia, ostacolando il corretto svolgimento dell'attività ricettiva;
osservato che nel Codice manca qualsiasi riferimento ad un quadro sanzionatorio che possa essere efficace nello scoraggiare l'abusivismo dell'attività ricettiva e della professione turistica, e che appare quindi opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nei confronti dei trasgressori;
considerato infine che l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, e che appare dunque necessario ben definire e determinare i suoi ambiti di intervento al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:
a) all'articolo 3, sostituire le parole «ricevendo servizi adeguati e commisurati

Pag. 187

a un giusto rapporto qualità/prezzo», con le seguenti: «ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi di prezzo»;
b) all'articolo 5, dopo le parole «di cui all'articolo 4», aggiungere le seguenti: « nel rispetto delle medesime regole e condizioni»;
c) sopprimere l'articolo 8, che prevede misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici, in quanto opera una sovrapposizione di competenze tra le due professioni, che sono invece diverse e complementari, nonché le altre disposizioni del codice ove vengono definite norme relative alle guide turistiche;
d) in relazione all'articolo 11, introdurre una previsione che vieti ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo l'uso nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività stessa. Inoltre, occorre prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, nei confronti di chiunque eserciti l'attività in modo irregolare;
e) all'articolo 12, occorre definire i «bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale» dal momento che questi sono ricompresi nell'elenco delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; occorre inoltre chiarire cosa si intende per «ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle precedenti categorie», al fine di poter meglio identificare tale tipologia di struttura;
f) all'articolo 18 è necessario fare chiarezza sulle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni in merito alla fissazione di requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, operando un coordinamento tra le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 18, che sembra riconoscere tali competenze in capo al Governo e il comma 16 dell'articolo 15, dove le stesse competenze sembrano spettare alle Regioni. Al medesimo articolo 18, è opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nel caso si verificasse la perdita degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
g) all'articolo 25, che disciplina la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza, si ritiene che per l'individuazione degli stessi sia necessario tener conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati, al fine di evitare la promozione di prodotti turistici che tali non sono perché privi di ospitalità ricettiva. Al comma 2 del medesimo articolo, sarebbe opportuno ricomprendere tra i circuiti di eccellenza anche il turismo cinematografico e il turismo industriale, esplicitandone conseguentemente le caratteristiche;
h) all'articolo 56, che consente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di altri organismi costituiti e delle società partecipate al fine di conseguire risparmi di spesa pubblica è opportuno specificare che la norma non da luogo alla possibilità di costituire nuovi enti statali e nuove società partecipate che operano nel settore turismo;
i) con riferimento all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), che ai sensi dell'articolo 58 svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, è necessaria l'adozione di un previsione che definisca e determini gli ambiti di intervento dell'Agenzia stessa, al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;
j) all'articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, è opportuno specificare

Pag. 188

che lo stesso sia partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico;
k) con riferimento alla promozione dell'eccellenza turistica italiana, occorre prevedere al comma 2 dell'articolo 60, nonché al comma 2 dell'articolo 61 e al comma 1 dell'articolo 64, il parere della Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui decreti che dettano le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero e dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, nonché sull'istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero. Si ritiene, inoltre, opportuno allargare ad un rappresentante delle regioni ad un rappresentante delle autonomie locali e alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative la partecipazione alle Commissioni appositamente costituite per l'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia e della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero;
l) all'articolo 69, in relazione all'istituzione dello sportello del turista, si ritiene che la gestione centralizzata di istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici possa comportare eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti. È necessario quindi riconoscere la presenza di sportelli del turista promossi dalle regioni, le quali possono eventualmente delegarne la gestione alle province e agli enti locali, fermo restando che ove si riscontrino problematiche relative a strutture sovraregionali, la definizione delle sanzioni minime e massime è effettuata a livello centrale. Si deve in ogni caso introdurre una previsione che salvaguardi le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei reclami. Si ritiene inoltre che la prevista procedure di gestione dei reclami non possa tutelare efficacemente il turista a causa della mancanza di idonee sanzioni contro gli operatori economici scorretti. È opportuno definire un adeguato sistema sanzionatorio, stabilito dall'amministrazione competente, nel caso in cui al termine del procedimento istruttorio sia accertata la fondatezza del reclamo;
m) inserire nel provvedimento una specifica disposizione nella quale prevedere l'esclusione dalle nozioni di «agenzia di viaggio e turismo», di «intermediario», «venditore», o «organizzatore di viaggi», i distributori dei cofanetti regalo, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i voucher di detti cofanetti.