CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2011
449.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (nuovo testo C. 2008-A).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: nel campo dei diritti dei minori con le seguenti: nel campo dei diritti umani e in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. 1.Mura, Palomba, Favia, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: problematiche familiari o educative e di promozione e tutela dei minori di età con le seguenti: problematiche familiari ed educative di promozione e tutela dei minori.
2. 2.Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: su proposta della Commissione bicamerale per l'infanzia, adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti.
2. 3.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: L'Autorità con le seguenti: La persona nominata Autorità.
2. 4.Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
2. 5.Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere riconfermata per non più di una volta con le seguenti: il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. 51.Le relatrici.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
2. 6.Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
2. 7.Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 4, sostituire le parole da: trattamento fino alla fine del comma con le seguenti: 70 per cento del compenso base spettante ai deputati.
2. 8.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

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Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2. 50. Le relatrici.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 della presente legge.
2. 9.Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso dell'Autorità garante.
2. 52.Le relatrici.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: compiti aggiungere le seguenti: e funzioni.

Conseguentemente alla rubrica, dopo
la parola:
Compiti aggiungere le seguenti: e funzioni.
3. 1.Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i seguenti compiti con le seguenti: le seguenti competenze.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. 1.(Nuova formulazione) Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.
(Approvato)

A comma 1, lettera a), sostituire le parole: promuove l'attuazione con le seguenti: vigila sul pieno rispetto e sull'attuazione dei princìpi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole:, la piena applicazione con le seguenti: e promuove la piena attuazione.
3. 2.Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esercita le funzioni aggiungere le seguenti: di garanzia del diritto del fanciullo ad essere ascoltato,.
3. 3.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;
3. 4.Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di persone minori di età con le seguenti: dei minori.
3. 5.Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età.

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Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: delle persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età;
alla lettera d), sostituire le parole: delle persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età.
3. 5.(Nuova formulazione) Capitanio Santolini.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) assicura, attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione Consultiva, la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni delle Organizzazioni Non Governative (ONG) nonché degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;
3. 6.Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, comprese quelle delle persone minori di età.
3. 7.Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: persone minori di età aggiungere le seguenti: nelle scuole e nelle strutture residenziali ove siano presenti a qualsiasi titolo.
3. 8.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori.
3. 9.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori; con le seguenti: nonché con medici, psicologi, insegnanti, avvocati, singoli o associati;.
3. 10.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: verifica con la seguente: vigila.
3. 11.Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: degenza aggiungere la seguente: ospedaliera.
3. 12. Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: esprime aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 13. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: esprime il proprio parere aggiungere le seguenti: alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

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Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: prima della sua trasmissione fino alla fine della lettera.
3. 14. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis)
segnala, in casi d'emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di minori in stato d'abbandono al fine di una loro presa in carico dalle autorità competenti.
3. 16. Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: esprime aggiungere la seguente: preventivamente.
3. 17. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m)
diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti Locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti dei minori, in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate.
3. 18. Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: può diffondere aggiungere le seguenti: anche sulla base di buone prassi sperimentate all'estero.
3. 19. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero.
3. 19.(Nuova formulazione) Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: dalle autorità giudiziarie.
3. 20. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di evitare, nei limiti del possibile, il ricorso alla giustizia minorile civile, come raccomandato dall'articolo 19 della Convenzione di New York e dall'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.
3. 21. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con i seguenti:
9. L'Autorità Garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione,

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eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
10. L'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori, anche se il fatto costituisce reato, è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
3. 22. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) promuove iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi.
3. 50. Le relatrici.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) promuove iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e responsabilità verso i minori medesimi, anche al fine di sostenere l'attività educativa delle famiglie.
3. 50.(Nuova formulazione) Le relatrici.
(Approvato)

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: al comitato media e minori, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. 23. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera o) sostituire la parola: sensibilità, con la seguente: responsabilità.
3. 24. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera o) aggiungere, in fine, le parole: e a sostenere l'attività educativa delle famiglie.
3. 25. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) può essere sentita in audizione dalle competenti Commissioni parlamentari su iniziativa delle stesse o su richiesta.
3. 26. Favia, Palomba, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: dei Garanti con le seguenti: per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7.
3. 51.Le relatrici.
(Approvato)

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q)
senza intaccare le competenze di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, spettanti alle regioni, vigila ed effettua segnalazioni su eventuali episodi di maltrattamento negli asili nido.
3. 27. Cosenza.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q)
vigila sul rispetto delle norme in materia di divieto di lavoro minorile e, in tale ambito, quando viene a conoscenza di

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situazioni in contrasto con le leggi, coopera attraverso segnalazioni e proposte con l'ispettorato del lavoro, nell'ambito e nel pieno rispetto delle attribuzioni a quest'ultimo date dall'articolo 29 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
3. 28.Cosenza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'Autorità Garante esprime il parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia ed adolescenza, che a tal fine devono esserle comunicati e trasmessi.
3. 29. Favia, Palomba, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 3, sostituire le parole: può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con le seguenti: esprime il proprio parere sui disegni di legge, sui decreti governativi e sui regolamenti per gli aspetti che attengano la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. 30. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3 dopo le parole: del Governo aggiungere le seguenti: e sui disegni di legge del Governo e del Parlamento.
3. 31. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: avvalendosi dei dati e delle informazioni aggiungere le seguenti: oltre che della collaborazione diretta,.
3. 32. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine, le parole:, e degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.
3. 33. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6 sopprimere le parole: con figure analoghe.
3. 34. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o da figure analoghe.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: o di figure analoghe.
3. 35. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: cui partecipano rappresentanti delle Associazioni e delle Onlus riconosciute a livello nazionale, che operano a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e accreditate presso l'Autorità garante.
3. 36. Lorenzin.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; alla Conferenza partecipano altresì rappresentanti delle Associazioni e delle Onlus riconosciute a livello nazionale, che operano a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, accreditate presso l'Autorità garante nelle forme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2.
3. 36.(Nuova formulazione) Lorenzin, Calderisi.

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Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: dotate dei requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza.
3. 37. Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 8 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.»
3. 38. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 8 lettera a) sopprimere le parole: o di figure analoghe.
3. 39. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 8, lettera a) dopo le parole: o di figure analoghe aggiungere le seguenti: dotate dei requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza.
3. 40. Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge per l'Ufficio dell'Autorità Garante di cui ai successivi articoli 5 e 7, comma 1, l'Autorità Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissione Consultiva dell'Autorità garante).

1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, le associazioni e le professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza

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di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.
3. 41. Favia, Palomba, Palagiano, Mura, Di Giuseppe, Donadi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'Autorità Garante prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad essa pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenne, o da enti, segnalandoli alla competente giurisdizione minorile o agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
3. 42. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 9 dopo le parole: per i minorenni, aggiungere le seguenti: della regione di competenza.
3. 43. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 9, sostituire le parole: di sua competenza con le seguenti: di competenza della procura medesima.
3. 52.Le relatrici.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
11. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
3. 44. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
3. L'Autorità Garante può accedere alle strutture pubbliche e private ove siano presenti minori.
4. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte

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dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
3. 01. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Facoltà di effettuare ispezioni).

1. Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo precedente e nel pieno rispetto delle competenze di altri organismi competenti, l'Autorità Garante può effettuare visite ed ispezioni presso istituti, sia pubblici che privati, dove si svolgono funzioni educative e residenziali relative all'infanzia e all'adolescenza.
3. 02.Cosenza.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Autorità Garante può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite.
4. 1.Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati.
4. 2.Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 2, sopprimere le parole: richiedere alle amministrazioni competenti di.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: nelle forme e nelle modalità concordate con le medesime amministrazioni.
4. 3.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: con le medesime amministrazioni, a aggiungere le seguenti: tutte le.
4. 5.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.
(Approvato)

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Al comma 2, sostituire le parole: ed enti privati con le seguenti: e private.
4. 6.Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, per verificare le condizioni ambientali e il trattamento, anche per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge.
4. 7.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. 8.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per verificare le condizioni di vita e il trattamento dei cittadini minori di età.
4. 9.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: con sede in Roma,

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 2, dopo le parole: dell'Ufficio dell'Autorità Garante aggiungere le seguenti:, il luogo dove ha sede l'Ufficio,
5. 1.Vanalli, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. 2.Palomba, Mura, Favia, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 3, sostituire le parole: all'articolo 2 con le seguenti: all'articolo 3.
5. 3.Le relatrici.
(Approvato)

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114 ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
6. 1.Lorenzin.
(Approvato)

Al comma 1 sopprimere le parole: di violazioni ovvero.
6. 2.Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 2 sopprimere le parole: e dei reclami.
6. 3.Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.
(Approvato)

Pag. 20

Al comma 2, sostituire le parole: fatte salve le con le seguenti: anche avvalendosi delle.
6. 4.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7 (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede: quanto a 750.000 euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012 mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 4, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220; e a decorrere dall'anno 2013 mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 50. Le relatrici.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000 con le seguenti: 130.000 annui, si provvede, quanto a euro 30.000.
7. 1.Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di euro 200.000 annui con le seguenti: nel limite massimo del 70 per cento del compenso base annuo spettante ai deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: si provvede, quanto a euro 100.000 con le seguenti: si provvede, per il 50 per cento e le parole: e, quanto a euro 100.000 con le seguenti: e, per il restante 50 per cento.
7. 2.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.