CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2011
449.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 (C. 4024 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4024 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
osservato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 (C. 4040 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4040 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
osservato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2393 Pisicchio, recante «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista»;
rilevato che:
il provvedimento concerne la materia delle professioni, oggetto di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale;
la Corte costituzionale peraltro ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»;
considerato che:
l'articolo 4 istituisce presso ogni distretto di Corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, demandandone la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento a un regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'ordine, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
l'articolo sembra costituire nel Giurì un organo giurisdizionale di prima istanza: l'ultimo periodo del comma 3, in particolare, prevede che il Giurì tuteli le posizioni giuridiche di soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale (e quindi ad esso estranei) anche attraverso provvedimenti d'urgenza;
la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento di un tale organo non può, tuttavia, essere demandata per intero a un regolamento del ministro della giustizia, essendo necessaria su questa materia una disciplina di rango legislativo - salvo per i profili di dettaglio, la cui definizione può, se del caso, essere rimessa a un regolamento - anche in considerazione del fatto che, alla luce del citato ultimo periodo del comma 3, i poteri dei Giurì per la correttezza dell'informazione appaiono suscettibili di incidere su situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di stampa e il diritto di cronaca,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di definire direttamente nella legge la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Giurì per la correttezza dell'informazione, di cui all'articolo 4, rinviando al regolamento del ministro della giustizia (da adottarsi d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'ordine, previo

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parere delle Commissioni parlamentari competenti) soltanto l'eventuale determinazione di profili di dettaglio;
b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare i poteri di cui dispone il Giurì per tutelare - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 - le posizioni giuridiche dei soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale anche attraverso provvedimenti d'urgenza, atteso che tali provvedimenti sono suscettibili di incidere su diritti tutelati dall'articolo 21 della Costituzione.