CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04212 Paladini: Sulla situazione delle graduatorie di vincitori di concorso e idonei non assunti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante è necessario chiarire in via preliminare che il diritto dei vincitori di concorsi ad essere assunti dalle pubbliche amministrazioni può essere garantito solo nel rispetto delle seguenti condizioni.
Da un lato, il regime assunzionale previsto dalla normativa vigente, dall'altro, i vincoli posti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni con riferimento al cosiddetto turn-over che hanno determinato, come è noto, una consistente riduzione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
In particolare, va considerato, non solo che le risorse finanziarie destinate al reclutamento di personale pubblico sono limitate ma anche che, per l'utilizzo di tali risorse, ciascuna amministrazione è chiamata a valutare autonomamente le proprie esigenze organizzative, scegliendo, ad esempio, quali graduatorie utilizzare e se procedere all'esaurimento delle stesse o, in alternativa, all'indizione di nuovi concorsi pubblici.
Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono, infatti, di competenza di ciascuna amministrazione e devono essere assunte sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Ne consegue che la corretta programmazione dei fabbisogni di personale è indispensabile ai fini di una efficace gestione delle politiche assunzionali in quanto idonea ad evitare che i concorsi pubblici vengano banditi senza tener conto delle reali necessità delle amministrazioni; diversamente potrebbe ingenerarsi nei candidati selezionati una aspettativa ad essere assunti non tutelabile dall'ordinamento giuridico.
Ciò è quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) la quale, peraltro, non prevede, nell'ambito delle procedure di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, alcun controllo sulle scelte assunzionali, rimesse, sulla base delle autorizzazioni rese dal citato Dipartimento, alla discrezionalità di ciascuna amministrazione.
Si segnala che il decreto-legge cosiddetto «proroga termini» convertito nella legge del 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato al 31 marzo 2011 l'efficacia delle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 e che, al fine di chiarire l'esatta portata di tale disposizione normativa, si è già provveduto ad emanare la circolare n. 11786 del 22 febbraio u.s., pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, alla quale si rinvia per maggiori informazioni in materia.
Con riferimento alla richiesta specifica di conoscere quanti siano i concorsi che ad oggi abbiano graduatorie di vincitori ed idonei ancora vigenti, si evidenzia che la legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto «collegato lavoro», prevede l'estensione alle pubbliche amministrazioni di alcuni obblighi informativi in terna di assunzioni già previsti per il settore privato.
Detti obblighi attengono, in particolare, alla cosiddetta borsa continua nazionale del lavoro, sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali ed alimentato da tutte le informazioni utili a

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tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. In attuazione della norma in esame, si sta procedendo alla predisposizione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai fini della definizione delle informazioni relative alle procedure selettive per il reclutamento del personale da inserire, nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti, nel predetto sistema.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2393, nel nuovo testo elaborato dalla VII Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto;
premesso che essa, recependo anche le sollecitazioni dell'Ordine dei giornalisti, si propone il condivisibile obiettivo di modificare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963 e renderne più attuali i principi legislativi, inquadrandoli nel contesto di una informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso;
atteso che il provvedimento - facendo salvi i principi generali stabiliti dalla citata legge n. 69 del 1963, cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti - prevede misure innovative riconducibili a distinte aree di intervento, quali l'accesso alla professione dei giornalisti professionisti e l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine, la responsabilità disciplinare e la correttezza dell'informazione;
considerato che, nell'ambito dei profili di più diretto interesse della XI Commissione, vengono introdotte disposizioni relative all'iscrizione di tali lavoratori nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, che rispondono all'esigenza di prevedere maggiori garanzie di affidabilità e capacità professionali, in vista di una maggiore qualità dell'informazione;
segnalata, altresì, l'esigenza di affrontare con assoluta tempestività la questione drammatica del lavoro precario presente in questo settore, prospettandosi, in particolare, l'avvio dell'esame di proposte di legge sulla materia (tra le quali si segnala la proposta di legge n. 3555, sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione), volte proprio a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, affinché tali lavoratori possano dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.