CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2011
440.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 FEBBRAIO 2011

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ALLEGATO

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di assistente tecnico-agro tecnico presso l'Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri», deliberata il 25 febbraio 2005.
1. 1. Marinello.
(Inammissibile)

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: 19 gennaio 2011 - articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
1. 10. Favia, Borghesi, Cambursano, Monai.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 8. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Con riferimento alla proroga relativa all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di noleggio mezzi di trasporto con conducente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2011, le aziende di trasporto persone sono tenute a richiedere le licenze necessarie presso il comune dove hanno la sede legale o la maggiore struttura organizzativa, secondo le modalità previste dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.
1. 2. Marinello.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
1. 3. Beccalossi, Nola.

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Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011».
1. 4. Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2010. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa.
1. 5. Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
1. 6. Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-septies.
1. 9. Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Piffari.

Sopprimere il comma 2-octies.
1. 7. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo»
1. 03. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo periodo, dopo le parole: «il costo della vita» sono aggiunte le seguenti: «e delle retribuzioni».
1. 01. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al secondo periodo, dopo le parole: «andamento del costo della vita» sono

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aggiunte le seguenti: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al comma 1».
1. 04. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992 n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
1. 02. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

È concesso all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus un contributo di 115.000 euro finalizzato alla realizzazione di un progetto per lo sviluppo di un apparecchio telefonico destinato alle persone sordocieche, come definite nella legge 24 giugno 2010, n. 107.
1. 05. Baccini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Potenziamento vigilanza urbana negli aeroporti).

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.
1. 06. Baccini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 07. Baccini.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroghe di concessioni demaniali di aree e banchine).

1. Al fine di assicurare l'esercizio di attività strategiche per l'approvvigionamento del mercato energetico nazionale, relativamente agli impianti costieri energetici e ai terminali petroliferi disciplinati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, nei quali si svolgono operazioni autorizzate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità competente, la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine è determinata tenendo conto della prevista durata delle predette attività, degli investimenti effettuati e del relativo periodo di ammortamento.
1. 08. Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Programmi Integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nel medesimo ambito territoriale regionale anche tenendo conto dei complessi processi locali di governo del territorio. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012.
1. 09. Bianconi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 239, ultimo periodo, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «fabbricati nei cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati nei quindici anni successivi».
1. 010. Nannicini.
(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 56.Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.
(Inammissibile)

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Sopprimere il comma 1-quinquies.
2. 30.Miotto, Baretta, Bressa, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Villecco Calipari.

Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
2. 54.Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.
*2. 34.Baretta, Fluvi, Bressa, Lolli, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lanzillotta, Lo Monte.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.
*2. 53.Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1 Previa convenzione col servizio pubblico di raccolta sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte all'anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 9.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-nonies. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. Il comma 2 della medesima legge è sostituito dal seguente: «2. Possono riacquistare o acquistare la cittadinanza: a) la donna cittadina italiana per nascita che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto prima del 1o gennaio 1948; b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948; c) i figli di padri o madri cittadini, anche se nati prima del 1o gennaio 1948». Dopo il comma 2 del medesimo articolo è inserito il seguente: «2-bis. Per riacquistare o acquistare la cittadinanza, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione richiesta da apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
2. 25.Bucchino, Fedi, Garavini, Porta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
2-sexiesdecies. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene confermato nelle proprie funzioni fino al 30 settembre 2012.
2. 63.Iannaccone, Catone, Cesario.

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Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:
2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 125 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali», denominazione non presenti nella legislazione nazionale. Il decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15 comma 1 del decreto legge 13 maggio n. 78 dovrà essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui alla lettera a) del presente comma.
2-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-sexiesdecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2-octiesdecies e 2-noviesdecies.
2-octiesdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n, 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agii obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-noviesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di

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cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 81.Ceccuzzi.

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 125 del 2010 è prorogato al 30 aprile 2012, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali», denominazione non presenti nella legislazione nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 2010, n. 78 dovrà essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui alla lettera a) del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). - 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 dei decreto-legge 30 dicembre 2009 n, 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1, allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. 82.Ceccuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente:
al secondo periodo, dopo le parole:
ai sensi del presente comma, aggiungere le seguenti: avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed.

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dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3, si provvede come segue:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è elevata a 6,8 punti percentuali;
b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
2. 55.Di Stanislao, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, al comma 4-quater, lettera b), sostituire le parole: dal contributo speciale di cui al comma 4-ter con le seguenti: dalle seguenti modifiche all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
1) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
3) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
4) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
5) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 35.De Biasi, Levi, Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lo Monte, Lanzillotta.

Al comma 4-ter sostituire il primo periodo con il seguente:
A decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del:
a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive

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nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana indipendentemente dalla modalità di trasmissione;
b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;
c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati;
d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori home video derivante da noleggio e vendita di videogrammi;
e) fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto dagli esercenti cinematografici.
2. 85.Mosella, Buttiglione, Granata.

Al comma 4-quater, alinea, sostituire le parole: euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con le seguenti: 110.000.000 per l'anno 2011 e 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
quanto a 20.000.000 per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di parte corrente allegata alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
2. 76.Granata.

Sopprimere il comma 4-novies.
*2. 36.Ghizzoni, Baretta, Bressa, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli.

Sopprimere il comma 4-novies.
*2. 49.Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-quaterdecies, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Per l'anno 2011 una quota delle risorse, pari a 246 milioni di euro, del Fondo per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata ad incentivi per favorire le aggregazioni o le fusioni tra imprese di autotrasporto attraverso:
a) la concessione di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale;
b) forme agevolate per le imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, nonché l'individuazione dei beneficiari, e infine, i criteri di riconoscimento degli incentivi che devono essere concessi in modo proporzionale sia all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a

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seguito dell'operazione di aggregazione o fusione, sia al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa interessata prima della conclusione dell'operazione di aggregazione o di fusione, purché il numero finale dei veicoli, una volta conclusasi la predetta operazione, non risulti inferiore alle dieci unità.
2. 52.Borghesi, Cambursano, Favia, Monai.

Al comma 4-quaterdecies, secondo periodo, dopo le parole: a sostegno del settore dell'autotrasporto aggiungere le seguenti: di cui all'Elenco 1, articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 51.Borghesi, Cambursano, Favia, Monai, Donadi.

Dopo il comma 4-vicies semel, aggiungere il seguente:
4-vicies bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».
2. 7.Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 21. Distaso, Carlucci, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
2. 20.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5. Sino all'anno 2015, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole «ai fini dell'uso efficiente della numerazione» sono inserite le seguenti «dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale.
2. 19.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino all'anno 2012 il penultimo periodo sostituito con il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione.
2. 18.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti parole: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 17.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Viene prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'articolo 13 comma 8 della delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.
2. 16.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicano soltanto alle emittenti locali e, limitatamente

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al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.
2. 15.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5.1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 8.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività delle amministrazioni dello Stato, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è differita all'anno 2012.
6.2 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.1, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6.3.
6.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 31.Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
2. 37.Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli.

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Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. Al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero, l'AGEA è autorizzata a utilizzare le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 72.Ruvolo, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 31 maggio 2010, è prorogato, per quanto concerne l'IPSEMA, al 31 dicembre 2011.
6-octiesdecies. È istituito presso l'IPSEMA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto marittimo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
6-noviesdecies. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse di cui al comma 6-vicies, sono definite dalle organizzazioni datoriali dell'armamento e della pesca con le organizzazioni nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
6-vicies. Il fondo speciale di cui al comma 6-octiesdecies è alimentato da un contributo di 20 milioni di euro derivante da una corrispondente riduzione del capitolo «Avanzi economici portato a nuovo» del bilancio consuntivo dell'IPSEMA al 31 dicembre 2009, nonché da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto marittimo, che sarà convenuto dalle organizzazioni datoriali e sindacali di cui al comma precedente per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
2. 70.Ruvolo, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di 180 giorni per i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti».
2. 68.Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. Per garantire l'erogazione a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010.
2. 69.Ruvolo, Gianni, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.
1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.».
2. 65.Razzi, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché l'unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
6-octiesdecies. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6-septiesdecies, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 66.Razzi, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il limite massimo di cui al comma 8, è incrementato di un'ulteriore unità allo scopo provvedendo a valere sulle disponibilità di bilancio della stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura, diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato.
2. 71.Ruvolo, Catone, Cesario.

Al comma 9, lettera a), capoverso 13-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento

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economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
«15-ter. Il Commissario straordinario trasmette semestralmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano che è sottoposto alle procedure di monitoraggio e di preventiva approvazione dei provvedimenti attuativi che si applicano ai piani di rientro dal deficit sanitario delle regioni.».
2. 27.Causi, Bressa, Baretta.

Sopprimere il comma 9-quater.
2. 62.Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 38.Bressa, Amici, Baretta, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Meta, Causi, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lanzillotta, Lo Monte.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 61. Borghesi, Donadi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 9-sexies aggiungere il
seguente:

9-septies. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alla Provincia di Monza e della Brianza, e che nel corso dell'anno 2009 è stata attivata a seguito di procedura di scorporo ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 146, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire annualmente alla provincia interessata il piano di estinzione di detto debito.
2. 79. Centemero.
(Inammissibile)

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento: aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
*2. 39. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rigoni, Baretta, Bressa, Vico.

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale

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degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
*2. 84. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12.1 Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010.
12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12.1, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 42. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti.
(Inammissibile)

Al comma 12-quinquies, primo periodo sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 con le seguenti:, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi franosi del febbraio 2010.
2. 41. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Ciccanti, Scanderebech, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Lo Presti, Mantini.

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:
12-quinquies.1. Per i comuni della provincia di Campobasso colpiti da calamità naturali il 24 luglio 2010, per cui, con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dallo stato di calamità. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo. Per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 43. De Camillis.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 40 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali

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e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 60 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies.1; per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente dopo il comma 12-quinquies aggiungere il seguente:
12-quinquies.1. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 33. Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, D'Antoni, Baretta, Bressa, Cuomo, Bonavitacola.

All'articolo 2 sostituire il comma 12-septies con il seguente:
12-septies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
2. 4. Lorenzin.

Dopo il comma 12-nonies inserire il seguente:
12-nonies.1: A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui

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all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro.

12-nonies.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-nonies.1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 86. Mosella, Buttiglione, Granata.

Dopo il comma 12-novies aggiungere, infine, il seguente:
12-novies.1. A decorrere dall'anno 2011 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementata di 200 milioni di euro, agli oneri di cui al primo periodo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 77. Granata.

Sostituire il comma 12-duodecies con il seguente:
12-duodecies. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«12. Gli operatori verticalmente integrati che svolgono attività televisiva anche attraverso l'esercizio di più di una rete nazionale in tecnica analogica non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle imprese controllate o controllanti per effetto dell'influenza dominante di cui al comma 15 del presente articolo.»
2. 50. Monai, Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 2. Bellotti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 13. Beccalossi, Nola.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 45. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Delfino, Libè.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 28. Zucchi, Baretta, Bressa, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Pizzetti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
* 2. 48. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

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All'articolo 2, sostituire il comma 12-terdecies con i seguenti:
12-terdecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 25 milioni di euro, fermo restando gli eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle Regioni nell'ambito delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001.
12-terdecies.1. Agli oneri di cui al comma 12-terdecies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 29. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato, Baretta, Bressa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12-terdecies, inserire il seguente:
12-terdecies.1. Il termine previsto, dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2011.
2. All'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "tasse di concessione governativa", sono aggiunte le seguenti: "ed ipotecarie, nonché i tributi speciali ed i compensi".
3. Alle minore entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 mila euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili
2. 67. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:
12-terdecies.1. È sospesa fino al 31 dicembre 2011 ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino a tale data è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni in oggetto si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2011, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.
2. 64. Scilipoti, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12-quaterdecies inserire il seguente:
12-quinquiesdecies. L'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. 1.Bellotti.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 12-quaterdecies, inserire il seguente:
12-quinquiesdecies. Il Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e forestali entro 3 mesi dall'approvazione delle presente legge, emana un decreto in cui sia definito il «Piano Bioenergetico Nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
2. 3.Bellotti.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-sexies.
2. 57. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Al comma 16-decies, sopprimere le parole: limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
2. 6. Capano, Orlando, Ferranti, Iannuzzi, Samperi, Baretta, Bressa.

Sopprimere il comma 17-duodecies.
2. 46. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 17-duodecies, sostituire le parole: ai fini dell'attuazione, con le seguenti: Solo ai fini dell'attuazione.
2. 47. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo il comma 17-quaterdecies aggiungere il seguente:
17-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «sono emanate» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 2011».
2. 75.Lo Presti, Conte.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-ter, aggiungere il seguente:
18-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011».
2. 58. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 18-sexies.
2. 60. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 18-undecies.
2. 59. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame

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previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
19-terdecies. Agli oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.
2. 12.Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. All'articolo 1, comma 56, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2011 e 2012».
18-terdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18-duodecies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 24. Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011"».
18-terdecies. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 18-duodecies è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere pari a 8 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 26. Garavini, Bucchino, Porta, Fedi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. Tali agevolazioni sono estese agli olii di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-duodecies articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quaterdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione

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è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

18-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 23.Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2011»;
18-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 18-quaterdecies e 18-quinquiesdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque

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pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011.

18-quinquiesdecies. Dalle disposizioni di cui al comma 18-quaterdecies devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
18-sexiesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2. 32. Meta, Mariani, Baretta, Bressa, Velo, Lovelli, Iannuzzi, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Ceccuzzi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011.
18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007,

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n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 11.Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies aggiungere il seguente:
18-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. 5.Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere il seguente:
18-duodecies. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività al sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese cui si applica l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 giugno 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che, a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, valorizzino le efficienze conseguite. Nelle more della definizione di tali meccanismi, il regime di integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, viene prorogato, su istanza dell'impresa, fino alla decorrenza del nuovo meccanismo e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 83.Luongo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-bis è sostituito dal seguente:
«186-bis. Decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 73.Lo Presti, Conte.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «aventi decorrenza anteriore al 1o gennaio 2011, disposti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale che ne abbia fatto richiesta»;
b) le parole: «I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti» sono soppresse.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 80.Divella.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente: «I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale.
19-ter. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4. Gli avvocati dello Stato soprannumerari vengono riassorbiti nel ruolo utilizzando esclusivamente i posti accantonati ai sensi dei comma 1.
6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica ai procuratori dello Stato in servizio alla data del primo gennaio 2010, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica.
2. 10.Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e alle esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.

19-ter. Agli oneri derivanti dal comma 19-bis, valutati in 25 milioni di euro a

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decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 78.Granata.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 74.Lo Presti, Conte.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente:
19-bis. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 44.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 10 gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 14.Marinello.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 22.Marsilio.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente comma:
19-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli enti del sistema camerale. Il sistema camerale concorre agli obiettivi di finanza pubblica con il versamento annuale, ai sensi dei comma 21 dell'articolo 6, per il tramite dell'Unioncamere per tutto il sistema camerale, di 10 milioni di euro al bilancio dello Stato con le modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. 40.Armosino, Marinello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(semplificazione di sanzioni tributarie).

1. All'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo dal comma 3 è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 1o marzo 2011 si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione del pagamento del 10 per cento dell'importo dei componenti negativi non indicati in dichiarazione o non comunicati, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5 milioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestata. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate.
2. 01.Marinello.

ART. 2-ter.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) Dopo il comma 142 è inserito il seguente:
142-bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso il sistema regionale integrato tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione per il complesso degli enti locali del territorio regionale assoggettati ai vincoli del patto di stabilità interno, sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 maggio.
2-ter. 1. Marchi, Marchignoli, Marchioni, Brandolini, Lenzi, Albonetti, Zampa, Bratti, Levi, Miglioli, De Micheli, Gozi, Ghizzoni, Motta, Benamati, Vassallo, Castagnetti, La Forgia, Franceschini, Migliavacca.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-ter. 4. Granata.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-ter. 3. Granata.

Sopprimere il comma 11.
2-ter. 5. Borghesi, Donadi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli effetti di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, decorrono, per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, dall'anno 2012.
2-ter. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile)

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.
2-quater. 2. Lenzi, Miotto, Baretta, Bressa, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 5, dopo le parole: alle voci inserire le seguenti: 23473 (Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia).

Conseguentemente, all'articolo 2-quater, comma 6, dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: il Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia.
2-quater. 1. Martella, Baretta, Bressa, Viola, Murer.

Sopprimere il comma 10.
2-quater. 5. Marinello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

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10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-quater.
10-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2-quater. 4. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «negli undici anni successivi».
2-quater. 3.Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2-quater. 6.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Poli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative

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alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quater. 7.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Poli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis - (Mobilità intercompartimentale). - Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2011 da inviare alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che si esprimerà per il parere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, sentite le Organizzazioni sindacali e con parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Qualora la Conferenza unificata non si esprima entro il termine indicato si considera acquisito un parere favorevole.».
2-quater. 8.Messina, Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

ART. 2-quinquies.

Sopprimere gli articoli 2-quinquies e 2-sexies.
2-quinquies. 3.Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 9.
2-quinquies. 1.Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: della rimessa solutoria disciplinata dall'articolo 1194 del codice civile.
2-quinquies. 2.Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

ART. 2-sexies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «con l'aliquota del 12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente:
al medesimo articolo 2-sexies, comma 2, capoverso Art. 26-quinquies, comma 1, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 4, sostituire le parole: e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 5, sostituire le parole: le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973, con le seguenti: le ritenute del 20 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;

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al medesimo articolo 2-sexies, comma 6, sostituire le parole: e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e quella del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, capoverso articolo 10-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, capoverso articolo 10-ter, comma 2, sostituire le parole: La ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: La ritenuta del 26 per cento;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, sub articolo 10-ter, comma 7, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
2-sexies. 1.Borghesi, Favia, Messina, Barbato, Donadi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».
2-sexies. 01.Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:
«Art. 127-bis. 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti vengano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
2-sexies. 02.Cenni, Ceccuzzi, Nannicini, Fluvi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Trasferimento della gestione del Pubblico Registro Automobilistico alla Regione autonoma Valle d'Aosta).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione medesima, alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico.
2-sexies. 04.Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. 11 predetto livello minimo di imposizione decorre dal 10 gennaio 2011 e cessa di essere applicato a decorrere dal gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna

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amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-sexies. 05.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bressa, Baretta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Separazione proprietaria rete trasporto gas).

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è emanato entro il 30 giugno 2011.
3. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti «dodici mesi».
2-sexies. 06.Lulli, Federico Testa, Vico, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Benamati, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Lo Monte.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, comma 1, alinea, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata».
2. Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, lettera a), le parole: «Euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 75.000,00.
2-sexies. 07.Milo, Iannaccone, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2-sexies. 08.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Delfino.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 6-septies.
(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Procedura d'infrazione n. 2008/4908).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n, 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.
2. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
2-sexies. 09.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech.
(Inammissibile)