CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. (Nuovo testo C. 54).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo della proposta di legge C. 54, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni volte al sostegno ed alla valorizzazione dei piccoli comuni;
rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;
considerato che il testo reca previsioni afferenti altresì alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia previsto, con riferimento all'articolo 8, un più ampio coinvolgimento delle regioni in ordine alle richiamate convenzioni tra enti locali e Ministero dell'istruzione per il mantenimento degli istituti scolastici, in considerazione della competenza regionale sul dimensionamento territoriale della rete scolastica;
2) sia precisato che, con riguardo agli articoli 10 e 11 del testo in esame, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per l'incentivazione della residenza dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;
3) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 1;
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le commissioni di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie»);
b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, ai fini di equità perequativa, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;
c) valutino altresì le commissioni di merito l'opportunità di individuare adeguati parametri di riferimento per il calcolo del previsto indice di 5.000 abitanti volto a qualificare l'ambito dei piccoli comuni.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali. (C. 2302).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2302, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali»;
rilevato che le disposizioni del testo in esame attengono alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e preso atto che in ordine alle finalità del provvedimento assumono altresì rilievo i profili relativi alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riconducibili questi ultimi alla competenza ripartita Stato regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la commissione di merito l'opportunità di tener conto degli profili di competenza regionale in ordine alle previsioni di cui all'articolo 7, relativamente alla prevista istituzione dell'albo dei volontari subacquei, nonché in relazione alle disposizioni del testo inerenti alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

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ALLEGATO 3

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;
considerato che il testo in oggetto contempla previsioni eterogenee che incidono sulla competenza concorrente Stato-regioni in ordine ai diversi profili afferenti alla ricerca scientifica e tecnologica ed al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, cui si riferisce l'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite le linee guida per la concessione dei menzionati finanziamenti, con particolare riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili, nonché alle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il menzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, oltre che di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conil Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;
considerata l'esigenza di tener conto dei principi ispiratori della legge n. 46 del 2009 e dei decreti legislativi delegati di attuazione della medesima;
rilevata l'esigenza, all'articolo 10, di rendere più incisivo il coinvolgimento delle regioni in ordine alla disciplina ivi prevista,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 10, sia previsto che il decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sia inoltre riconosciuto il ruolo delle regioni nella valorizzazione della ricchezza storico-artistica, culturale e ambientale dei territori di rispettiva competenza attraverso la definizione di specifici percorsi formativi per le guide turistiche, tutelando altresì l'iniziativa dei comuni;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;
b) valuti la commissione di merito l'opportunità di tener conto degli orientamenti espressi in materia dalle regioni in ordine alla formulazione delle previsioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del testo in esame;
c) valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

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ALLEGATO 5

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà mediante specifiche iniziative e misure tese ad accrescere il ruolo, in ambito europeo, delle autonomie territoriali e sia promosso un maggior dialogo e confronto istituzionale tra l'Unione europea e le comunità regionali;
b) siano attivate iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali, nonché delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico e in condizione di disagio strutturale nei servizi sul territorio.