CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 149

ALLEGATO

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. (Nuovo testo C. 2302).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2302, recante «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali», nel nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla VII Commissione;
premesso che sia l'articolo 4 (sulle professionalità interessate) sia l'articolo 7 (che a sua volta disciplina l'utilizzo dei volontari) sono in relazione col tema della regolazione delle attività subacquee, oggetto di un intenso lavoro da parte della XI Commissione e delle associazioni di categoria, più volte udite dai membri della Commissione stessa;
atteso che il testo unificato delle proposte di legge in materia di attività subacquea (C. 344 e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa XI Commissione, è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio: si raccomanda, dunque, una sollecita ripresa dell'iter presso le Commissioni competenti in sede consultiva;
ricordato, inoltre, che il testo richiamato rappresenta una completa ridefinizione normativa della subacquea professionale in Italia, dal punto di vista dei requisiti tecnici e formativi, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, degli adempimenti delle imprese;
considerato che, nel corso dell'esame del citato testo unificato delle proposte di legge C. 344, la XI Commissione ha approvato un emendamento, suggerito dagli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, che dispone che le attività subacquee svolte da università, centri di ricerca e istituti di istruzione siano regolate in maniera autonoma rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con gli altri ministri interessati e con la conferenza Stato-regioni; in particolare, gli operatori hanno chiesto una regolazione autonoma al fine di evitare di dover conseguire un brevetto OTS (operatore tecnico subacqueo) ritenuto troppo oneroso e maggiormente adatto alle diverse esigenze della subacquea industriale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) considerato che l'articolo 4 stabilisce l'utilizzo delle professionalità degli archeologi, ai quali è demandata la supervisione delle attività di ricerca, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della proposta di legge medesima, valuti la Commissione di merito di esplicitare che tali attività vengano compiute sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare in prima persona alle attività subacquee, in coerenza con quanto accade con qualsiasi altra attività di ricerca archeologica e prevedendo,

Pag. 150

per tali archeologi, l'acquisizione dei necessari titoli formativi per lo svolgimento dell'attività subacquea;
b) con riferimento al medesimo articolo 4, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di considerare il problema del mancato riconoscimento professionale della figura dell'archeologo, colmando un vuoto normativo fortemente sentito dalle associazioni di settore, al fine di sanare il quale lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, a inizio legislatura, si era impegnato per un preciso intervento normativo; in particolare, si suggerisce di prevedere che il Ministero stabilisca, di concerto con le associazioni di operatori del settore, l'istituzione di un registro, a scopo cognitivo, degli archeologi impegnati nelle attività della Soprintendenza del mare;
c) vista la stretta contiguità tra l'attività svolta dalla Soprintendenza del mare e quella degli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare - anche con una integrazione all'articolo 7 - che l'attività subacquea svolta nell'ambito delle attività della Soprintendenza, compresa quella dei volontari, è regolata autonomamente rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso decreti adottati dai ministeri rispettivamente competenti;
d) si suggerisce, infine, di chiarire che i soggetti di cui all'articolo 7 operano, nell'ambito delle attività della Soprintendenza, nelle stesse condizioni di sicurezza del personale di ruolo di cui al successivo articolo 8.