CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (Nuovo testo C. 54 Realacci)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 54 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;
evidenziato che un analogo testo è stato esaminato nel corso della XV legislatura, pervenendo all'approvazione di un parere con condizioni nella seduta del 29 marzo 2007;
in riferimento all'articolo 3, comma 4, tenuto conto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale - Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane - ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;
rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 7, che il riferimento fatto alla lettera d) dell'articolo 135, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché è ingiustificato nel merito riferirsi solo alla lettera d) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 4 dell'articolo 135 citato;
evidenziato che, all'articolo 4, il concorso finanziario della regione dovrebbe essere obbligatorio e, se necessario, anche assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;
considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni culturali locali, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;
tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;
rilevato in ogni caso che le medesime convenzioni di cui al citato articolo 8, da stipularsi con lo Stato, in ogni caso, non devono e non possono in alcun modo pregiudicare il mantenimento dei normali livelli del rapporto alunni/classe

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ed alunni/docente. Pertanto, tali convenzioni dovrebbero necessariamente assicurare il finanziamento aggiuntivo, eventualmente necessario per la stipula della convenzione stessa;
considerato, infine, che nel provvedimento manca qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sopprimere all'articolo 3, il comma 7, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è coerente il riferimento normativo all'articolo 135, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 42 del 2004;
2) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;
3) appare necessario sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali è già disciplinato con un intervento normativo di carattere sistematico;
4) all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «e il Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti «, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca»;

e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, il comma 4, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera s), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i Patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali;
b) appare opportuno prevedere all'articolo 4 il concorso obbligatorio finanziario della regione e assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;
c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali, necessaria per lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni.