CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 86

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti amministrativi per i fornitori di carburanti che già attualmente raggiungono e superano ampiamente l'obiettivo di base per la riduzione dei gas ad effetto sera, come fissato dalla direttiva comunitaria e dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 6;
tenuto conto che, dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI, l'anzianità del parco dei veicoli non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità per l'autorità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI;
ritenuto opportuno, all'articolo 2, spostare, dagli attuali trenta a sessanta giorni, il termine entro il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti;
ritenuto altresì opportuno individuare - all'articolo 9 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8 - l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3 del decreto - come sostituito dall'articolo 1, comma 3 - al comma 4, il penultimo periodo sia sostituito dal seguente:
«Entro il 31 marzo 2015, il Ministero, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), provvede ad effettuare una stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3 riferita ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale.»;
2) all'articolo 7-bis del decreto - come inserito dall'articolo 1, comma 6 - dopo il comma 11, sia aggiunto il seguente: «11-bis. I fornitori che, in base alla relazione di cui al comma 2, assicurano il raggiungimento di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 11»;
3) all'articolo 9 del decreto - come modificato dall'articolo 1, comma 8 - il comma 17 sia sostituito con il seguente: «17. Fatto salvo quanto previsto al comma

Pag. 87

7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
4) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto - come introdotto dall'articolo 1, comma 6 - dopo le parole «certificato di sostenibilità» le seguenti: «redatto su modelli stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dotati di particolari sistemi di sicurezza contro la contraffazione o la falsificazione»;
b) valuti il Governo l'opportunità di inserire - all'articolo 4, comma 3, del decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 4 - una norma che renda esplicita l'applicabilità della procedura prevista per i veicoli a benzina, anche relativamente alle stime della consistenza del parco circolante alimentato con combustibile diesel.