CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio.

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.
(Iscrizione al registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69).

1. I praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti.
2. All'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È necessario inoltre superare un esame di cultura generale».

Articolo 2.
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. L'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Formazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. Con regolamento del Ministro della giustizia, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in un numero massimo di novanta componenti e fissata in rapporto di due a uno tra giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché le modalità per l'elezione del medesimo Consiglio».

Articolo 3.
(Commissione deontologica nazionale).

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis. - (Commissione deontologica nazionale).

1. È istituita la Commissione deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
2. Le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 63.
3. In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell'Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 20-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme

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ivi contenute alle disposizioni dell'articolo 59-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, introdotto dal comma 1.

Articolo 4.
(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis. - (Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. È istituito presso ogni distretto di Corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «giurì», composto da cinque membri, dei quali uno nominato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti, dei quali uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello e uno dalla Federazione italiana degli editori e dei giornalisti.
2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Con regolamento, adottato dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Giurì. Il Giurì tutela le posizioni giuridiche soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale anche attraverso provvedimenti d'urgenza».

Articolo 5.
(Convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.

Articolo 6.
(Elezione dei consigli dell'Ordine).

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «otto giorni dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore dalla prima».

Articolo 7.
(Domande di ammissione alla prova di idoneità professionale).

1. I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell'arco di ciascun anno solare. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.