CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 febbraio 2011
434.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (Atto n. 302).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VIII e X,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: «Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010)11»;
2) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura, » siano inserite le seguenti: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,»;
3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;
4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni»;
5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato»;
6) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «della falda», siano aggiunte le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;
7) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;
8) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: «Decorso un anno» con le seguenti: «Decorsi sei mesi» e dopo le parole: «in aree agricole» siano inserite le seguenti: «fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza»;
9) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un

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limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: «e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli)»; sia aggiunta la seguente lettera: «c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile;»;
10) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano alle aree dichiarate inquinate, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali.»;
11) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino»;
12) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola.»;
13) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati;»;
14) all'articolo 10, comma 2, siano soppresse le parole: «operanti in regime di scambio sul posto»;
15) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;
16) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: «f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;»;
17) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1o gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro

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trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione.»;
18) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;
19) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani»;
20) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo 7» siano sostituite dalle seguenti: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7»;
21) all'articolo 22, comma 6, le parole «entro un anno» siano sostituite dalle parole «entro sei mesi»;
22) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.» relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;
23)sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6);
24) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data» con le seguenti: «mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
25) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera d) le parole: «1o gennaio 2013» siano sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
26) all'articolo 24, comma 2, lettera d) dopo la parola «apparecchiature» siano aggiunte le parole «effettuati a partire dall'anno 2009»;
27) all'articolo 26, comma 1, le parole: «31 dicembre 2012» siano sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2011»;
28) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi»;
29) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;
30) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;
31) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, con un valore che comunque non può essere inferiore a 1,5 volte di quello di altri biocarburanti;
32) l'articolo 29-bis, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;
33) all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), siano aggiunte, in fine, le parole: «con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione»;

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34) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» siano aggiunte le parole «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
35) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;
36)siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;
b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;
c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;
d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera g) all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:
«g) "infrastruttura teleriscaldamento/tele raffreddamento": Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e/o uso in processo di lavorazione»;
e) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera p), la seguente definizione relativa alle pompe di calore: «q) "pompa di calore": dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore;»;
f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;
g) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;
h) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, del seguente tenore: «Al fine di evitare azioni speculative

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e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per il quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, il richiedente la connessione alla rete elettrica, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, è tenuto al versamento di un corrispettivo a fondo perduto, o di una equivalente forma di garanzia proporzionale all'investimento effettuato, per la prenotazione della capacità sulla rete per tutto il periodo di occupazione della capacità stessa nelle aree e per le linee critiche individuate dal gestore della rete, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.»;
i) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili;
l) valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;
m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici;
n) all'articolo 6-bis, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;
o) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo opportunità di prevede che «i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici»;
p) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;
q) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «evoluzione normativa», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica»;
r) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della «replicabilità su larga scala», sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (smart grids) successivi a tale fase preliminare;
s) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, consentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell' energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare,all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento, a decorrere dal 2015, nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013;

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t) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti
u) al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di «filiera corta» , valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:
1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;
2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;
3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi;
4) aggiornare costantemente la definizione di «parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani» sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;
v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati;
z) all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;
aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;
bb) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;
cc) all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «2013» con «2012» e la parola: «2012» con «2011»;
dd) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole «al 70 per cento» con le seguenti «all'85 per cento», allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;
ee) all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:
«e-bis. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma.»;
ff) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE,

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e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);
gg) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:
«f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno - ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria - e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti.»;
hh) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:
«f-bis) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato»;
ii) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv)con il seguente: «iv) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;
ll) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto «viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale»;
mm) all'articolo 29-bis, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in applicazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche;»;
nn) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:
1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;
2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;
3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;
oo) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera a), inserire alla lettera b) una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati.»;
pp) ) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati.»;
qq) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da

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parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;
rr) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «per le finalità di cui al comma 1, il GSE» valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;
ss) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole «il GSE», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;
tt) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»;
uu) all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore)
b) Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:
UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;
EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico;
c) Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento.»;
vv) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).