CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03422 Farina Coscioni: Sulle quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel corso della trattazione di un analogo atto ispettivo, lo scorso mese di ottobre, in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili e delle vittime del terrorismo e della criminalità, ho avuto modo di informare la Commissione dell'attivazione di un Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in favore delle vittime del dovere, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di trovare le soluzioni più idonee a garantire l'uniforme applicazione e l'operatività delle disposizioni in materia.
L'esigenza di istituire un Tavolo tecnico con un ruolo di coordinamento tra le diverse Amministrazioni, a vario titolo coinvolte, (Difesa, Interni, Lavoro, Economia, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Affari Esteri, Inps, Inail e Agenzia Entrate) è stata dettata dalla necessità di valutare l'impatto delle disposizioni recentemente introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 ed individuare modalità di raccordo e armonizzazione tra le diverse leggi di settore.
Per effetto delle modifiche normative già descritte dall'interrogante, il diritto al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere, nonché dei familiari superstiti, fondato sull'intento condiviso di tutelare persone colpite da eventi drammatici, rischia di indebolire le prerogative espressamente riconosciute alle persone disabili dalla legge n. 68/1999.
Il possibile contrasto tra le diverse disposizioni ha generato su più fronti dubbi applicativi e diffusa incertezza soprattutto da parte degli uffici che, in taluni casi, hanno rinviato nuovi avviamenti in attesa di chiarimenti.
Tuttavia il problema sollevato dall'interrogante è in via di soluzione in quanto con le proposte di legge nn. 3720 e 3908, adesso riunite in un Testo Unificato, è stata proposta un'interpretazione autentica delle previsioni introdotte dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori con disabilità.
Sul Testo Unificato si sono registrate le più ampie convergenze nella consapevolezza diffusa che uno spedito iter parlamentare, che consenta di superare le incertezze applicative di cui ho detto innanzi, sia il necessario e doveroso segnale di attenzione verso tanti cittadini che vivono una condizione di fragilità.
Nella giornata di ieri, 1o febbraio, a conferma dell'interesse trasversale che ne ha accompagnato il cammino parlamentare, l'Aula della Camera ha approvato il Testo Unificato all'unanimità.

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ALLEGATO 2

5-04111 Polledri: Su una sanzione disciplinare adottata nei confronti di un dipendente di Poste Italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Poliedri, nell'atto parlamentare che passo a discutere, richiama l'attenzione sul licenziamento adottato, nel marzo del 2010, da Poste Italiane nei confronti del direttore dell'ufficio postale di Montecchio (Reggio Emilia), in relazione ad un'indagine giudiziaria relativa al rilascio di permessi di soggiorno.
Preliminarmente faccio presente che ad oggi sono state esperite, da parte degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le attività istruttorie di carattere amministrativo direttamente connesse al licenziamento disposto da Poste Italiane.
In questa sede, illustrerò le notizie come trasferitemi pedissequamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La società Poste Italiane ha comunicato che nel mese di luglio del 2009 procedeva a sospendere temporaneamente dal servizio il lavoratore in questione, in quanto sottoposto, da parte dell'Autorità Giudiziaria, a misura restrittiva della libertà personale. Solo successivamente, ovvero all'atto della revoca di tale provvedimento, lo stesso veniva riammesso in servizio e assegnato ad altra attività.
Nel mese di febbraio 2010, all'esito delle risultanze di un'apposita indagine interna ed alla luce dei documenti relativi all'inchiesta penale, Poste Italiane contestava disciplinarmente al lavoratore di aver posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, una condotta illecita.
La Società, valutate le giustificazioni scritte presentate dal lavoratore senza ravvisare, nelle argomentazioni dedotte, utili elementi a sua discolpa e ritenendo i fatti addebitati di tale gravità da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, lo licenziava senza preavviso.
A seguito del licenziamento il lavoratore chiedeva, quindi, alla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia che venisse esperito il tentativo di conciliazione della controversia. Nel mese di maggio 2010 le parti, convocate dinnanzi alla Commissione di conciliazione, dopo ampia discussione, non hanno, purtroppo, composto la vertenza.
Come risulta dal verbale di mancato accordo della Commissione di conciliazione, i cui passaggi salienti il ministero riporta testualmente in questa sede, il lavoratore ha ribadito la correttezza del proprio operato «con riferimento ai contestati ammanchi di denaro, sottolineando l'inesattezza dei controlli ispettivi effettuati dalla controparte», affermando inoltre la propria estraneità «Sotto il profilo dei reati di cui al procedimento penale in corso [...], nonché la necessità per i fini di cui alla presente conciliazione, di attendere, in ogni caso l'esito dei suddetti procedimenti penali. Infine insiste per la riammissione in servizio [...]». Dal canto suo Poste Italiane ha affermato «[...] la correttezza dell'operato di Poste Italiane spa, evidenziando che non esistono i presupposti di fatto e di diritto per accogliere le avverse richieste».

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Allo stato occorre quindi considerare che ogni ulteriore valutazione in ordine alla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari e alla verifica dell'esistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto rientra nella esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria. A questo proposito informo che ad oggi, secondo le informazioni acquisite presso gli uffici territoriali di Reggio Emilia e Bologna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risulta che l'interessato abbia adito il Giudice del lavoro competente.