CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giorgetti).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3921 «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato all'articolo 2, comma 2, della proposta di legge, dopo il comma 7 i seguenti commi: «7-bis. In allegato al Documento di economia e finanza (DEF) è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, l'avanzamento sul programma predisposto ai sensi del periodo precedente. 7-ter. Il Governo inserisce annualmente nel DEF un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.»; conseguentemente si consideri l'opportunità di abrogare il comma 6 dell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto al comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 308).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
ritenuto condivisibile il contenuto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, il quale si muove in coerenza con il vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto, che tiene conto dell'organizzazione a livello locale del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a), allo scopo di garantire la massima trasparenza relativamente ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti pile e accumulatori;
b) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.» con le seguenti: «articolo 14, comma 2, e al comma 3.»;
c) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di introdurre, al comma 5, la seguente lettera: «e) predispone ed aggiorna un elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;»;
d) si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 10, che reca modifiche all'articolo 19 del decreto, una modifica anche al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 19, nel senso di aggiungere dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
ritenuto condivisibile il contenuto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, il quale si muove in coerenza con il vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto, che tiene conto dell'organizzazione a livello locale del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a), allo scopo di garantire la massima trasparenza relativamente ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti pile e accumulatori;
b) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.» con le seguenti: «articolo 14, comma 2, e al comma 3.»;
c) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di introdurre, al comma 5, la seguente lettera: «e) predispone ed aggiorna un elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;»;
d) si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 10, che reca modifiche all'articolo 19 del decreto, una modifica anche al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 19, nel senso di aggiungere dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal»;
e) all'articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 24 del decreto, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e)» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere c) e d)».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Atto n. 315).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,
valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti amministrativi per i fornitori di carburanti che già attualmente raggiungono e superano ampiamente l'obiettivo di base per la riduzione dei gas ad effetto sera, come fissato dalla direttiva comunitaria e dal comma 1 dell'articolo 7-bis del presente decreto;
tenuto conto che, dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI, l'anzianità del parco dei veicoli non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità per l'autorità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI;
ritenuto opportuno, all'articolo 2, spostare, dagli attuali trenta a sessanta giorni, il termine entro il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti;
ritenuto altresì opportuno, all'articolo 1, comma 8, individuare l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, al comma 4 il penultimo periodo sia sostituito dal seguente:
«Entro il 31 marzo 2015, il Ministero in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), provvede ad effettuare una stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3 riferita ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale.»;
2) all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come inserito dall'articolo 1, comma 6, dopo il comma 11, sia aggiunto il seguente: «11-bis. I fornitori che, in base alla relazione di cui al comma 2, assicurano il raggiungimento di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 11»;
3) all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato

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dall'articolo 1, comma 8, il comma 17 sia sostituito con il seguente: «17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689».
4) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7-bis, comma 5, secondo periodo, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, dopo le parole «certificato di sostenibilità» le seguenti: «redatto su modelli stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dotati di particolari sistemi di sicurezza contro la contraffazione o la falsificazione».