CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° febbraio 2011
432.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:
Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). - 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.
3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.
4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti di cui al presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
1. 1. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 aprile con le seguenti: 15 aprile.
2. 8. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) lo schema di Decisione di finanza pubblica da presentare alle Camere entro il 10 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

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Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole:
Nota di aggiornamento con le seguenti: Decisione di finanza pubblica ovunque ricorrano;
b) al comma 3, sostituire il capoverso Art. 10-bis, con il seguente:
«Art. 10-bis. - (Decisione di finanza pubblica). - 1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene:
a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni e degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio successivo;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;
e) l'indicazione di massima delle risorse e degli impieghi e delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica, ivi comprese le eventuali risorse necessarie a confermare normativamente gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti;
f) l'indicazione degli eventuali disegni di legge collegati;
g) la quantificazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

2. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di

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mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
6. In allegato alla decisione di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: dal DEF aggiungere le seguenti: o dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
b) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;
c) alla lettera b), numero 3), dopo le parole: del DEF aggiungere le seguenti: o della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
d) alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;
e) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: di finanza pubblica, fino alla fine del numero, con le seguenti: finanza pubblica, come risultante sono sostituite dalle seguenti: nel DEF o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, come risultanti;
f) alla lettera f) dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
g) alla lettera g), dopo le parole: nel DEF, aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
h) alla lettera h), numero 1), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
i) alla lettera h), numero 2), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
l) alla lettera i) dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis.
2. 25.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera b) sostituire le parole: 25 settembre con le seguenti: 10 settembre.
2. 19.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o ottobre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o ottobre.
2. 1. Cambursano, Borghesi.

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Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. 9. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso Art. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:
a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;
b) il 1o settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.
*2. 5. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:
a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;
b) il 1o settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.
*2. 16. Ciccanti.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee con le seguenti: d'intesa, per quanto concerne la terza sezione del DEF, con il Ministro per le politiche europee.
2. 21.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), entro i termini ivi indicati, sono altresì inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali si esprimono in tempo utile per il loro esame da parte del Parlamento. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica i documenti sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 23.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

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Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.
*2. 2. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.
*2. 17. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: la quale si esprime aggiungere le seguenti: sulla ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).
2. 10. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 1, alinea, dopo le parole: Il DEF aggiungere le seguenti:, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
2. 22.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.
*2. 7. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.
*2. 14. Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 3, lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 11. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, aggiungere le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
*2. 6. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
*2. 15. Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate per il conseguimento degli obiettivi e dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
b) le priorità del Paese, in coerenza con le deliberazioni assunte dalle istituzioni europee, e le principali riforme da realizzare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
c) la stima degli effetti delle misure previste per l'attuazione delle riforme

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sotto il profilo della crescita, del rafforzamento della competitività del sistema economico e dell'aumento dell'occupazione;
d) le risorse disponibili a legislazione vigente, come risultanti dalle missioni e dai programmi del bilancio dello Stato, e quelle aggiuntive che si intende destinare al conseguimento degli obiettivi;
e) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.
2. 24.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi salvo in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:
a) esaminati ed approvati in via definitiva in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) in tutti gli altri casi, esaminati ed approvati in via definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.
2. 20.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.
*2. 3. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.
*2. 18. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).
2. 12. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 4. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 6, sopprimere le parole: e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6.
2. 13. Ciccanti, Occhiuto.

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ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 4. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.»;
2) il comma 12 è soppresso;
3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».
3. 3. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 11, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La legge di stabilità può stabilire che una quota delle maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non necessaria a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dai documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis possa essere destinata al finanziamento di interventi di carattere strategico finalizzati allo sviluppo ovvero a fronteggiare situazioni di emergenza economico-sociale.».
3. 5. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 2. Fallica.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 6. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della necessità di garantire il mantenimento della medesima

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struttura organizzativa, sotto il profilo qualitativo e qualitativo, delle amministrazioni con competenza in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica.
3. 1. Fallica.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis - (Procedura di contenimento della spesa pubblica). - 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di uno scostamento rilevante pari o superiore al due per cento del prodotto interno lordo, dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione».
3. 01. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis - (Procedura di contenimento della spesa pubblica). - 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di uno scostamento rilevante superiore al 5 per cento degli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione.».
3. 02. Cambursano, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: un'apposita sezione della relazione generale è dedicata alla valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.
4. 2. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. 1. Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis - (Misure per il monitoraggio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della presente legge, l'ISTAT provvede a istituire un'apposita struttura che, sulla base di apposite convenzioni, svolge attività di analisi e ricerca per le finalità di cui al presente articolo, elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche e di finanza pubblica.
2-ter. Entro 10 giorni dalla presentazione degli strumenti della programmazione di cui all'articolo 9, lettere a) e b), l'ISTAT trasmette alle Camere una relazione recante l'analisi e la verifica dei dati contabili e delle previsioni economico-finanziarie, tendenziali e programmatiche, in essi contenuti, con particolare riferimento alla congruità delle ipotesi formulate in relazione all'evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al

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tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.
2-quater. Ogni sei mesi l'ISTAT trasmette al Parlamento un rapporto recante analisi, valutazioni e previsioni in ordine al quadro macroeconomico e agli andamenti dei flussi di finanza pubblica nel periodo compreso nella programmazione triennale di bilancio.
2-quinquies. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.
4. 03. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».
4. 01. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata legge 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.
4. 02. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: da una nota tecnico-illustrativa, aggiungere le seguenti:, nonché da un allegato che espone, per ciascuna missione

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e ciascun programma e per tipologia di entrata, i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le variazioni recate dal disegno di legge di stabilità e i risultati finali.
5. 1. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, terzo periodo, le parole «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
2) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate».
5. 2. Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione».
5. 3. Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 6.
(Bilancio di genere).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Nella banca dati sono altresì raccolti tutti gli elementi informativi utili ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di entrata e di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito."
b) all'articolo 17, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella relazione tecnica è dato altresì conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini di ciascuna disposizione, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.».
c) all'articolo 21:
1) al comma 11, lettera a), alinea, dopo le parole: «dei beneficiari», sono inserite le seguenti: «, anche con riguardo al diverso impatto in termini di genere,»;
2) al comma 11, lettera a), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: «per ciascun programma è dato conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
3) al comma 11, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) per ogni programma l'elenco dei capitoli e degli articoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente;
4) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione sull'impatto di genere, che analizza l'impatto sulle donne e sugli uomini del complesso delle entrate e delle spese. Alla relazione è allegato un prospetto riepilogativo dei programmi e dei capitoli rilevanti ai fini di una valutazione

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del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente; il prospetto è aggiornato nelle diverse fasi del procedimento di approvazione parlamentare e dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio.»
d) all'articolo 39, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito della medesima attività, vengono altresì elaborati i criteri per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»
e) all'articolo 40, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
g-bis) introduzione, nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche attraverso la predisposizione di specifici prospetti all'interno dei programmi e delle azioni e di un quadro generale riassuntivo.
f) all'articolo 41:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto analizza altresì il diverso impatto delle politiche di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»
2) al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) esamina i casi in cui la spesa produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di servizi, tempo e lavoro non retribuito e propone eventuali correttivi.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIR prende specificamente in considerazione anche il diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla determinazione dei principi fondamentali per l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e negli enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini, delle politiche di entrata e di spesa degli enti territoriali, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
b) adozione di criteri che consentano una piena confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali dello stesso livello di governo ed una confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali di diversi livelli di governo, compreso lo Stato;
c) elaborazione di linee guida per utilizzare i bilanci di genere nell'ottica di una ridefinizione delle priorità delle politiche pubbliche che tenga conto del diverso impatto sulle donne e sugli uomini.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previste dai commi 3 e 4.

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6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le pari opportunità trasmettono alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo A5-0214 del 16 giugno 2003, in tema di bilancio di genere.
5. 01. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

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ALLEGATO 2

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00476 PRESENTATA DAL RELATORE

La V Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010 in esito all'esame della relazione predisposta dalla Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (Doc. XII. n. 576);
considerato l'invito alle commissioni competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare al Parlamento europeo, tenendo anche conto di un questionario elaborato dalla medesima Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, eventuali osservazioni in vista della predisposizione di una ulteriore risoluzione sulla crisi;
preso atto favorevolmente del ricorso da parte del Parlamento europeo ad apposite procedure e strumenti istruttori volti ad articolare in modo più efficace la cooperazione con i parlamenti nazionali su temi e proposte normative di particolare importanza;
richiamato il documento finale relativo alle proposte legislative per la riforma della governance economica dell'Unione europea approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010;
richiamate le osservazioni formulate nel documento finale approvato il 30 luglio 2010 dalle Commissioni V e XIV della Camera dei deputati al termine dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)250 def.);
richiamati, altresì, gli impegni contenuti nella risoluzione Toccafondi (8-00095), approvata dalla V Commissione della Camera il 12 novembre 2010, a conclusione dell'esame del progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020;
premesso che:
appare condivisibile l'analisi del Parlamento europeo circa le cause della crisi finanziaria, iniziata a seguito della politica monetaria espansiva eccessivamente elastica degli Stati Uniti, e poi sviluppatasi in ragione di fattori specifici del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti speculativi, sistemi di remunerazione a breve termine, nonché modelli imprenditoriali inadeguati;
risulta altresì equilibrata l'analisi degli effetti della crisi medesima, che ne evidenzia peraltro, oltre la dimensione puramente finanziaria, anche i rilevanti costi sociali, in particolare con riferimento a determinate aree dell'Unione e a determinate fasce della popolazione, in particolar modo i giovani;

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pur riconoscendo l'importanza e l'adeguatezza delle risposte fornite dalla Banca centrale europea e dal Consiglio Ecofin per la definizione di un meccanismo finanziario di stabilità al fine di affrontare i rischi di insolvenza dei mutuatari sovrani, sottolinea l'opportunità, condividendo le preoccupazioni in proposito espresse dal Parlamento europeo, di un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni rappresentative della sovranità popolare sia a livello europeo che a livello nazionale;
è comunque auspicabile un maggiore coordinamento delle iniziative di rilancio e finalizzate all'uscita dalla crisi a livello europeo;
risultano necessari una più rigorosa vigilanza finanziaria volta a garantire la massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese, un sistema di vigilanza a livello globale al fine di addivenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari, nonché l'introduzione di nuovi standard per i dati statistici relativi al settore finanziario, rafforzando la capacità di monitoraggio dei rischi e di vigilanza della Commissione europea;
ritiene indifferibile l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeconomici, e la necessità di una maggiore coerenza delle azioni intraprese in tal senso;
condivide la necessità, evidenziata dal Parlamento europeo, di garantire la solidarietà intergenerazionale, non scaricando sulle generazioni future il debito contratto nel passato ed addivenendo all'adozione di riforme previdenziali a livello europeo, volte a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, che dovrà basarsi su fonti di finanziamento non esclusivamente pubbliche;
ribadisce, come già espresso nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, che il Patto di stabilità non è stato in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli e, pertanto, molti Paesi si sono trovati a fronteggiare la recente crisi con livelli di debito elevati e situazioni di finanza pubblica non sufficientemente solide;
lo stesso Parlamento europeo riconosce, peraltro, come il Patto di stabilità e crescita non tenga conto di altri ed importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato, espressamente richiamato nella risoluzione, come un fattore che ha una diretta incidenza sull'unione monetaria;
condivide l'auspicio del Parlamento europeo relativo al passaggio ad una fase ulteriore dell'unione monetaria «che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza del FME e del SESF, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito»;
fa propria l'osservazione secondo cui l'uscita dalla crisi del debito sovrano richiederà un processo a lungo termine che deve essere ben concepito e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ammettendo «la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria» che dovranno essere oggetto di una decisione politica;
con riferimento alla politica regionale e di coesione, condivide la necessità di politiche in grado di affrontare i problemi specifici in maniera differenziata, unitamente all'opportunità di stimolare l'imprenditorialità e i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, facendo in modo che il supporto finanziario alle medesime previsto dalla politica di coesione tenda al finanziamento del capitale di rischio, in quanto ciò consentirebbe un maggiore coinvolgimento del settore bancario e un uso più efficiente dei fondi strutturali;

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con riferimento agli obiettivi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020, esprime apprezzamento per il richiamo alla necessità di investimenti nella ricerca e ad una maggiore attenzione al tema dell'efficienza energetica ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, sviluppando anche una riflessione sulla mobilità pubblica e sul parco dei mezzi per il trasporto pubblico, nonché ai temi dell'occupazione, in particolare alla necessità dell'emersione del lavoro sommerso;
formula le seguenti osservazioni:
a) con riferimento ai progetti, alle azioni ed alle proposte legislative dell'Unione europea volte a migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):
si sottolinea il carattere prioritario delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre/COM(2010)608) che, secondo le stime della Commissione stessa, potrebbero tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL europeo entro il 2020. Tra le iniziative ivi indicate particolare rilievo ed urgenza assumono:
1) l'adozione di un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ed al credito, anche in considerazione della specificità delle stesse, sviluppando una rete efficace di borse o di mercati regolamentati espressamente dedicati alle PMI e rendendo più adatti alle PMI gli obblighi di quotazione in borsa e di pubblicità, nonché le modifiche alle norme contabili per semplificare gli obblighi di informazione finanziaria e diminuire gli oneri amministrativi per le PMI;
2) la revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e l'introduzione un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto nonché le altri azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione nell'UE di un unico sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace;
3) la definizione di un quadro normativo per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato (PPP) che, unitamente alla concessione di servizi, permetterebbero di mobilitare investimenti a lungo termine nel settore dell'energia, la gestione dei rifiuti o le infrastrutture di trasporto;
4) la proposta di direttiva volta ad istituire una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali nonché la revisione dell'attuale regime in materia di IVA, basato su numerose esenzioni, deroghe e opzioni che comporta notevoli oneri amministrativi per le imprese, compromettendone la competitività;
5) le misure per la lotta alla contraffazione e la pirateria, che comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro, nonché per lo sviluppo del commercio elettronico, che sino ad ora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo;
6) la proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale, utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, le proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico;
7) la proposta legislativa volta ad assicurare una maggiore simmetria nell'accesso

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agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti (2011), al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali;
occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;
si raccomanda, come auspicato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo Social Business Act inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;
si ritiene necessario procedere, come auspicato dallo stesso Parlamento europeo, sulla strada di un'armonizzazione dei regimi fiscali, relativi alle imposte dirette ed indirette, soprattutto per quanto concerne le società e l'attività di impresa, evitando forme di concorrenza fiscale tra gli Stati membri, anche al fine di una più intensa lotta all'evasione fiscale;
si ritiene necessario che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE 2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;
al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita ed occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE;
b) con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica dell'Unione europea, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti «Eurobond», in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:
richiamando da ultimo il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, si ribadisce la necessità, al fine di rilanciare la crescita dell'economica europea, di disciplinare l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli europei, da destinare prioritariamente al finanziamento di progetti europei in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo, ritenendo che in tal modo si potrebbero così avere effetti positivi sia a breve sulla domanda interna e sia a più lungo termine sulla capacità di offerta e di crescita;
appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (projetc bonds) da parte di privati

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per il finanziamento di progetti europei e il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzarne il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;
vanno parimenti sostenute le misure prospettate dalla Commissione europea per stimolare gli investimenti privati, in particolare quelli a lungo termine, al fine di contribuire più attivamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020, tra cui la riforma della gestione delle imprese, la creazione di incentivi per gli investimenti a lungo termine, la valutazione indipendente degli investimenti;
c) con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:
ritiene possibile l'avvio di una sperimentazione di una tale misura, destinando le relative entrate alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri, precisando che essa dovrebbe avere comunque carattere omogeneo in tutta l'Unione europea e dovrebbe tenere conto del contesto internazionale;
d) con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:
richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV in merito alla consultazione sulla futura Strategia UE 2020 nella seduta del 10 marzo 2010, ribadisce che la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività delle singole Regioni;
ritiene opportuna la previsione di misure volte a prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, quali, in particolare, le regioni insulari;
rileva l'opportunità che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale. Occorre evitare, in vista della revisione del bilancio dell'UE, ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché mantenere, anche per le regioni attualmente incluse nell'obiettivo Convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;
si concentrino le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese;
e) in merito ai meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:
ribadisce la proposta, già avanzata nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV sull'opportunità di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare, in tutto o in parte, i titoli emessi dagli Stati membri;
in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità

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dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;
ribadisce altresì quanto affermato nel richiamato Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 ed in particolare:
attraverso l'introduzione di una sorveglianza macroeconomica appare possibile realizzare un coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che, tenendo nella dovuta considerazione il quadro economico complessivo dei singoli Paesi, dovrebbe basarsi essenzialmente su un rapporto collaborativo e cooperativo tra le Istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;
appare opportuno prevedere che, qualora per uno Stato sussista un eccessivo squilibrio macroeconomico, la Commissione, nel trasmettere le risultanze dell'istruttoria svolta, chieda allo Stato medesimo di esprimere le proprie valutazioni a riguardo, prima dell'eventuale adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio;
l'estensione della vigilanza agli squilibri macroeconomici dovrà consentire di esprimere valutazioni tecnicamente fondate sulla qualità e sostenibilità dei processi di sviluppo, prevenendo eventuali tentativi di occultamento della reale situazione delle finanze pubbliche;
nell'ambito del nuovo modello di sorveglianza macroeconomica, andrebbero meglio individuati gli indicatori di rischio, con l'obiettivo di riflettere fedelmente le prospettive di medio termine delle economie dei diversi Paesi; a tal fine, andrebbero in particolare considerati, oltre ai diversi indicatori riferiti al debito pubblico, altri indicatori relativi al debito del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, all'andamento della spesa in relazione all'invecchiamento della popolazione e alla stabilità del sistema bancario;
appare opportuno approfondire la proposta di destinare le entrate eccezionali e straordinarie alla sola copertura del debito pubblico, anche in ragione delle difficoltà che si incontrano nell'individuare in modo univoco tali tipologie di entrate;
f) con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:
occorre in via prioritaria utilizzare pienamente le potenzialità offerte dal nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), procedendo alla rapida adozione di uno o più quadri o «codici» di regole armonizzate (single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;
è condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di valutare l'istituzione di un'agenzia europea indipendente di valutazione dei crediti e di attribuire alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, competenze in materia di valutazione del debito sovrano;
è auspicabile giungere alla realizzazione di un sistema di vigilanza internazionale sull'operatività delle agenzie di rating, le più importanti delle quali operano a livello mondiale;
è altresì necessario, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo, adottare misure volte ad assicurare la

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solidità e lo sviluppo delle banche regionali e locali, come le casse di risparmio, le banche popolari e le banche cooperative, le cui diverse aree di competenza e conoscenze di base si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità;
g) con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica:
sostiene pienamente le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di assumere iniziative volte a rafforzare l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, conferendo loro mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale nel settore economico e finanziario;
ritiene opportuno procedere in tal senso attraverso un coinvolgimento del G-20, eventualmente promuovendone una convocazione ad hoc sui temi della crisi e della governance globale;
richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova governance economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali,

impegna il Governo

ad attenersi alle osservazioni formulate nella presente risoluzione nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.
(7-00476)(Nuova formulazione) «Toccafondi».