CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 gennaio 2011
431.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 49

ALLEGATO

7-00414 Benamati e 7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali.

NOTA DEL GOVERNO

Relativamente ai diversi aspetti normativi riguardanti l'impiego di tecnologie innovative per la protezione sismica, in particolare mediante isolamento sismico, delle strutture, si rappresenta quanto segue segnatamente ai singoli impegni richiesti al Governo dalle risoluzioni in esame:
a) con riferimento alla richiesta di ripristinare, per le strutture isolate, l'obbligo secondo cui il collaudo statico sia effettuato da esperti del settore, si rappresenta come i requisiti, anche culturali, dei collaudatori statici delle costruzioni sono definiti, per via legislativa, all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che in particolare stabilisce che il collaudo statico «... deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera».
Nei successivi decreti applicativi riportanti le norme tecniche per le costruzioni, e da ultimo, nel decreto ministeriale Infr. 14 gennaio 2008 riportante le Nuove norme tecniche per le costruzioni e nella relativa Circolare esplicativa del 2 febbraio 2008 n. 617 CSLLPP, si è quindi estensivamente esplicitato il quadro dei complessi compiti ed elevate responsabilità attribuite al collaudatore statico, per la generalità delle opere (cui è stato dedicato un intero capitolo delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni, il Cap. 10) e per le costruzioni con isolamento e/o dissipazione, cui fa ampiamente riferimento, riguardo alle regole per la progettazione e per il collaudo, il Cap. 7.10 delle stesse norme tecniche per le costruzioni.
In tal senso si rileva come il citato quadro normativo evidenzi l'elevata complessità dell'attività di collaudo statico, al tempo stesso attribuendo, al collaudatore, precise responsabilità penali e civili, che dovrebbero, anche deontologicamente, indurre il collaudatore a dotarsi delle necessarie competenze in relazione all'opera da collaudare. Ciò, nel caso specifico, risulta ulteriormente rafforzato dalla citata circolare esplicativa delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, che al punto C7.10.8 (che riporta specifiche indicazioni aggiuntive per il collaudo di costruzioni isolate) esplicitamente auspica «... che il collaudatore abbia specifiche competenze, acquisite attraverso precedenti esperienze, come progettista, collaudatore o direttore dei lavori di strutture con isolamento sismico, o attraverso corsi universitari o di specializzazione universitaria»;
b) con riguardo alla previsione che il certificato di collaudo di una struttura isolata contenga anche prescrizioni e raccomandazioni volte a garantire la sicurezza delle opere per l'intera durata della vita utile, si evidenzia come tale concetto di durabilità dell'opera pervada in maniera innovativo l'intero impianto delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni, che in proposito introducono, fra gli elaborati obbligatori del progetto strutturale - quindi sempre sottoposti alla verifica del collaudatore statico - il Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera.

Pag. 50

Ulteriori specificazioni a riguardo sono riportate al punto 7.10.7 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che tratta di «Aspetti Costruttivi, manutenzione, sostituibilità» con esplicito riferimento alle costruzioni isolate;
c) in merito alla valutazione deterministica della pericolosità sismica e, quindi, degli spostamenti di progetto degli edifici isolati, si sottolinea che l'intero approccio adottato nelle nuove norme tecniche per le costruzioni per la valutazione della sicurezza strutturale è basato sul metodo cosiddetto semiprobabilistico agli stati limite. Di conseguenza l'entità delle azioni agenti, incluse quelle sismiche, deve essere definita in termini coerenti con l'approccio adottato per la valutazione della sicurezza, e quindi in termini probabilistici;
d-e) con riferimento alla opportunità di prevedere prove bidirezionali, ed in alcuni casi tridirezionali, per la qualificazione dei dispositivi di isolamento sismico, nel prescindere dall'ampio dibattito tecnico-scientifico riguardante la significatività di tali prove, si sottolinea come il tema della qualificazione dei dispositivi antisismici è oggi ricaduto nell'ambito della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246/93. Le modalità per il rilascio della marcatura CE su tali prodotti - documento sufficiente alla libera circolazione dei prodotti stessi - sono oggi disciplinate, a livello comunitario, mediante la Norma Europea Armonizzata EN 15129:2009, applicabile dal 1o agosto 2010 ed obbligatoria dal 1o agosto 2011. La prevalenza della normativa comunitaria nel settore della libera circolazione dei prodotti non permette, pertanto, l'applicazione di disposizioni nazionali che possano costituire barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti stessi, ad esempio imponendo prove aggiuntive rispetto a quelle riportate nella norma armonizzata, che per le tipologie di dispositivi citati nelle risoluzioni in oggetto, non prevede alcun tipo di prova tridirezionale e consente l'effettuazione di prove monodirezionali successive nelle due direzioni ortogonali, in completo accordo con la normativa tecnica nazionale.

Si rappresenta, infine, che quanto riportato nelle risoluzioni in oggetto potrà essere comunque sottoposto alla Cabina di regia recentemente istituita da questa Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici al fine di approfondire e coordinare l'attività di analisi degli elementi di criticità delle norme tecniche per le costruzioni, con funzione consultiva per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.