CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 gennaio 2011
431.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03212 Ghizzoni: Finanziamenti aggiuntivi per la programmazione di corsi di recupero scolastico

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si comunica quanto segue.
I corsi di recupero vengono realizzati con le risorse del fondo d'istituto, e la loro realizzazione deve essere prevista nell'ambito dell'autonoma contrattazione di detto fondo in sede di singola istituzione scolastica. Infatti, l'articolo 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola (regolante la disciplina delle indennità e i compensi a carico del fondo d'istituto) prevede che la finalizzazione delle risorse del fondo d'istituto va prioritariamente orientata, per i docenti, agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive d'insegnamento, di recupero e di potenziamento nell'ambito di una programmazione da parte del collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con i processi di valutazione attivati.
In applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 2001, l'assegnazione dei fondi alle scuole è stata attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie della singola istituzione interessata.
In particolare, l'assegnazione per l'anno 2010 è stata comunicata con nota della competente Direzione generale del Ministero prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009. Le scuole, quindi, già da allora erano a conoscenza della propria risorsa finanziaria che, per il fondo d'istituto, ammontava complessivamente a circa 1,1 miliardi di euro.
Successivamente, con nota prot. n. 9242 del 21 settembre 2010, è stata assegnata, in applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 57002 dell'11 agosto 2010 e registrato alla Corte dei conti il 17 agosto, di variazione del bilancio, la somma complessiva di euro 43.510.000,23 al fine di consentire alle singole istituzioni scolastiche di impegnare la risorsa finanziaria in questione anche per il pagamento dell'attività didattica aggiuntiva resa dal personale esterno e non pagabile attraverso il fondo d'istituto (fermo restando il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle normali funzioni proprie del personale in servizio nella scuola ai sensi dell'articolo 31 del decreto interministeriale n. 44 del 2001), e al fine di consentire anche alle scuole che avevano esaurito le disponibilità sul fondo d'istituto per l'anno scolastico 2009/2010, per ragioni non dipendenti dal Ministero, la possibilità di retribuire il personale docente interno impegnato in ore di recupero (laddove svolte oltre l'orario di docenza contrattualmente previsto).

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ALLEGATO 2

5-03445 Pes: Sull'inserimento dei docenti di educazione musicale nella classe di concorso 31/A (ex A031)

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione posta dall'Onorevole Interrogante riguarda la situazione dei docenti della classe di concorso 31/A a seguito dell'istituzione dei licei musicali.
Al riguardo ricordo preliminarmente che l'istituzioni di licei musicali, come risulta delineato dal «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei», emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 attribuisce finalmente la giusta rilevanza agli studi musicali nell'ambito del sistema dei licei.
Il decreto citato prevede in prima applicazione l'istituzione di non oltre 40 licei musicali, ma nulla vieta che, compatibilmente con le risorse finanziarie e le risorse organiche disponibili, il numero delle istituzioni che attiveranno tale tipologia liceale aumenti significativamente, fin dall'anno scolastico 2011/2012, qualora sussistano le condizioni di avvio.
Va ricordato a tale ultimo riguardo che, al fine di assicurare reali garanzie di qualità già al momento dell'attivazione, il regolamento di riordinino dei licei dispone che, in prima attuazione, l'istituzione di sezioni di liceo musicale sia subordinata alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato del regolamento medesimo.
La centralità delle attività musicali nel percorso formativo di questo indirizzo liceale non significa la cancellazione dell'insegnamento dell'educazione musicale dagli altri indirizzi liceali. Va ricordato al riguardo che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, l'insegnamento dell'educazione musicale può essere attivato in tutti i percorsi liceali, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca di cui tutte le istituzioni scolastiche sono dotate.
Per quanto riguarda poi la paventata ingiustizia che la nuova riorganizzazione farebbe ricadere sui docenti della classe di concorso A031, faccio presente che l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha tra l'altro previsto la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso per consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei docenti. Il regolamento applicativo, per il quale è necessario acquisire il concerto con il Ministero dell'economia, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009 e sta seguendo il complesso iter relativo alla sua adozione.
Il regolamento determina le nuove classi di concorso ed i relativi insegnamenti, ed indica le modalità con cui le classi di concorso e di abilitazione del pregresso ordinamento si rapportano e confluiscono nel nuovo.
Pertanto per l'anno scolastico 2010-2011 la costituzione degli organici e le conseguenti operazioni di mobilità sono

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state effettuate sulle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.
In questa fase di riforma gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso devono essere trattati come insegnamenti «atipici», la cui assegnazione alle classi di concorso mira prioritariamente a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle classi e la continuità didattica.
L'Amministrazione ha gestito l'attuale fase transitoria predisponendo delle tabelle comparative che, pur avendo esclusivamente natura dichiarativa, consentono ai dirigenti scolastici e al personale interessato di avere certezze sulle modalità di confluenza.
Richiamo in proposito la nota prot. n. 5358 del 25 maggio 2010, ed i relativi allegati, con cui si stabiliscono i requisiti di accesso alle discipline, ivi compresi quelli provenienti dall'insegnamento della classe di concorso 31/A e dagli insegnamenti ad essa correlati e, in materia di utilizzazioni, la nota n. 6747 del 15 luglio 2010 con la quale l'Amministrazione specifica che il servizio valutabile ai sensi della Tabella E del Piano degli studi del Liceo Musicale è esclusivamente quello prestato per l'insegnamento dello strumento musicale negli istituti magistrali fino al termine del loro funzionamento o quello prestato nei corsi di qualunque tipologia nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della legge n. 440 del 1997. Pertanto, come anche precisato con la nota prot. n. 7342 del 2 agosto 2010, i docenti abilitati per la classe di concorso 31/A possono essere utilizzati per l'insegnamento musicale purché in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento cui si riferisce l'insegnamento ed abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione di II grado.
In particolare in questa fase transitoria,
concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento, abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado;
concorrono all'insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al decreto ministeriale n. 462 del 2003; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al decreto ministeriale n. 1 dell'8 gennaio 2004; Diploma accademico di II livello «musica elettronica e tecnologie del suono» di cui al decreto ministeriale n. 39 del 12 marzo 2007; Diploma di «Musica elettronica» (vecchio ordinamento); qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica;
concorrono all'insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso dei diplomi accademici espressamente indicati (di composizione; - di direzione di orchestra; di organo; - di direzione del coro; - direzione e strumentazione per banda).

Con nota prot. n. 7521 del 6 agosto 2010 sono state puntualizzate le modalità di conferimento delle supplenze al personale scolastico nei licei musicali e coreutici per l'anno scolastico 2010/2011 con contratti a tempo determinato su eventuali posti e/o spezzoni orari disponibili e, con nota prot. n. 7669 del 23 agosto 2010, le modalità di conferma, con priorità assoluta in attesa di costituzione delle classi di concorso specifiche, del personale impiegato nell'anno scolastico 2009/2010 esclusivamente negli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale.

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Per quanto riguarda l'insegnamento, a regime, di Storia della musica, la stessa tabella richiede l'abilitazione nella classe di concorso 31/A, congiuntamente alla laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45, o titoli equiparati ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, congiuntamente al diploma del conservatorio).
Come risulta evidente, gli atti richiamati consentono di salvaguardare e contemperare le esigenze dell'Amministrazione e le legittime aspettative dei docenti interessati. Per questi motivi è possibile sostituire alcune ore di insegnamento di scuola secondaria di I grado con alcune del Liceo musicale.
L'articolato quadro normativo e la necessità di definire le procedure di reclutamento e di valutazione dei titoli utili per l'accesso all'insegnamento delle discipline caratterizzanti il liceo musicale hanno portato alla costituzione di un gruppo di lavoro presso la Direzione generale per il personale scolastico con il compito di accompagnare adeguatamente la fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento.

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ALLEGATO 3

5-03764 De Pasquale: Reclutamento della dirigenza scolastica

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede che vengano adottate misure atte ad ovviare alla carenza di dirigenti scolastici, che determina l'uso diffuso dell'istituto della reggenza, e a garantire procedure concorsuali che accertino la qualità e l'attitudine degli aspiranti per lo svolgimento della funzione.
La materia del reclutamento dei dirigenti scolastici è stata oggetto negli anni di più interventi normativi, di cui si espone un succinto quadro.
A seguito dell'attribuzione della dirigenza scolastica ai capi d'istituto, sono stati indetti i concorsi ordinario e riservato (ai presidi incaricati per almeno un triennio), rispettivamente con decreti del direttore generale del 22 novembre 2004 e del 3 ottobre 2006, in applicazione della normativa sul reclutamento dei dirigenti scolastici introdotta dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per complessivi 2958 posti calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo articolo.
Precedentemente, con decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002, era stato indetto un concorso riservato, ai sensi del 3o comma dell'articolo 29 citato. In conseguenza dell'ammissione con riserva al detto concorso di aspiranti privi in tutto o in parte dei requisiti richiesti, sulla base di provvedimenti cautelari, è stata emanata la legge di sanatoria n. 43 del 2005. Le disposizioni contenute nell'articolo 1-octies di tate legge prevedono l'immissione in ruolo, mediante l'inserimento in coda alle graduatorie predisposte a conclusione della procedura concorsuale, solo nei confronti degli aspiranti che avessero maturato almeno un anno un anno di incarico di presidenza alla data di entrata in vigore della legge stessa.
In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 605 e 619, della legge finanziaria n. 296 del 2006, è stata sanata, altresì, la posizione di altre categorie di candidati ammessi con riserva sulla base di provvedimenti cautelari, in considerazione delle competenze professionali acquisite, nonché dell'interesse dell'Amministrazione a coprire il maggior numero di posti vacanti e disponibili, limitando in tal modo il ricorso all'istituto della reggenza.
Con il successivo decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, («milleproroghe») si è prevista la facoltà, per i candidati idonei non assunti nella regione di appartenenza, di chiedere la nomina in altra regione e/o in altro settore formativo, fino ad esaurimento delle graduatorie.
Nonostante gli interventi sommariamente descritti, si è indubbiamente venuta a determinare una notevole carenza di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ad alcune regioni, specialmente per il rilevante numero di cessazioni degli stessi.
Pertanto, il Ministero ha provveduto alla stesura della bozza del nuovo bando di concorso, che è stata predisposta sulla base del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 (avendo gli articoli 605, 618 e 619 della legge finanziaria n. 296 del 2006 delegificato la materia), ed ha richiesto l'autorizzazione all'avvio delle relative procedure prevista dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

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Il regolamento citato, tra l'altro, definisce i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori formativi;
requisiti di accesso: almeno cinque anni di ruolo e laurea;
articolazione delle prove: preselezione con prove oggettive di carattere culturale e professionale, una o più prove scritte a cui sono ammessi tutti i candidati che superano la preselezione, prova orale, valutazione dei titoli, formulazione della graduatoria di merito e periodo di formazione e tirocinio non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

Da quanto succintamente rappresentato e tenuto conto delle varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo, si ritiene che siano stati posti in essere tutti i provvedimenti necessari a risolvere la problematica prospettata dall'Onorevole interrogante che, invero, sussisteva anche antecedentemente al conferimento della qualifica dirigenziale, atteso il notevole lasso di tempo durante il quale non sono stati indetti concorsi a posti di capo d'istituto.
Per quanto concerne l'uso diffuso della reggenza, si precisa che, al fine di dare soluzione al fenomeno del precariato e stabilità alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005, è stata disposta dall'anno scolastico 2006/2007 l'abolizione dell'istituto dell'incarico di presidenza, fermi restando l'adozione dei provvedimenti di conferma degli incarichi già conferiti, nonché, in mancanza di aspiranti, il ricorso alle reggenze.
È appena il caso di ricordare che i posti che non siano vacanti, ma solo disponibili, non possono essere assegnati alle nomine dei candidati delle procedure concorsuali, non essendo gli stessi posti utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato. Essi, pertanto, vengono ricoperti mediante nomine di natura temporanea (conferma degli incarichi di presidenza, istituto ormai in fase di esaurimento, in subordine attribuzione di incarichi di reggenza).