CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 gennaio 2011
430.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03379 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.

5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.

5-04044 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è a tutti noto, la materia oggetto di attenzione da parte degli onorevoli interroganti ha subito importanti modifiche con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) che, nell'intento di omogeneizzare e razionalizzare le diverse disposizioni che ne fissavano i principi regolatori, ha previsto nuove modalità per coloro che intendessero fare ricorso all'istituto della ricongiunzione.
Per effetto delle nuove disposizioni i soggetti cessati, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono tuttavia continuare a trasferire, come detto, la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO ma soltanto a titolo oneroso. Inoltre, nel caso di cessati dall'iscrizione al Fondo di appartenenza senza diritto a pensione, occorre distinguere tra lavoratori cessati prima o dopo il 30 giugno 2010. Aspetto questo oggetto di rilievo da parte degli onorevoli interroganti in considerazione delle notevoli ricadute per i soggetti destinatari delle disposizioni medesime.
I soggetti cessati dopo il 30 giugno, per far transitare le posizioni assicurative nell'AGO, devono avvalersi necessariamente del trasferimento a titolo oneroso; nel caso, invece, di soggetti cessati prima si sono create situazioni diverse nei confronti dei lavoratori elettrici rispetto a quelli telefonici. In particolare, continua ad applicarsi la normativa previgente nei seguenti casi:
i lavoratori telefonici, interessati da una norma che consentiva la costituzione d'ufficio e a titolo gratuito della contribuzione dal rispettivo Fondo all'AGO, continuano ad avvalersene purché abbiano cessato, alla data del 30 giugno 2010, l'iscrizione al Fondo telefonici senza diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità;
i lavoratori elettrici, cessati alla data del 30 giugno dall'iscrizione al relativo Fondo, che abbiano o meno maturato i requisiti pensionistici, ma che entro la stessa data abbiano presentato la relativa domanda di costituzione di posizione assicurativa.

In merito agli effetti derivanti dalle disposizioni innanzi richiamate, occorre comunque considerare che gli interventi legislativi, per la loro stessa essenza, di fatto presuppongono uno spartiacque temporale tra i periodi antecedenti e quelli successivi alle riforme che vengono normativamente delineate.
Proprio in considerazione di tali effetti, come è noto a questa Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito i propria attenzione sulla gestione di cui oggi discutiamo. Infatti in

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questa stessa sede, nella recente seduta del 19 gennaio scorso il Ministro Sacconi ha fatto presente che è al vaglio del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS l'esame di possibili soluzioni per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso l'Inps delle posizioni previdenziali, sulla base della legislazione vigente e nel rispetto dell'invarianza degli oneri. Ciò al fine di fornire al Governo ogni utile elemento di valutazione per l'eventuale adozione di interventi che possano attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78/2010.
Posso confermare che la Commissione sarà tempestivamente informata sui possibili sviluppi della questione.

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ALLEGATO 2

5-03232 Schirru: Esiti delle verifiche sui cosiddetti «falsi invalidi».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Schirru, nell'atto parlamentare che passo ad illustrare, richiama l'attenzione sugli accertamenti straordinari di verifica nei confronti dei cittadini titolari di prestazioni per invalidità civile.
In proposito è opportuno precisare che le verifiche straordinarie sono state concretamente avviate dall'INPS a decorrere dall'ultima decade del mese di aprile 2009, con la finalità di accertare la effettiva permanenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile.
In particolare, nel corso del 2009, l'INPS ha dato avvio, in applicazione di quanto previsto all'articolo 80 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2009), ad un piano straordinario sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto 200.000 accertamenti nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
Il campionamento della platea dei soggetti da sottoporre alle verifiche mediche straordinarie ha riguardato soggetti di età compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni INPS, escludendo i titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione rispettivamente dopo il 1o luglio 2007 o entro il 30 giugno 2006 nonché i residenti nelle province autonome di Trento, Bolzano ed Aosta.
Il decreto-legge 78/2010 ha previsto che il programma straordinario di accertamento avviato dall'INPS nel 2009 sia esteso al triennio 2010-2012, con riferimento a 100.000 verifiche per l'anno 2010 e 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
Per l'anno 2010, l'INPS ha effettuato 100.000 accertamenti straordinari di verifica nei confronti dei seguenti soggetti: cittadini di età inferiore a 67 anni al momento dell'avvio della verifica che godono di un'indennità di accompagnamento da oltre 10 anni alla data del 1o aprile 2007; cittadini, che alla stessa data abbiano un'età compresa tra i 45 e i 60 anni, titolari di un assegno di invalidità con data di decorrenza collocata nei 5 anni antecedenti al 1o aprile 2007.
Appare pertanto evidente che, in tutti i casi, l'INPS ha provveduto ad individuare la platea dei soggetti da sottoporre a verifica sulla base delle tipologie di prestazioni economiche percepite; le patologie hanno invece avuto rilevanza unicamente come causa di esclusione dagli accertamenti medici. Sono stati infatti esonerati da visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti descritte nel decreto interministeriale 2 agosto 2007 (inclusi quelli affetti da sindrome di talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione).
Per dare puntuale risposta all'interrogante in merito ai primi esiti delle verifiche finora effettuate, passo ad illustrare i dati forniti dall'INPS, contenuti nelle tabelle che metto in ogni caso a disposizione dell'interrogante.
Nel corso del biennio 2009-2010, sono stati convocati dall'INPS complessivamente 332.781 cittadini, di cui 251.749 sottoposti a visita medica di verifica. All'esito degli accertamenti sono stati definiti 264.391

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verbali, dai quali è risultata la mancata conferma dei requisiti sanitari per 33.653 soggetti.
Al riguardo occorre precisare che le differenze che si riscontrano nei dati appena illustrati tra soggetti convocati, visite effettuate e verbali definiti si riferiscono a verifiche i cui procedimenti sono ancora aperti ovvero a convocazioni per visite mediche alle quali i soggetti interessati non hanno fatto seguito né con la loro presenza né con la trasmissione della relativa certificazione medica nonché a verbali non ancora conclusi per ulteriori approfondimenti o in fase di redazione.
Con riferimento ai costi, si ricorda che il piano straordinario di verifica viene realizzato dall'INPS con le risorse umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Per quanto invece concerne i maggiori risparmi conseguenti a tale intervento, essi non possono essere allo stato ancora pienamente quantificati, in quanto i provvedimenti finora adottati dall'INPS per la sospensione o la revoca dei trattamenti in godimento sono suscettibili di impugnativa da parte dei soggetti interessati. Pertanto la loro concreta efficacia per il futuro, in termini di una effettiva riduzione dei benefici erogati, potrà aversi solo a conclusione delle eventuali impugnazioni.