CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 gennaio 2011
429.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 Boffa e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abbinata, in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;
tenuto conto che l'articolo 5 non prevede il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), nella definizione delle linee guida per la concessione dei finanziamenti, che sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, a fronte di una specifica attività di ricerca prevista nella materia di intervento normativo che coinvolge soprattutto le università;
rilevato altresì che l'articolo 6 del provvedimento in esame, nell'istituire un apposito comitato di gestione del Fondo per la valutazione annuale delle richieste di finanziamento e la definizione di una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del medesimo Fondo, non contempla la rappresentanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al pari del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
considerato che le università e gli enti di ricerca, inoltre, in quanto possibili soggetti beneficiari dei finanziamenti, sarebbero tenuti, in base all'articolo 7 del provvedimento, a trasmettere la rendicontazione delle attività svolte, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti soltanto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
evidenziato che, a fronte del mancato coinvolgimento del MIUR in tutto il processo decisionale, è invece prevista la parziale copertura del Fondo in questione, per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dallo stesso dicastero, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998;
tenuto conto che il Fondo di finanziamento degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, ha già subito riduzioni consistenti, a seguito di misure finanziarie di carattere generale, per cui lo spostamento delle risorse dal fondo enti di ricerca di pertinenza del MIUR all'istituendo fondo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti avverrebbe senza un contestuale coinvolgimento del MIUR nel processo decisionale relativo all'attribuzione dei finanziamenti, nonostante le università e gli enti di ricerca siano ricompresi fra i soggetti beneficiari;
rilevato, in ogni caso, che la riduzione del Fondo enti di ricerca appare non condivisibile, visto anche che dal 2011, per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, di riordino degli enti di ricerca, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo enti di ricerca, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di ricerca degli enti, per

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promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca, nonché migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «del mare» inserirele seguenti: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
2) all'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti: «c) due nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c)-bis uno nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
3) sopprimere l'articolo 9, comma 1, lettera b).