CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2011
426.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (cultura, scienza e istruzione),
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci ed altre;
tenuto conto che l'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede una riduzione del monte ore per la durata di corsi di apprendimento per le attività di completamento, finitura e manutenzione, con una formulazione normativa che sembrerebbe ritenere equivalenti requisiti di idoneità professionale che considerano «alternativo» il diploma di istruzione tecnica o professionale a diplomi di laurea specificamente indicati;
considerato che al medesimo articolo 7, comma 1, lettera b), i titoli finali di studio sono indicati con denominazioni - quali «diploma di maturità tecnica o professionale» - che non rispondono a quella prevista dalla normativa vigente e che non tengono conto di altri titoli equivalenti quali il «certificato di specializzazione tecnica superiore» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 per i percorsi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (IFTS);
ritenuto, altresì, che l'articolo 7, comma 1, lettera d), prevede la frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 per una durata diversa da quella prescritta all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 226, disciplinando la figura dell'operatore edile che è già prevista dal decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2010;
considerato, inoltre, che l'articolo 8, comma 1, non prevede il concerto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca per l'adozione del decreto interministeriale relativo alla definizione dei programmi di apprendimento e degli altri interventi normativi previsti, come invece stabilisce il comma 5 del medesimo articolo, per il caso di mancata adozione delle disposizioni regionali per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
rilevato, infine, che all'articolo 13, comma 4, si fa riferimento al termine generico di «fase di prima attuazione» della legge, per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione previste,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario stabilire all'articolo 7, comma 1, lettera b), che non vi è equivalenza tra il diploma di istruzione tecnica o professionale «alternativo» ai diplomi di laurea indicati, sostituendo al contempo l'espressione «diploma di maturità tecnica o professionale» con quella di «diploma di istruzione tecnica o professionale»,

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con l'aggiunta della previsione del «certificato di specializzazione tecnica superiore»;
2) risulta necessario coordinare l'articolo 7, comma 1, lettera d), con la disciplina relativa all'operatore edile prevista dal decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2010;
3) al medesimo articolo 7, comma 1, lettera d), appare necessario prevedere, altresì, che la frequenza del corso per le attività previste dalla norma sia aggiuntiva per i soggetti che siano in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo n. 226 del 2005;
4) all'articolo 8, comma 1, è necessario prevedere che il decreto interministeriale sia adottato con il concerto anche del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
5) all'articolo 13, comma 4, infine, appare necessario specificare un termine certo relativo alla «fase di prima attuazione» della legge.