CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2011
426.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° FEBBRAIO 2011

Pag. 13

ALLEGATO

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (nuovo testo base C. 2505-1151-A).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e la realizzazione di progetti in grado di attivare reali forme di partecipazione territoriale e di sinergie e di coinvolgimento dell'associazionismo territoriale.
2. 1.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla solidarietà aggiungere le seguenti: alla cultura dei diritti delle persone,.
2. 2.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: turistiche fino a: o formative,.
2. 3.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
2. 4.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) la realizzazione di attività di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia in Italia che all'estero, volte a sviluppare nei giovani attraverso specifiche iniziative di servizio e di integrazione un concreto impegno sociale in aree di disagio economico o culturale.
2. 8.Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ciascuna comunità invia semestralmente all'Osservatorio di cui all'articolo 4 una relazione dettagliata dell'attività svolta. L'Osservatorio, sulla base della medesima relazione, verifica la sussistenza dei requisiti minimi per la permanenza della comunità giovanile nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. 5.Mura, Donadi, Favia, Palagiano, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le comunità giovanili possono avvalersi della collaborazione di persone di età superiore ai trenta anni al fine di svolgere attività di consulenza e supervisione legate a progetti di particolare interesse e complessità.
2. 11.Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

Al comma 3, sostituire le parole da: che hanno i requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: che condividono le finalità previste dallo statuto e si impegnano a collaborare alla loro realizzazione. Deve inoltre garantire che

Pag. 14

l'accesso alle cariche elettive avvenga con metodo democratico.
2. 9.Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Anche nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi immobili di proprietà privata, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, con riferimento alla prova del loro legittimo utilizzo, alla definizione della responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente.
2. 10.Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quelle comunità che fanno riferimento, o sono comunque riconducibili ai suddetti soggetti.
2. 6.Mura, Donadi, Palagiano, Favia, Monai.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: partiti inserire le seguenti:, associazioni o movimenti.
2. 7.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di riconoscere la specificità delle associazioni giovanili, in applicazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383, è istituito il registro delle associazioni giovanili, la sezione dedicata alla condizione giovanile dell'Osservatorio di cui alla medesima legge n. 383 del 2000, ed un fondo nazionale per le associazioni giovanili.
2. 12.Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

ART. 3.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: esercizio dalla con le seguenti: esercizio in corso alla.
3. 3.Zaccaria, Pedoto.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole:, lettera a), realizzate da associazioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
3. 4.Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni, comunque non inferiore a dieci, da definire con apposita convenzione sottoscritta dal Dipartimento, dalla comunità giovanile interessata e dal proprietario della struttura medesima.
3. 5.Zaccaria, Pedoto.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e privati.
3. 1.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero a sedi di associazioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
3. 7.Miotto, Amici, Bressa.

Pag. 15

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, lettera a).
3. 8.Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3.
3. 6.Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pedoto, Pollastrini, Vassallo.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Ai fini della partecipazione all'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo, le comunità giovanili sono tenute a presentare uno o più progetti al Ministero della gioventù concernenti iniziative di cui alle lettere a) e c) del comma 1.
2-bis. Il Ministero della gioventù, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esamina i progetti presentati di cui al precedente comma, valutando e approvando prioritariamente i progetti proposti da comunità giovanili operanti in aree a maggior disagio sociale, nonché quei progetti in grado di attivare reali forme di partecipazione territoriale e di sinergie con l'associazionismo territoriale.
2-ter. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dalle comunità giovanili, beneficiari delle risorse di cui al presente articolo.
3. 2.Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 2, dopo le parole: ciascuna comunità giovanile aggiungere le seguenti: e ciascuna associazione di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
3. 9.Miotto, Amici, Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il Dipartimento rende noto ogni anno qual'è lo stanziamento complessivo a disposizione dei progetti presentati dalle associazioni e dalle comunità giovanili; indica i criteri di valutazione con cui saranno esaminati i progetti e le iniziative presentate; segnala - se lo ritiene necessario - alcune eventuali priorità che costituiscono titolo preferenziale per la concessione del finanziamento e infine rende noto quali sono stati i progetti che hanno ricevuto i finanziamenti più significativi.
3. 10. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: è una sezione dell'osservatorio delle associazioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. 8. Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: ed è composto fino alla fine del comma, con le seguenti: è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da dieci membri, di cui uno designato dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

Pag. 16

di cui uno dagli enti locali, uno dal Forum nazionale dei giovani e tre dalle associazioni giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5, secondo criteri obiettivi che tengano conto della rappresentatività delle stesse e seguendo comunque una logica di turnazione. Partecipano alle riunioni dell'Osservatorio un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.
4. 13. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Pedoto, Servodio, Laganà Fortugno.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sedici fino alla fine del periodo con le seguenti: dodici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, quattro dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale dei giovani, e quattro dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. 1. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: uno dagli enti locali con le seguenti: due dagli enti locali.
4. 12. Miotto, Grassi, Servodio, Pedoto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cinque dalle comunità giovanili aggiungere le seguenti: e da associazioni giovanili di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. 9. Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 3 premettere la seguente lettera:
0a) valutazione dei requisiti di ammissibilità delle associazioni giovanili per l'iscrizione nel registro nazionale ed accettazione delle domande.
4. 15. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
4. 2. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alla possibilità di accedere a finanziamenti resi disponibili da progetti internazionali con appositi bandi di concorso.
4. 18. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
4. 3. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: sulle Comunità giovanili con le seguenti: sulla condizione giovanile.
4. 10. Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: le comunità aggiungere le seguenti: e le associazioni.
4. 11. Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: per offrire loro attraverso la valutazione delle esperienze fatte strumenti e opportunità che consentano un

Pag. 17

miglior raggiungimento degli obiettivi previsti dal loro statuto.
4. 19. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Tassone, De Poli.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) pubblicazione sul sito internet istituzionale di un bollettino periodico di informazione e di promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di sviluppo e integrazione sociale.
4. 4. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Sostituire il comma 5 con seguente:
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, comprese quelle per l'individuazione delle associazioni giovanili di cui al medesimo comma 1, nel rispetto dei principi ivi fissati, nonché quelle relative alle modalità di iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, alla cancellazione da esso e alla periodica revisione dello stesso.
4. 14. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

Al comma 5, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
* 4. 16. Zaccaria, Pedoto.

Al comma 5, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
* 4. 5. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 5, dopo le parole: in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
4. 6. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 5 sostituire le parole: nonché quelli con le seguenti: nonché le modalità.
4. 7. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della definizione delle norme riguardanti l'iscrizione al registro, la cancellazione o la periodica revisione dello stesso, si applica quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. 17. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

ART. 5.
(Registro delle comunità giovanili).

Sostituirlo con il seguente:
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni giovanili a carattere nazionale che rispondono statutariamente ai requisiti previsti all'articolo 2 della presente legge, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare efficacemente, all'interno dell'associazione giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione, di

Pag. 18

intolleranza o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento.
2. Per associazioni giovanili a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno quattro regioni ed in almeno quindici province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi all'iscrizione nei registri medesimi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni giovanili in possesso dei requisiti stabiliti al comma 1, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
5. L'iscrizione nei registri di cui ai commi precedenti consente di accedere ai benefici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.
5. 2. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: oppure nei registri regionali istituiti dalle Regioni con proprie leggi per la promozione delle politiche giovanili.
5. 3. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Pedoto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai suddetti benefici non accedono le comunità giovanili che già usufruiscono di benefici concessi a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali.
5. 4. Giachetti, Pedoto.

Al comma 2, sostituire le parole da: in possesso dei requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: in possesso di atto costitutivo o statuto, aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Per le modalità di iscrizione e le procedure per i ricorsi avverso le mancate iscrizioni al registro si applicano le norme previste dalle citate leggi n. 383 del 2000 e n. 266 del 1991.
5. 5. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

Al comma 2, sostituire le parole da: comma 1 fino a: immobili di proprietà pubblica con le seguenti: comma 1, che abbiano sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 2, comma 4, qualora utilizzino edifici di proprietà pubblica, e.
5. 7. Zaccaria, Pedoto.

Al comma 2, sostituire la parola: nonché con le seguenti: ovvero associazioni.
5. 6. Miotto, Amici, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con le seguenti: dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
5. 8. Zaccaria, Pedoto.

Pag. 19

Sopprimere il comma 3.
5. 9. Zaccaria, Pedoto.

Al comma 3, dopo la parola: requisiti aggiungere la seguente: statutari.
5. 1. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro della gioventù, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.
6. 1. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto, Servodio, Laganà Fortugno.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: sono dettati aggiungere le seguenti: le modalità di accesso,.
7. 2. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituisce condizione per l'accesso al Fondo la compatibilità del progetto presentato dalla comunità giovanile con le scelte programmatorie della regione nel cui territorio è attuata l'attività finanziata.
7. 7. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Pedoto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Costituisce condizione preferenziale per l'accesso ai fondo il cofinanziamento del progetto da parte del comune o della regione.
7. 4. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Pedoto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituisce condizione per l'accesso al Fondo l'acquisizione del parere favorevole della regione e del comune nei cui territori è attuata l'attività finanziata.
7. 8. Lenzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La ripartizione del Fondo di cui al comma 2 considera prioritariamente le iniziative ed i progetti in grado di attivare reali forme di partecipazione territoriale nelle aree di maggior svantaggio e disagio della condizione giovanile.
7. 1. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il decreto di ripartizione del Fondo di cui al comma 2 deve, tra le altre modalità, tener conto:
a) della diffusione a livello regionale e nazionale delle comunità giovanili

Pag. 20

iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge;
b) della presentazione di specifici progetti riguardanti i giovani e il loro coinvolgimento nella società civile, culturale e lavorativa del nostro Paese.
7. 5. Sarubbi, Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Pedoto.

Al comma 4 premettere le seguenti parole: Entro il 31 marzo di ciascun anno.
7. 9. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.

Al comma 4, sostituire le parole da:, con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti:. La relazione, da trasmettere alle Camere entro il 31 luglio di ciascun anno, indica in forma analitica e sintetica:
a) l'elenco delle comunità costituitesi ed iscritte nel registro di cui all'articolo 5, eventualmente distinte per tipologia;
b) l'elenco delle comunità che hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 3;
c) l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4;
d) gli strumenti di monitoraggio e controllo delle attività svolte dalle comunità giovanili.
7. 6. Zaccaria, Pedoto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, nonché al novero dei soggetti che beneficiano delle misure introdotte.
7. 3. Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai.