CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304);
visto il parere del Consiglio di Stato;
visto che la Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
visti i rilievi trasmessi dalla Commissione affari sociali;
considerato che l'articolo 13 dello schema in esame, nell'istituire l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ne rimette la disciplina di organizzazione al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro;
rilevato che l'eventuale collocazione del predetto organismo tra gli uffici di diretta collaborazione del ministro potrebbe limitare il carattere di autonomia che la norma di legge (articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009) ha inteso attribuire all'organismo in questione;
visto che, nella delibera n. 4 del 2010, recante definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche esprime l'avviso che gli organismi in questione dovrebbero essere posti al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto e al tempo stesso in stretto collegamento con l'organo di indirizzo politico, «ancorché al di fuori degli uffici di diretta collaborazione»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di collocare l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 al di fuori dell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro e, conseguentemente, di dettarne la relativa disciplina di organizzazione direttamente nell'articolo 13 dello schema di decreto in esame;

b) come suggerito dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nei suoi rilievi, si valuti l'opportunità di prevedere che la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 8, comma 4, dello schema in esame, afferisca al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, anziché al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, rinominando conseguentemente i citati Dipartimenti.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 305)

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 305);
visto il parere del Consiglio di Stato;
visti i rilievi trasmessi dalla Commissione difesa;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
come richiesto dalla Commissione difesa nei suoi rilievi, all'articolo 1, comma 1, lettera h) dello schema in esame (nuovo articolo 21, comma 4, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'organismo indipendente di valutazione della performance sia costituito preferibilmente in composizione collegiale, in ragione della specifica composizione mista del personale del Ministero della difesa (in parte militare, in parte civile).