CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 dicembre 2010
419.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 86

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (atto 296),
tenuto conto delle osservazioni espresse da rappresentanti del settore nelle audizioni svolte nella seduta del 20 dicembre 2010;
rilevata l'esigenza di definire alcuni correttivi all'insieme dei programmi previsti per le classi di laurea in oggetto;
ritenuto necessario inoltre considerare l'equipollenza tra classi di laurea universitarie e diplomi accademici delle Accademie delle belle arti;
considerata, altresì, l'opportunità di prevedere alcune correzioni formali al testo del provvedimento, per un migliore coordinamento delle disposizioni in esso contenute,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario, con riferimento ai programmi didattici, valutare l'opportunità di riconsiderare il tempo dedicato alle attività di laboratorio, ridotte nello schema di decreto in esame al 30 per cento (90 crediti su 180 totali), conformandolo all'offerta formativa europea;
2) appare, altresì, necessario, allo scopo di coordinare il testo del provvedimento con le esigenze espresse da rappresentanti del settore delle Accademie delle belle arti, all'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: «9. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale MIBAC-MIUR del 26 maggio 2009 n. 87, il diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore di beni culturali rilasciato dalle Accademie di Belle Arti conformemente al suddetto decreto, è equipollente alla corrispondente laurea magistrale rilasciata dalle Università»;
e con le seguenti osservazioni:
a) pur nelle more di quanto indicato all'articolo 4, con riferimento all'articolo 12 del decreto 22 ottobre 2004 n. 270, al fine di attendere gli obiettivi didattici preposti, si valuti l'opportunità che, tra le attività formative «di base», come pure tra quelle «caratterizzanti» del percorso formativo identificato dallo schema di decreto, siano meglio esplicitate specifiche discipline concernenti la teoria e storia del restauro che, secondo le linee guida professionali ECCO - European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations del 2002, sono considerate fondamentali alla preparazione del conservatore-restauratore;
b) appare opportuno altresì che la revisione delle attuali classi di laurea attinenti

Pag. 87

restauro e conservazione dei beni culturali, come indicato all'articolo 7, definisca chiaramente anche i requisiti delle figure professionali che intervengono nell'attività di conservazione dei beni culturali, come indicate dal decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, ed essere esplicitate in detto regolamento concernente la definizione dei profili di competenza per le attività complementari al restauro, riflettendo l'ormai imprescindibile carattere multidisciplinare delle attività di conservazione e restauro di cui l'esperienza formativa italiana è stata precursore nell'ultimo decennio riconoscendo gli aspetti specialistici peculiari dell'attività relativa al campo dei beni culturali;
c) appare inoltre opportuno contenere, in via transitoria e in attesa di una rapida definizione dell'equiparazione con le realtà universitarie per un massimo di cinque anni, il numero di docenti nella misura di 5 sotto il profilo dei requisiti necessari di docenza, ciò nella prospettiva di un ragionevole incremento dei docenti strutturati nei prossimi anni e considerato l'alto numero di CFU attualmente affidato a professionisti esterni all'Università;
d) si considera inoltre opportuno inserire la nuova classe di laurea magistrale abilitante a ciclo unico nella classe A della tabella di numerosità degli studenti;
e) si valuti altresì l'opportunità di trasferire tutti gli studenti dal vecchio ordinamento (DM270) alla nuova laurea magistrale senza il mantenimento di percorsi paralleli e di definire i meccanismi dì riconoscimento dei titoli acquisiti nei diversi atenei dalle lauree specialistiche/magistrali (12S e LM11) rispetto al conseguimento del titolo abilitante dato dalla nuova magistrale quinquennale nel rispetto dei regolamenti di ogni singolo ateneo;
f) dal punto di vista formale, appare inoltre opportuno verificare in premessa allo schema di decreto, quinto capoverso, la correttezza - nei termini generali utilizzati - del riferimento all'articolo 182, comma 2, del Codice, riguardante solo l'attivazione di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in via sperimentale, nonché valutare l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica;
g) appare altresì opportuno indicare, all'articolo 1, il numero che identifica la classe di laurea magistrale;
h) all'articolo 1, comma 5, è opportuno chiarire il richiamo al «rispetto pieno ed integrale» dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, che disciplina i requisiti per l'accreditamento, al quale le università non sono assoggettate;
i) con riferimento al rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale n. 87, si valuti l'opportunità di prevedere «per quanto compatibile», in particolare, per i requisiti relativi alla docenza;
l) si valuti altresì l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 7, che sembrerebbe introdurre un concetto di periodicità annuale per le modifiche del regolamento didattico di ateneo e con riferimento al successivo comma 8 del medesimo articolo, si valuti la collocazione di una disposizione che riguarda le Accademie di belle arti - per le quali, peraltro, non è ancora definito l'ordinamento dei corsi di II livello - e le Scuole di alta formazione degli Istituti centrali del MIBAC in un testo riguardante la classe di laurea magistrale nelle università;
m) all'articolo 2, comma 2, poiché ci si riferisce al «profilo in uscita», sembrerebbe opportuno utilizzare l'espressione «aver acquisito», oppure «possedere»;
n) all'articolo 3, comma 3, sembra opportuno chiarire perché si faccia riferimento ai limiti previsti dalla normativa vigente «per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico», tenuto conto che l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006 e l'articolo 14 del disegno di legge atto Senato n. 1905-B riguardano i corsi di laurea in generale;

Pag. 88

o) all'articolo 5, comma 1, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 182, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 con quello all'articolo 29, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
p) all'articolo 5, comma 2, sarebbe necessario chiarire il soggetto cui spetta nominare i membri della Commissione per la prova finale designati dal MIUR e dal MIBAC;
q) si valuti, inoltre, l'opportunità di riportare il contenuto dell'articolo 6, comma 1, nell'articolo 1, comma 3, per omogeneità di materia;
r) all'articolo 7, comma 1, infine, si rifletta sul richiamo delle disposizioni citate, concernenti la possibilità di apportare modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili, nel primo triennio di applicazione dei decreti, valutando, in particolare, se non sia più corretto riferirsi all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, richiamato al comma 3;
s) all'articolo 2, comma 2, per le competenze professionali, si ritiene opportuno aggiungere un riferimento alle competenze professionali previste dalle Comunicazioni dell'Unione europea.