CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03682 Gatti: Vicende concernenti il contratto di solidarietà stipulato dalla società Lenci calzature.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Gatti, nell'atto che passo a discutere, richiama nuovamente l'attenzione sulla consistenza finanziaria del Fondo sociale per l'occupazione e formazione - con particolare riferimento all'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà - nonché sulle disponibilità preordinate alla riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (cosiddetta decontribuzione).
In proposito, prima di affrontare i singoli punti di domanda, mi sembra opportuno ricordare brevemente - per ragioni di chiarezza espositiva - che l'intervento Agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro, avente carattere pluriennale, grava sul citato Fondo per un importo annuale pari a 5.160.000,00 euro.
Al riguardo l'INPS ha reso noto che in via sperimentale, per gli anni 2009-2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è stato aumentato nella misure del 20 per cento del trattamento perso dal lavoratore, in particolare nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per il 2010.
Da ultimo il Governo, con la legge di stabilità recentemente approvata, ha rifinanziato il Fondo per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, prorogando il trattamento di solidarietà anche per l'anno 2011, nel limite di spesa di a 80 milioni di euro.
Con specifico riferimento all'attuale situazione finanziaria del Fondo, dai dati forniti dall'INPS risulta che al 20 dicembre 2010 l'onere sostenuto dall'Istituto per le agevolazioni contributive è stato pari a circa euro 3.700.000, mentre nel 2009 è stato pari a circa euro 8.700.000. Al termine del 2009 il Fondo di accantonamento presenta una dotazione di poco superiore ai 21.000.000 di euro.
Tenuto conto dei saldi contabili recentemente forniti dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederanno ad autorizzare l'Istituto, nelle prossime settimane, alla concessione di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro, per un periodo successivo al 31 dicembre 2005, nel limite delle risorse disponibili per tale tipologia di intervento anche alla luce della misura complessiva degli oneri sostenuti al corrente mese di dicembre.
Per quanto riguarda la società Lenci calzature, informo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato, per le unità di Porcari e Montecarlo (LU) - con Decreto n. 53530 del 3 agosto 2010 - il trattamento di solidarietà per dodici mesi nei confronti di 53 lavoratori - a 20 ore medie settimanali - a seguito di contratto stipulato in data 28 gennaio 2010.

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ALLEGATO 2

5-03942 Cazzola: Requisiti per la concessione di congedi lavorativi per eventi e cause particolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto parlamentare presentato dall'On. Cazzola, l'interrogante solleva l'attenzione sulla situazione di difficoltà dei familiari di persone scomparse auspicando che tale particolare circostanza possa essere ricondotta tra le ipotesi di «grave disagio personale» di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), decreto ministeriale del 27 agosto 2000. Ciò al fine di riconoscere a tali soggetti la possibilità di godere dei congedi previsti dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2008.
In proposito, ritengo utile evidenziare che nell'ambito dei «gravi motivi» rientrano, ai sensi del citato articolo, le varie situazioni di grave disagio personale nelle quali può incorrere il dipendente, estranee alla malattia, che in un determinato periodo appaiono difficilmente compatibili con le ordinarie condizioni di esistenza e di lavoro.
Preciso, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 278 del 2000, è rimessa alla contrattazione collettiva, nel rispetto del contraddittorio tra dipendente e datore di lavoro, la definizione del procedimento per la richiesta, la concessione o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari.
La concessione del citato congedo spetta al datore di lavoro che effettua una valutazione discrezionale ed è tenuto, comunque, a motivare l'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo ovvero la concessione parziale.
Il decreto ministeriale n. 278 del 2000 (attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4 cit.), riconosce al dipendente la facoltà di chiedere, nei successivi venti giorni, il riesame della domanda ed impone al datore di lavoro di «assicurare l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione».
In conclusione, per quanto detto, ritengo che possa affermarsi che la citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 278/2000, per la sua formulazione molto ampia, idonea a ricomprendere quelle situazioni che il legislatore ha ritenuto di non disciplinare in modo analitico, possa rispondere, per identità di ratio, anche all'ipotesi posta all'attenzione dall'interrogante.
Infine, ricordo che la più ampia materia dei permessi e dei congedi è oggetto di un processo di revisione normativa in attuazione della delega prevista nell'articolo 23 della legge n. 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro).

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ALLEGATO 3

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: nel senso che inserire le seguenti: il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che.
1.1.Il relatore.
(Approvato)