CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Pompei l'11 novembre 2010.

1. Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dalla presidente Valentina Aprea e formata dai deputati Capitanio Santolini, Centemero, Farina, Granata, Mazzarella, Mazzuca, Scalera e Zazzera, si è recata in missione a Pompei, nella giornata di giovedì 11 novembre 2010. La missione ha avuto ad oggetto la visita degli scavi archeologici, al fine di verificare lo stato dei luoghi a seguito del crollo dell'edificio denominato Scuola dei Gladiatori.
2. All'arrivo, la delegazione - accolta dalla soprintendente del complesso archeologico di Pompei, dottoressa Jeannette Papadopulos, dal direttore degli scavi, architetto Antonio Varone, e dal già soprintendente di Pompei, dottor Giuseppe Proietti, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, - ha effettuato un sopralluogo del sito, recandosi in particolare nella zona del crollo della «Schola Armaturarum». La visita ha avuto inizio a partire dall'ingresso di Porta Marina e si è snodata attraverso alcune aree di recente sistemazione come il costone meridionale presso il Tempio di Venere, le Terme Stabiane, nonché zone attualmente cantierate, quali la Domus di Cornelia e il vicolo di Tesmo.
La delegazione ha potuto così prendere atto dello stato dei luoghi, a seguito del crollo dell'edificio della Scuola dei Gladiatori e dei successivi interventi posti in atto. Nel corso del sopralluogo, la presidente Aprea ha sottolineato la profonda sensazione di dolore fisico provata di fronte alla tragedia del crollo verificatosi in loco, rimarcando il comune senso di responsabilità indispensabile verso un patrimonio archeologico unico al mondo. Ha, quindi, evidenziato di aver fortemente voluto il sopralluogo sull'area archeologica, al fine di individuare e proporre possibili strategie d'intervento volte a ricostruire e rilanciare il sito. Ha, peraltro, ricordato che l'eccezionalità di Pompei non è mai stata trascurata da alcun Governo né dal ministro Bondi, che anzi ne ha avviato una gestione straordinaria. Ha osservato, in proposito, che la città risulta esposta a un rischio continuo, trattandosi di un sito antico e all'aperto, che richiede di conseguenza manutenzione ordinaria e straordinaria permanente. La presidente Aprea ha, infine, dichiarato che è necessario implementare anzitutto gli interventi di tutela, oltre a quelli relativi ai servizi, rafforzando la gestione, mediante la previsione di risorse pubbliche e private, valutando al contempla possibilità di istituire all'uopo una fondazione. Ha annunciato, in tal senso, la «disponibilità» del presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, che ha espresso la volontà di contribuire al rilancio del sito partecipando alla fondazione. La soprintendente Papadopulos è intervenuta per ringraziare la Commissione della sua presenza, indicativa della volontà di prendere visione direttamente della complessità gestionale che un sito archeologico come Pompei comporta. Quanto ai crolli verificatisi di recente, la soprintendente ha precisato che le segnalazioni riportate dai custodi dell'area archeologica sono tempestivamente riferite agli uffici tecnici affinché predispongano i controlli necessari e che, nel caso specifico, non era rilevabile alcun elemento di pericolo. Ha, quindi, espresso l'auspicio che la Soprintendenza possa essere rafforzata in tutte le sue professionalità specialistiche, in modo da affrontare adeguatamente le criticità che il luogo

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presenta. In merito all'idea di affiancare alla Soprintendenza figure manageriali, ha sottolineato, infine, l'opportunità che il soprintendente possa fare affidamento su uno staff di lavoro più articolato.
Sono quindi intervenuti tutti i componenti della delegazione sottolineando, a vario titolo, l'importanza della missione. In particolare, il deputato Scalera ha annunciato la presentazione di una proposta di legge speciale per Pompei, intesa come atto di amore verso la città. Ha, altresì, stigmatizzato il fatto che l'ultimo intervento manutentivo alla domus crollata risalisse al 1947. Il deputato Granata, proponente della missione, si è dichiarato contrario all'idea di una fondazione pubblico-privato per il sito di Pompei, ritenendo necessario aprire all'intervento dei privati nella valorizzazione ma non nella gestione. Ha quindi stigmatizzato la gestione commissariale, giudicandola il cuore di tutti i mali. Il deputato Farina ha osservato quindi che l'unico obiettivo cui mirare, quale che sia la modalità adottata, dev'essere quello di stabilizzare la situazione di Pompei, non di strumentalizzare l'accaduto per destabilizzare il governo in carica. L'onorevole Zazzera si è detto contrario all'individuazione di responsabilità generiche, reclamando piuttosto la necessità di disporre di fondi pubblici e privati, sottoposti a un rigoroso controllo. L'onorevole Mazzarella ha invece rilevato una responsabilità politica del ministro Bondi per i fatti verificatisi a Pompei, mentre la deputata Capitanio Santolini ha evidenziato come non si possa addossare la responsabilità dell'accaduto ad una sola persona, essendo invece opportuno giungere a una soluzione trasversale. L'onorevole Mazzucca ha ricordato infine come siano arrivati a Pompei nel corso degli anni numerosi fondi statali, molti dei quali, tuttavia, non sono stati usati proficuamente.
3. Dopo la visita al sito archeologico, la delegazione della Commissione è stata invitata per una colazione di lavoro offerta dal sindaco della città di Pompei, avvocato Claudio D'Alessio, il quale ha rinnovato l'auspicio di una futura, più intensa collaborazione tra le due istituzioni, per sviluppare ulteriormente i numerosi campi di interesse comune nel settore della cultura e dell'arte. Al termine, la delegazione ha concluso la missione con il rientro a Roma.

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ALLEGATO 2

5-03699 Schirru: Sulla situazione economica e gestionale del teatro lirico di Cagliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Schirru relativa alla situazione del Teatro lirico di Cagliari.
È a tutti noti la situazione di grave difficoltà economico-gestionale in cui versano molte delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche del nostro Paese.
Per fronteggiare tali criticità il Governo su proposta del Ministro Bondi ha approvato il 30 aprile 2010 un provvedimento normativo d'urgenza, volto a riformulare l'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in coerenza con i princìpi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.
Il suddetto provvedimento individua, altresì, meccanismi obiettivi al fine di valorizzare quelle fondazioni che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico, per eccezionali capacità artistiche, per rilevanza internazionale, per equilibrio economico-gestionale, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.
In tale ottica, il 22 ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un regolamento applicativo dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 64 del 2010 che individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, determinando gli indirizzi in base ai quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti nonché i poteri di alta vigilanza riconosciuti al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Attraverso il predetto strumento normativo, sul quale la Conferenza unificata si è pronunciata favorevolmente e che è in attesa di essere trasmesso alle Commissioni parlamentari, il Governo ha inteso consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente ad una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e con le proprie capacità di fund raising nel settore privato, sganciandosi dalle altre fondazioni lirico-sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.
Si è inteso, in tal modo premiare e valorizzare, quindi, istituzioni di grande prestigio nazionale ed internazionale, costituenti espressione irrinunciabile del patrimonio culturale italiano, le cui performance culturali siano valutabili anche in una dimensione economicamente sostenibile.
In tal senso, una volta approvato il predetto regolamento, certamente tutte le fondazioni liriche (e dunque anche il lirico di Cagliari) qualora siano in possesso dei requisiti previsti potranno richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali, che sul punto è tenuto a sentire il Ministero dell'economia e delle finanze, il riconoscimento della forma organizzativa speciale.
Con riferimento, invece, alla gestione dei singoli teatri lirici si evidenzia che la stessa è rimessa dalla vigente normativa all'autonomia dei relativi organi di amministrazione.
Occorre subito precisare che il Consiglio di amministrazione del Teatro lirico di

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Cagliari si è ricostituito in data 9 novembre 2010 ed ha nominato Sovrintendente il Mo Maurizio Pietrantonio.
Infatti, come è noto, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 367/1996, spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione delle fondazioni liriche il potere-dovere di nominare e revocare il Sovrintendente tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.
Ed è, poi, il Sovrintendente che può nominare propri collaboratori - alcuni dei quali, come il direttore artistico, sentito il consiglio di amministrazione - della cui attività egli risponde direttamente.
Nel caso di specie, quindi un intervento del Ministero volto a «nominare» direttamente il Sovrintendente del lirico cagliaritano si sarebbe configurato come atto non ammissibile da parte dell'ordinamento giuridico vigente e lesivo dell'autonomia gestionale riconosciuta giustamente a tali enti.
Per quanto attiene, in particolare, al contributo che il Ministero eroga anche ai Teatri Lirici, si deve rilevare che la congiuntura economica generale nella quale l'attuale Governo è chiamato ad operare non è delle migliori.
Ciononostante il Teatro lirico di Cagliari nel 2010 è stato comunque destinatario di contributo, a valere sul FUS, di euro 7.987.534.

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ALLEGATO 3

5-03731 Ghizzoni: Sui rilievi espressi sullo schema di statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

TESTO DELLA RISPOSTA

La recente riforma degli enti pubblici di ricerca introdotta con il decreto legislativo n. 213 del 2009 in attuazione della legge delega n. 165/2007 ha inteso introdurre principi di autonomia, efficienza e di indispensabile correlazione tra attività di ricerca e rafforzamento di un autonomo modello di crescita competitiva e sostenibile, in grado di assicurare all'Italia un ruolo da protagonista nell'Europa della conoscenza.
La riforma degli enti di ricerca si propone di accrescere il valore della comunità scientifica nazionale, allineandolo alla strategia di Europa 2020 e rafforzandone il suo posizionamento nei programmi di ricerca europea ed internazionale di punta.
Per favorire questo processo, uno degli obiettivi assegnati dalla legge delega punta a superare alcune debolezze individuate in fattori di pesante burocrazia ed autoreferenzialità, affinché gli enti di ricerca, mediante la previsione di modelli organizzativi e procedurali idonei al perseguimento di tali scopi, siano interpreti delle istanze della comunità scientifica di riferimento.
In particolare, l'autonomia statutaria deve consentire agli enti di ricerca di attendere alla visione strategica individuata e alla programmazione triennale delle attività predisposta, sulla base di un accurato procedimento di confronto e coinvolgimento della comunità scientifica, con lo scopo di promuovere la collaborazione con le strutture di ricerca universitarie a di andare incontro ai bisogni di ricerca ed innovazione provenienti dal sistema della imprese.
Forte è la spinta verso gli enti a dare vita ad un vero «sistema nazionale degli enti di ricerca», capace di mettere in campo una reale collaborazione anche in funzione di progetti congiunti o volti a perseguire il raggiungimento di obiettivi di sistema, nonché di operare sulla base di criteri di addizionalità e convergenza, al fine di produrre risultati di attività di ricerca evidenti, verificabili ed in grado di essere percepiti in termini di generazione di valore aggiunto rispetto allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore della società e sul piano della utilità generale.
L'autonomia statutaria è, pertanto, lo strumento principe riconosciuto agli enti per esercitare la loro competenza e responsabilità nel garantire un assetto organizzativo che risulti effettivamente funzionale alle aspettative dal sistema Paese e della comunità internazionale, in linea con gli indirizzi della programmazione nazionale della ricerca.
Tale autonomia statutaria consente agli enti di dotarsi di un proprio statuto, ma anche di disporre di una necessaria flessibilità al fine di provvedere al suo eventuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti e delle esigenze in divenire.
In merito allo statuto del CNR elaborato ed approvato secondo le previste procedure, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con lettera del 7 ottobre 2010, ha evidenziato che lo statuto del CNR, nella versione trasmessa, descrive adeguatamente il ruolo e la missione dell'Ente e si presenta nel complesso in linea con le previsioni del decreto legislativo di riordino e con gli indirizzi

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specifici, nonché con le consuete caratteristiche di competenza scientifica generale demandate.
Dall'analisi del documento è emersa una valida impostazione ed una positiva valutazione degli aspetti ed elementi più qualificanti. Soltanto rispetto ad alcune disposizioni riassunte in una apposita scheda osservazioni è emersa la necessità di un limitato intervento di rivalutazione volto ad assicurare una piena conformità normativa.
Per quanto concerne il rilievo in merito alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 69 del 2009 rispetto alla formulazione originaria della legge delega n. 165 del 2007, si ritiene di poter considerare che la modifica circa la competenza relativa alla formulazione ed approvazione degli statuti sia stata più correttamente ricondotta in capo ai Consigli di Amministrazione nella composizione integrata dagli esperti, stante la natura di Organi deliberativi degli enti, a differenza dei Consigli scientifici aventi la caratteristica di organi consultivi, che hanno partecipato con un più adeguato ruolo di proposizione e consultivo.
Perciò non pare potersi registrare alcun problema di mancato coinvolgimento o marginalizzazione della comunità scientifica, considerato che i Consigli scientifici hanno comunque pienamente collaborato ed espresso il previsto parere sui lavori ed i documenti prodotti.
Inoltre, nella descritta cornice di autonomia e flessibilità statutaria, si apprezza la circostanza che il CNR abbia ritenuto utile dare un chiaro segnale di volontà di efficientamento, prevedendo una disposizione volta a favorire un migliore e più congruo rapporto tra spese di gestione e quota di spesa destinata ad attività e programmi di ricerca, in linea con le migliori prassi internazionali di enti omologhi.
Stesso dicasi per quanto concerne la definizione per il futuro di un tetto massimo alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, comunque da integrarsi con una migliore previsione di programmazione triennale dei fabbisogni del personale e di autorizzazione alle assunzioni, in relazione ai quadro di contenimento di cui al decreto-legge n. 78 del 2010.
Per quanto concerne il rilievo inerente l'indicazione di ridurre a 7 il numero dei Dipartimenti, si fa presente che essa risponde all'esigenza di attuare, anche nell'ottica del contenimento della spesa, una razionalizzazione dalla struttura esistente volta ad assicurare una migliore governabilità dell'ente guardando ai più accreditati modelli internazionali, ipotizzando un modello organizzativo nel quale vi sia una più equilibrata corrispondenza tra Dipartimenti e macroaree di ricerca.
Quanto al rilievo circa la nomina del Direttore Generale, occorre evidenziare che si tratta di una prerogativa di certa competenza del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto.
Soltanto per la fase di prima applicazione - stante la particolare rilevanza del CNR, la necessità di consentire un più agevole raggiungimento dei propositi ed obiettivi di efficienza e di razionalizzazione organizzativa previsti nel nuovo statuto, nonché di dare rapido avvio ad una consistente serie di Progetti Bandiera già approvati a favore del CNR con il provvedimento di riparto del Fondo degli Enti di Ricerca relativo al corrente anno 2010, in conformità con il nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 sottoposto all'esame del prossimo CIPE - è stata indicata la previsione di una riserva al Ministro per la scelta del Direttore Generale, finalizzata a ridurre la tempistica implicata dall'espletamento di una procedura selettiva e di concertazione a cura dei nuovi organi interni del CNR, onde assicurare una rapida ed immediata attuazione delle misure statutarie.
Pertanto il riconosciuto principio di autonomia non si ritiene possa essere leso da una norma di sola prima attuazione.
Per quanto riguarda i rilievi sulle prerogative del Direttore Generale va evidenziato che esse appaiono in linea e conformi con il principio di presenza, valorizzazione e responsabilizzazione del

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ruolo del direttore generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009.
La sequenza ed articolazione delle competenze relative alla elaborazione istruttoria del bilancio da parte del Direttore Generale, alla sua proposizione al Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente, ed alla sua approvazione da parte dell'Organo collegiale appare non in contrasto sul piano della conformità normativa e della funzionalità, oltre che linea con la prassi precedente.
Appare necessario, inoltre, ribadire che il Direttore Generale non è un organo dell'Ente, così come può evincersi dall'articolo 5 dello Statuto, che elenca quali organi dell'ente, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Revisori.
Per quanto riguarda i rilievi afferenti il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione, è evidente che trattasi di due questioni strettamente correlate e che, pertanto, occorre preliminarmente acquisire dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'indicazione circa l'applicabilità, agli Enti di ricerca, del comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78/2010, sopravvenuto al riordino legislativo degli Enti pubblici di ricerca operato dal decreto legislativo n. 213 del 2009, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, riguardante il Consiglio di Amministrazione del CNR.

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ALLEGATO 4

5-03984 Barbieri: Sulla Rubiconia Accademia dei filopatridi di Savignano sul Rubicone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Barbieri relativa al mancato inserimento dell'Accademia dei Filopatridi, con sede a Savignano sul Rubicone nella tabella degli istituti culturali di cui all'articolo 1 della legge 534 del 1996.
Preciso, al riguardo, che l'attuale tabella degli istituti culturali è stata emanata con decreto interministeriale 17 novembre 2009 e che la stessa è valida fino al 31 dicembre 2011.
Dall'esame comparativo delle istanze pervenute all'atto del rinnovo della tabella 2006/2008, la Commissione valutatrice ha effettuato una rigorosa selezione delle 269 richieste pervenute, alla luce delle contenute disponibilità finanziarie sul capitolo di bilancio 3671.
Nel caso in esame, il giudizio della Commissione ha evidenziato un'attività limitata al funzionamento dell'Accademia e il mancato svolgimento di attività editoriale, facendo ritenere la stessa non pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla legge per l'inserimento nella Tabella triennale degli istituti culturali.
Il Ministero ha riconosciuto tuttavia l'attività culturale dell'Accademia dei Filopatridi erogando alla stessa annualmente un contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al sostegno degli istituti culturali ai sensi dell'articolo 8 della legge 534 del 1996.
L'Accademia potrà ripresentare domanda di inserimento in tabella nei termini previsti dalla circolare n. 16/2002, e cioè entro il 30 maggio dell'ultimo anno di vigenza dell'attuale tabella e precisamente nel 2011.