CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2010
417.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.


PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAI DEPUTATI ANTONINO FOTI, DAMIANO, FEDRIGA E POLI

La XI Commissione,
premesso che:
il decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto diverse misure che intervengono su materie attinenti i trattamenti pensionistici allo scopo di stabilizzare ulteriormente il sistema e a contenere gli effetti della crisi per quanto riguarda l'incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo;
nelle suddette misure è compresa anche l'adozione di un diverso criterio per l'esercizio del diritto al pensionamento dopo aver maturato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi, che prevede la possibilità di andare in quiescenza dopo un anno dal compimento dei suddetti requisiti;
nel provvedimento stesso sono state previste, in ragione di situazioni specifiche, delle deroghe a favore di taluni soggetti nei cui confronti, pertanto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007, in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici; tali deroghe non risolvono tutte le problematiche meritevoli di vedersi applicate le precedenti regole sulla decorrenza delle pensioni;
il Governo si era assunto, con l'accoglimento di taluni ordini del giorno in sede di approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 78 del 2010, l'impegno di ampliare, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, la platea dei soggetti destinatari del beneficio della normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previgente all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78;
occorre, in particolare, garantire la tutela a tutti i lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici durante la mobilità concessa sulla base di accordi stipulati dopo tale data;
va affrontata anche la situazione di molti lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego, poiché le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi, anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai regimi speciali previsti per i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le Forze armate), facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta;
il preannunciato decreto-legge destinato alla proroga di diversi termini in scadenza, la cui emanazione è prevista per

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la fine dell'anno, sembra costituire la sede propria per un riesame dei predetti argomenti,

impegna il Governo:

a) a definire iniziative in materia previdenziale che superino sperequazioni tra gli aventi diritto nel settore privato, anche attraverso misure di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al conseguimento della decorrenza del trattamento pensionistico per tutti i lavoratori collocati in mobilità e/o licenziati sul modello del sussidio straordinario, nonché promuovendo incentivi per l'impiego del lavoratore oltre il limite di età pensionabile e fino all'apertura della finestra e valutando la possibilità di ampliare - ove se ne manifesti la necessità al fine di garantire uniformità di trattamento - il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) ad adottare ulteriori iniziative normative - rispetto a quelle già ricomprese nella legge di stabilità - che includano tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, anche i lavoratori dipendenti che abbiano aderito ad un piano individuale incentivato di esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2010 (purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima di tale data), nonché i lavoratori che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano in corso almeno un versamento e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione o abbiano maturato i 40 anni di contributi;
c) ad impartire istruzioni alle pubbliche amministrazioni affinché tengano conto dei nuovi termini di decorrenza della pensione nei casi in cui decidano di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro di quei soggetti che abbiano raggiunto il 40o anno di servizio, ciò al fine di evitare che il pubblico dipendente debba restare un periodo ragguardevole senza stipendio e senza pensione;
d) ad applicare le deroghe previste dalla norma citata e mantenere i requisiti previgenti per l'esercizio del diritto al pensionamento (le cosiddette finestre) a favore delle lavoratrici alle dipendenze della pubblica amministrazione nei confronti delle quali la legge dispone che il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia sia elevato a 65 anni a partire dal 1o gennaio 2012, ciò allo scopo di evitare di aggiungere all'incremento del requisito anagrafico anche l'elevazione a un anno della decorrenza del trattamento.