CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2010
410.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02725 De Pasquale: Sull'abbassamento di qualità e di quantità dell'offerta formativa dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Va precisato preliminarmente che l'insegnamento delle lingue straniere nel sistema scolastico italiano non ha subito nessuna riduzione quantitativa in termini di ore; al contrario, ai sensi della legge n. 53 del 2003, si è introdotto l'insegnamento obbligatorio di una prima lingua straniera (l'inglese) sin dal primo anno della scuola primaria, come parte integrante del percorso complessivo di formazione, a cui fa seguito l'obbligatorietà di due lingue straniere nella scuola secondaria di primo grado o, in alternativa, lo studio dell'inglese potenziato.
Le disposizioni citate nell'interrogazione (articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008) e successivi provvedimenti attuativi quali in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane» non hanno alterato il quadro orario previsto per l'insegnamento delle lingue.
Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 81, prevede all'articolo 10, comma 5, che l'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011-2012 sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario di docenza previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL).
Tale disposizione si pone in linea con le precedenti norme contenute nella legge n. 311 del 2004, finanziaria 2005, e nella successiva legge n. 296 del 2006, finanziaria 2007, che hanno previsto corsi di formazione per i docenti di scuola primaria privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua inglese al fine di far acquisire a detti docenti le competenze necessarie per l'insegnamento della lingua straniera. Giova a questo proposito rammentare che sin dalla sua introduzione l'insegnamento della lingua straniera in tale ordine di scuola si è sempre collocato all'interno degli ambiti disciplinari previsti dall'ordinamento, e quindi l'insegnamento stesso rappresenta una articolazione interna della funzione docente. Pertanto esso è affidato ad un insegnante di scuola primaria in possesso delle prescritte competenze; solo in caso di carenza di insegnanti specializzati, detto insegnamento viene impartito da insegnanti specialisti opportunamente formati.
In questo senso, in attuazione della legge n. 148 del 1990, si era previsto il ricorso a docenti specialisti in via del tutto eccezionale e transitoria, avviando contestualmente una formazione analoga a quella oggi in atto.
Il piano di formazione linguistica iniziato a giugno 2010 vuole fornire agli insegnanti di scuola primaria dette competenze linguistiche necessarie in quanto tutti gli insegnanti di scuola primaria devono

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essere in grado di insegnare la lingua inglese, come la normativa richiede, ed anche perché non è possibile che un docente oggi non conosca almeno una lingua straniera. Il piano è una opportunità di crescita culturale.
All'Amministrazione preme assicurare la qualità del piano di formazione tant'è che per il primo anno i corsisti frequenteranno 60 ore in presenza e 40 on line per la parte linguistica, mentre per quanto riguarda la parte metodologica i corsisti frequenteranno 20 ore in presenza e 20 on line.
Sono anche previste borse di studio Comenuius per rafforzare le competenze linguistiche dei corsisti (in misura del 20 per cento circa del numero dei corsisti).
I tutor ai quali sono affidati i corsi e che accompagnano i corsisti nelle attività sia on line che in presenza sono stati selezionati con avviso pubblico e formati in appositi corsi.
Vorrei far presente, infine che la conoscenza di elementi avanzati di lingua inglese è richiesta nel profilo dei laureati del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, delineato nello schema del «regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

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ALLEGATO 2

5-03709 Giammanco: Sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trasferiti dagli Enti locali allo Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione ha per oggetto un argomento sul quale il Governo ha più volte riferito, anche in questa sede, da ultimo lo scorso 9 novembre rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Ghizzoni n. 5-02297. Trattasi dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge n.124 del 3 maggio 1999, concernente l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli Enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche.
Va preliminarmente evidenziato che la legge 124 non ha offerto al personale in parola la possibilità di optare per la permanenza nell'ente locale di provenienza; la possibilità di opzione per l'ente di appartenenza è stata infatti prevista solo «Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale».
In particolare, il personale in questione rivendica il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso gli Enti locali, sostenendo che l'inquadramento effettuato in base al decreto ministeriale 5 aprile 2001 violerebbe il suddetto secondo comma dell'articolo 8. Il citato decreto ministeriale ha recepito l'Accordo con il quale si è convenuto, tra l'ARAN e Sindacati, che la ricostruzione di carriera del personale in argomento dovesse essere effettuata sulla base del riconoscimento del maturato economico all'atto del trasferimento allo Stato; ciò per garantire ai trasferiti il mantenimento del livello retributivo raggiunto negli Enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché per effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, poiché nella legge 124 non è stato previsto alcun finanziamento a copertura dell'articolo 8.
Ad inquadramento effettuato, ha cominciato a lievitare in costante aumento il contenzioso giurisdizionale in quanto il personale trasferito ha rivendicato, come detto, in luogo della procedura adottata, l'integrale riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio prestato sino al 31 dicembre 1999 presso l'Ente locale. Sono intervenute varie pronunce giurisdizionali, alcune a favore della tesi dell'Amministrazione e altre a favore degli interessati, tra queste le sentenze della Corte di Cassazione menzionate nell'interrogazione.
Da qui l'esigenza dell'intervento interpretativo del legislatore, cui si fa riferimento nell'atto in discussione.
La norma di interpretazione autentica è contenuta nell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che così recita:
«Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste

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dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.».
Successivamente, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della sopra riportata norma di interpretazione autentica. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 18-26 giugno 2007, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», riconoscendo così legittime le modalità adottate dall'Amministrazione per l'inquadramento del personale in parola.
Nonostante la chiara pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale della norma interpretativa, nella scorsa legislatura il Governo Prodi è tornato sull'argomento promuovendo l'approvazione della disposizione dell'articolo 3, comma 147, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in base alla quale in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008-2009, «...dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato, in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».
A tale ultimo proposito, come fatto anche presente dal Ministero dell'economia e delle finanze con comunicazione dello scorso 8 novembre, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008/2009, l'ARAN e i rappresentanti delle confederazioni e organizzazioni sindacali non hanno preso in esame la posizione giuridico-economica del personale in parola, così come previsto dalla citata disposizione della legge n. 244 del 2007.
Lo stesso Dicastero, inoltre, in relazione alla richiesta di iniziative, anche normative, per la definizione della questione nel senso auspicato dal personale interessato, ha fatto presente che ciò comporterebbe la necessità di acquisire nuove risorse finanziarie con conseguenti nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La situazione del personale ATA degli enti locali della Sicilia transitato nei ruoli dello Stato, alla quale si fa cenno nell'interrogazione, riflette quella delle altre regioni.