CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2010
408.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), interessati da attività di scavo, con le seguenti: rinvenimento, a seguito di attività di bonifica preventiva od occasionale, di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a).
1. 1. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 91 sono aggiunti, in fine, i seguente commi:

«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività svolte nei cantieri è eseguita:
a) dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una persona fisica o un soggetto giuridico di diritto privato;
b) dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una pubblica amministrazione o è un soggetto giuridico di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità.

2-ter. Quando il coordinatore per la progettazione deve procedere:
a) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica, a scopo preventivo, del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. Se il cantiere consegue a un ordine dell'autorità prefettizia o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero di un'altra autorità che ne ha disposto l'avvio per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, il committente può richiedere l'intervento di personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;
b) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o cori la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;
c) ai sensi della lettera b) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica a scopo preventivo, ovvero occasionale, del sito nel quale è collocato il cantiere per motivi

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connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede esclusivamente con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.

2-quater. I costi delle operazioni di bonifica di cui al comma 2-ter, comunque svolte dal personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio, sono posti a carico del committente».
1. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: medesimo Ministero inserire le seguenti: e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
1. 3. Schirru, Boccuzzi, Farina Coscioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: interessati da attività di scavo, con le seguenti: temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a),.
1. 4. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di brevetti per l'espletamento delle attività relative fino a: non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese con le seguenti: dei brevetti di specializzazione di artificiere explosive ordinance disposal (EOD) di 1o livello, di artificiere - EOD di 2o livello o di artificiere - improvised explosive device disposal (IEDD) o di brevetti equivalenti, rilasciati dal Ministero della difesa, per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica a scopo preventivo, e che risulta iscritta in un registro istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il registro di cui al presente comma e sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro, nonché per la valutazione biennale di tale idoneità. Per definire i criteri e le modalità di cui al periodo precedente e istituita una commissione interministeriale composta da dieci membri, di cui almeno cinque sono scelti tra il personale militare delle Forze armate in possesso di adeguati titoli ed esperienza in materia di operazioni di disinnesco o di neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, nonché di comprovata esperienza nel settore specifico delle bonifiche preventive e occasionali.
1. 5. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa.
* 1. 6. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: della difesa, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della difesa.
* 1. 7. Schirru, Boccuzzi, Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di scavo con le seguenti: lavorative.
1. 8. Paladini, Porcino.

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Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'allegato XV, punto 2.2.3., sono soppresse le parole: «ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa».
1. 10. Crosio.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di scavo con le seguenti: lavorative.
1. 9. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) al personale militare delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale della Polizia di Stato e agli operai artificieri del Ministero della difesa, in possesso del brevetto di specializzazione di artificiere explosive ordnance disposal (EOD) di 1o livello, di artificiere EOD di 2o livello o di artificiere improvised explosive device disposal (IEDD), conseguiti presso gli istituti di formazione militare, è corrisposta un'indennità mensile di specializzazione nelle misure di cui alla tabella A allegata alla presente legge. L'indennità mensile di specializzazione è cumulabile con le altre indennità percepite a qualsiasi titolo, è interamente pensionabile ed è corrisposta al personale che nel corso dell'anno ha concorso alle attività di bonifica di cui alla presente legge, e non ha riportato valutazioni caratteristiche non inferiori a «nella media» o giudizio equivalente;
b) la legge 29 maggio 1985, n. 294, è abrogata;
c) al personale militare che ricopre l'incarico di capo ufficio esplosivi o di direttore di artiglieria dei centri rifornimento e mantenimento dell'Esercito (CE-RIMANT), sono attribuite, in via esclusiva, la direzione delle operazioni di bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici di cui all'articolo 91, comma 2-ter, lettera a), secondo periodo, e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché la direzione delle operazioni di riconoscimento, di custodia e di smaltimento dei manufatti esplosivi, di qualsiasi natura, oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Al medesimo personale è attribuita, per l'incarico, un'indennità mensile di specializzazione nella misura di cui alla tabella A, fascia 2, allegata alla presente legge.

Conseguentemente, inserire, in fine, la seguente tabella:

TABELLA A

INDENNITÀ MENSILE DI SPECIALIZZAZIONE

FasciaSpecializzazioneImporto mensile
1artificiere - explosive ordnance disposal (EOD) di primo livelloeuro 600
2artificiere - explosive ordnance disposal (EOD) di secondo livelloeuro 800
3improvised explosive device disposal (IEDD)euro 950

1. 01. Paladini, Porcino.