CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2010

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ALLEGATO

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sopprimere le parole: «L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter dopo le parole «sicurezza o incolumità pubblica», sono aggiunte le seguenti: «indicate in modo specifico ed analitico»; le parole: «entro quarantotto ore», sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro ore»;
c) al comma 1-quater sopprimere le parole: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6».
1. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
1. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 1-ter e; con le seguenti: di cui al comma.
1. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2013, con le seguenti: fino al 30 giugno 2011.
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2013, con le seguenti: fino al 30 giugno 2012.
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 20. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

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Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1 con le seguenti: sono individuati i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1 e stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi.
2. 1. Lorenzin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1 con le seguenti: sono definiti i servizi di cui al comma 1 e le condizioni e le modalità per il loro espletamento.
2. 2. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 ed 1-bis.
2. 3. Contento.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «indotto dalla violenza, il questore può», sono sostituite dalle seguenti: «indotto alla violenza e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti, il questore può, sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,».
2. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «indotto alla violenza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che risultano condannate per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale o sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza».
2. 5. Andrea Orlando, Naccarato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «il questore può disporre», sono sostituite dalle seguenti: «il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è di minore età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre».
2. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse», sono soppresse.
2. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «specificamente indicato», sono inserite le seguenti: «anche dall'interessato».
2. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «La prescrizione di cui al comma 2 ha», sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 hanno»; le parole: «ed è immediatamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono immediatamente comunicati»; e le parole: «con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura», sono sostituite dalle seguenti: «per territorio»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».
2. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «ad un anno e superiore a cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «a tre mesi e superiore a tre anni».
2. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 11. Naccarato, Andrea Orlando.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «il giudice dispone», sono sostituite dalle seguenti: «il giudice può disporre».
2. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il, comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «da due a otto anni», sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
2. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo», sono soppresse.
2. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «nelle ventiquattro ore» fino a «manifestazione sportiva stessa», sono soppresse; le parole: «un ritardo rilevante dell'inizio» sono soppresse.
b) al comma 2, le parole: «un ritardo rilevante dell'inizio», sono soppresse.
2. 15. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4.
2. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Al comma 4, sostituire il capoverso articolo 6-quinquies con il seguente:
«Art. 6-quinquies - (Politiche di intervento sociale) - 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni, e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo iniziative specifiche attivate da soggetti del privato sociale o da associazioni di tifosi».
2. 17. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, capoverso articolo 6-quinquies, sostituire le parole: purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte con le seguenti: nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive.
2. 18. Contento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Articolo 7-bis - (Sospensione del processo e applicazione di misure sostitutive). - 1. Il giudice, sentite le parti, pub disporre con ordinanza la sospensione del processo per i reati di cui alla presente legge con esclusione di quelli che recano danno alle persone, nel caso in cui ritenga di applicare una sanzione sostitutiva a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale è sospeso il decorso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice prescrive all'imputato lo svolgimento, in collaborazione con il CONI o di altro ente pubblico, di attività di utilità sociale, da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 3, per una durata da determinarsi in base ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.
3. Il decreto è adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Contro l'ordinanza di cui al comma 1 possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato, se l'attività di cui all'ordinanza di sospensione è stata regolarmente espletata. In caso contrario, dispone che il processo riprenda il suo corso».
2. 19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: i cui proventi fino a medesima agenzia.
3. 1. Contento.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 0 giugno 2011, sentiti il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono precisati i casi ed i limiti in cui è possibile autorizzare l'utilizzo dei beni immobili per finalità economiche e le regole e le competenze per la gestione economica del bene da parte dell'Agenzia, nonché ogni altra regola organizzativa necessaria;».
3. 2. Rao, Tassone, Ria, Mantini, Scanderebech.

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Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo la lettera c) è inserita la seguente:
c-bis) nel caso in cui gli stessi insistono sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono assegnati direttamente in concessione per finalità sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità, agli organismi privati di cui alla lettera b) che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'assegnazione in concessione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato.
3. 3. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Al comma l, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) all'utilizzo per finalità economiche da parte dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministero dell'interno; i relativi proventi, nei limiti previsti dal comma 5-ter, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;».

Conseguentemente alla medesima lettera a), sostituire il n. 2) con il seguente:
«2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui al comma 2, lettera a-bis), e dei beni aziendali di cui al comma 3, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione e amministrazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad un apposito capitolo del Fondo unico giustizia per essere riassegnati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni di cui all'articolo 2-undecies, commi 2, lettera a-bis), e 3, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;».
3. 4. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 6. Contento.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo

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e non possono avere durata superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
3. 7. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al precedente periodo sono stipulati prioritariamente con i vincitori di concorsi banditi dai Ministeri dell'interno e della giustizia che non sono stati assunti.
3. 8. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Al comma 3 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al precedente periodo sono stipulati prioritariamente con i vincitori di concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione che non sono stati assunti e con il personale delle liste di idonei ugualmente non assunti.
3. 9. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al precedente periodo sono stipulati prioritariamente con i lavoratori precari della scuola, inclusi negli elenchi prioritari e attualmente disoccupati.
3. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «Chiunque detiene armi» sono inserite le seguenti: «da fuoco».
3-ter. Il personale di polizia ora impiegato nella registrazione delle «armi bianche» può essere assegnato in forza all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. 11. Holzmann.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*4. 2. Tassone, Poli.

Sopprimerlo.
*4. 3. Contento.

Al comma 1 sostituire le parole: magistrato designato dal Ministro della giustizia con le seguenti: magistrato, dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di sicurezza, designato dal Ministro della giustizia. La partecipazione alla Commissione è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura per la durata determinata dal decreto del Ministro della giustizia ma non superiore a tre anni e concorre con le ordinarie funzioni giudiziarie esercitate dal magistrato. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione è riconosciuto al magistrato un trattamento economico supplementare pari, o comunque non inferiore a quello riconosciuto agli altri componenti effettivi.
4. 4. Rao, Tassone, Ria, Mantini, Scanderebech.

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Al comma 1, dopo le parole: magistrato inserire le seguenti: già collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia.
4. 5. Contento.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia.
4. 6. Ferranti, Bressa, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Tassone, Poli.

Al comma 1 dopo le parole sono predisposte aggiungere le seguenti:
entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.
5. 2. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole predisposte urgenti linee di indirizzo strategico con le seguenti: predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,.
5. 3. Lorenzin.

Al comma 1 dopo le parole presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale aggiungere h seguenti: e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore individuati con successivo atto del presidente.
5. 4. Mantini, Tassone, Rao, Ria, Scanderebech.

ART. 6.

Sopprimere i commi 2 e 4.
6. 16. Vignali.

Sopprimere il comma 2.
6. 1. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 2, dopo le parole entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 inserire le seguenti e successivamente al 7 settembre 2008.
6. 2. D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, dopo le parole entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 inserire le seguenti e successivamente al 7 settembre 2009.
6. 3. D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, sostituire la parola centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge con la seguente il termine stabilito ai sensi del comma 2-bis.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il termine di adeguamento dei contratti di cui al comma 2 stipulati alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della Giustizia e dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in

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ragione della complessità e del valore dei contratti ai quali riferirlo e comunque non prima di centottanta e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 4. D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, sostituire la parola centottanta con la seguente trecentosessanta.
6. 5. D'Ippolito Vitale.

Al comma 2 sostituire le parole stessa legge con le seguenti della presente legge.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.
6. 7. Vitali.

Al comma 2 sostituire la parola stessa con la seguente presente.
6. 8. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 2, dopo le parole entrata in vigore della stessa legge aggiungere le seguenti parole con esclusione dei contratti la cui prestazione è conclusa entro tale termine.
6. 9. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.
6. 10. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Poli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'appaltatore può impiegate fino al loro definitivo esaurimento, senza ottemperate agli obblighi di tracciabilità di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, le immobilizzazioni tecniche, i materiali e le forniture già acquisiti, nonché i beni prodotti dal medesimo prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 136 del 2010, purché siano registrati nella documentazione contabile ordinaria dell'impresa e ne sia esposto il progressivo utilizzo, per l'esecuzione di un contratto di appalto in corso a tale data o stipulato successivamente, in un'apposita documentazione trasmessa all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro il termine di cui al precedente comma 2.
6. 11. Bianconi.

Sostituire il comma 3 con il seguente: L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita si subappalti e ai subcontratti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulati per l'esecuzione esclusiva del contratto principale.
*6. 13. Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente: L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita si subappalti e ai subcontratti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulati per l'esecuzione esclusiva del contratto principale.
*6. 14. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sopprimere il comma 4.
6. 15. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

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ART. 7.

Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:
01) Al comma 1 le parole: «,ai servizi e alle forniture» sono sostituite dalle seguenti: «e, ove il loro valore sia superiore a sessantamila euro, ai servizi e alle forniture».
7. 1. D'Ippolito Vitale.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».
7. 2. Calabria.

Al comma 1 lettera a) dopo il punto 1) inserire i seguenti:
1. bis) al comma 1, primo periodo le parole «dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche», sono soppresse;
1. ter) al comma 1, secondo periodo la parola «dedicati» è soppressa.

Al comma 1 lettera a) sostituire il punto 2) con il seguente:
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono transitare attraverso conto corrente bancario o postale, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

Al comma 1 lettera a) sostituire il punto 3) con il seguente:
3) Il comma 4 è soppresso.

Al comma 1 lettera a) punto 4), capoverso 5, aggiungere infine le seguenti parole: Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti, non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto.

Al comma 1 lettera a) punto 6) capoverso 7, sopprimere le parole dedicati di cui al medesimo comma 1.

Al comma 1 lettera a) punto 7) capoverso 8, sopprimere le parole a pena di nullità assoluta.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 8).

Al comma 1 la lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 3, le parole «Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa» sono sostituite dalle seguenti «Per le spese relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi rispetto a quelli ivi indicati purché siano di importo complessivamente inferiore od

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uguale a 500 euro, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa».

Al comma 1 la lettera a) dopo il punto 8) aggiungere il seguente:
8-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9.bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi od integrativi delle disposizioni della presente legge, sentiti la Direzione investigativa Antimafia, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, e le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
l'articolo 5 è soppresso.
7. 3. Vignali.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 1 le parole «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «concessionari di servizi o di lavori pubblici destinatari di finanziamenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
1-ter) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i movimenti finanziari di cui al presente articolo intercorrenti tra una società e le società controllante o controllata ovvero tra società sottoposte a comune controllo, è fatta salva la possibilità di utilizzare i conti correnti di cui agli articoli 1823 e seguenti del codice civile, purché le relative operazioni siano effettuate con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità».
7. 4. Bianconi.

Al comma 1 lettera a) dopo il numero 1) inserire i seguenti:
1. bis) al comma 1, primo periodo le parole «dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.» sono soppresse;
1. ter) al comma 1, secondo periodo la parola «dedicati» è soppressa.

Conseguentemente sostituire il numero 2) con il seguente:
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono transitare attraverso conto corrente bancario o postale, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

Sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4 è soppresso.

Al numero 6, capoverso 7, sopprimere le parole «dedicati di cui al medesimo comma 1».
7. 6. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1 la lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 3, sostituire le parole «Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma i, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa» con le seguenti

Pag. 164

«Per le spese relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi rispetto a quelli ivi indicati purché siano di importo complessivamente inferiore od uguale a 500 euro, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa».
7. 9. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Poli.

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) al comma 3 le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».
2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti».
*7. 10. Vitali.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) al comma 3 le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: 1.500 euro».
2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti».
*7. 11. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

All'articolo 7, comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente: al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».
7. 13. Calabria.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con le seguenti: ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentite la piena tracciabilità delle operazioni.
7. 12. Calabria.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4)con il seguente:
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara (CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4».
*7. 14. Vitali.

Pag. 165

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara (CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4».
*7. 15. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1 lettera a) numero 4), capoverso 5, aggiungere infine le seguenti parole:
«Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti, non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000135/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto».
7. 17. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Poli.

Al comma 1 lettera a) punto 7) capoverso 8, sopprimere le parole: a pena di nullità assoluta.
7. 30. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 8).
7. 18. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, dopo il punto 7) inserire il seguente:
7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118 comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».
*7. 19. Favia.

Al comma 1, dopo il punto 7) aggiungere il seguente punto 7-bis):
7-bis) l'articolo 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010 n. 136 è sostituito dal seguente:
«La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118 comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».
*7. 20. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Pag. 166

Al comma 1, dopo il punto 7) aggiungere il seguente:
7-bis) articolo 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010 n. 136 è sostituito dal seguente: «La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118 comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».
*7. 24. Ferranti.

Al comma 1, alla lettera a, al numero 8, capoverso comma 9-bis le parole: «determina la risoluzione di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce causa di risoluzione del contratto».
7. 21. Contento.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:
9) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
9-ter. Per le operazioni di cui al presente articolo, effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di incasso o pagamento diversi da questi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle transazioni, resta fermo che (indicazione del CUP o del CIG, è a carico dei soggetti di cui al comma 1 che dispongono rispettivamente (ordine di incasso o di pagamento.

Conseguentemente

All'articolo 7, comma 1, lettera a) il punto 8) è modificato come segue: dopo il comma 9 è aggiunto il seguente.
7. 22. Calabria.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
l'articolo 5 è soppresso.
7. 23. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Poli.

Al comma 1, lettera b), premettere i seguenti:
01) al comma 1 le parole: «dal 5 al 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal venti al cento per cento»;
01-bis) al comma 2 le parole: «dal 2 al 10 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal dieci al cinquanta per cento»;
01-ter) al comma 3 le parole: «dal 2 al 5 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal dieci al venticinque per cento»;
01-quater) al comma 4 le parole: «da 500 a 3.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 2.000 a 20.000 euro».
7. 25. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1 lettera b) premettere i seguenti punti:
01) al comma 1, le parole: «l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «la risoluzione di diritto del contratto»;
01-bis) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono aggiunte le seguenti: «o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».
*7. 26. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

All'articolo 7, lettera b) del decreto legislativo 12 novembre 2010, n. 187 prima del punto 1), sono inseriti i seguenti punti:
001) al comma 1, le parole: «l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «la risoluzione di diritto del contratto»;

Pag. 167

01) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono aggiunte le seguenti: «o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».
*7. 27. Vitali.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 1. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Sopprimerlo.
*8. 2. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
*8. 3. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) - 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: «anche» è soppressa; le parole: «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento», sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico e dalla legge»;
b) il comma 4-bis è abrogato».
8. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 8. - (Attuazione delle ordinanze dei Sindaci). 1. - All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Sindaco può chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».
8. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dispone con i seguenti: può disporre.
*8. 6. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
*8. 7. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Indennità agenti di polizia locale)
.

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Pag. 168

ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.»
*8. 01. Favia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in attesa delle riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.
*8. 02. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sopprimerlo.
*9. 2. Vitali, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sostituire le parole: violazioni gravi o reiterate con le seguenti: violazioni gravi e reiterate.
9. 3. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativa inserire le seguenti: ovvero quando in relazione ad essa 8 consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata.
9. 4. Contento.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Sopprimerlo.
9. 5. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Pag. 169

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: violazione amministrativa aggiungere le seguenti: solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
9. 6. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, capoverso 2-bis:

al primo periodo, dopo le parole: o a situazioni di emergenza, aggiungere le seguenti: i prefetti,;

al secondo periodo, prima delle parole: I viceprefetti e viceprefetti aggiunti inserire le seguenti: I prefetti.
10. 1. Stasi.

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: sono collocati con le seguenti: possono essere collocati.
10. 2. Lorenzin.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 4 è sostituito dal seguente comma 4:
«4. Gli incarichi di viceprefetto vicario nelle prefetture - uffici territoriali del governo sono conferiti, sentito il prefetto in sede, dal capo del dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Ferma restando la disposizione dell'articolo 11, comma 2, l'incarico è conferito, di norma, per la stessa durata di quello del prefetto in sede ed è prorogabile per una durata massima complessiva di dieci anni.»
3. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5:
«5. Gli incarichi di capo di gabinetto nelle prefetture - uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto le Ministro dell'Interno sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni, d'intesa con il capo del dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie».
4. Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 6:
«6. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario nei casi di cui ai commi 4 e 5, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione».»
10. 3. Lorenzin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 è sostituito dal seguente:
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono rese note le sedi di servizio che presentano posti di funzione disponibili al fine di consentire ai funzionari di manifestare la propria disponibilità all'assegnazione alla sede medesima, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
10. 4. Lorenzin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'ultimo periodo è soppresso.
10. 5. Lorenzin.

Pag. 170

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero dell'interno)
.

1. All'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota dell'1 per cento dei proventi delle sanzioni amministrativa pecuniarie devoluti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «non si applica», sono aggiunte le seguenti: «al personale della camera prefettizia». Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
10. 01. Stasi.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
.

1. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con almeno quattro anni di servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno due anni di servizio nella qualifica»;
b) al secondo periodo, le parole: «Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita».».
10. 02. Lorenzin.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato)
.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché dall'articolo 57, comma 5, dei decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015.».
10. 03. Lorenzin.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone uno stanziamento integrativo dell'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto 2008-2009 per il personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si interpreta nel

Pag. 171

senso che il citato stanziamento, avente finalità perequative, rappresenta un evento straordinario della dinamica retributiva, si sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e non rientra nel successivo limite contrattuale previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
10. 04. Antonino Foti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Revisione della dotazione organica dei direttori tecnici della Polizia di Stato)
.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita, nella parte relativa ai ruoli dei direttori tecnici, dalla tabella 1 allegata alla presente legge.».

Tabella 1
(prevista dall'articolo 10-bis)

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

Qualifiche Ingegneri Fisici Chimici Biologi Psicologi
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale196 147 30 30 40
Direttore tecnico principale
Direttore tecnico capo