CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2010
401.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03839 Damiano: Richiesta di modifica dell'articolo 32 del cosiddetto «Collegato lavoro».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Damiano, con l'atto ispettivo che passo a discutere solleva l'attenzione sulle modifiche legislative apportate dal Collegato lavoro 2010 all'articolo 6 della legge 604/66, che - a parere degli interroganti - sarebbero fonte di una disciplina penalizzante per i lavoratori titolari di contratti a termine.
Come è noto, la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto non ancora acquisito, a causa del suo mancato esercizio entro un termine perentorio stabilito dalla legge (articolo 2964 del codice civile). Il legislatore pone questo fondamentale principio a garanzia della certezza del diritto: per questo, pur essendo possibile, in alcuni casi, che la decadenza sia stabilita dal contratto collettivo (decadenza convenzionale), in linea generale la decadenza deve essere prevista dalla legge (decadenza legale).
A tal proposito, si evidenzia che l'articolo 6 della legge 604/66, così come modificato dall'articolo 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, mira ad uniformare la disciplina del licenziamento per tutte le tipologie di contratto: infatti, mentre in precedenza il termine decadenziale dei sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento era previsto soltanto con riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato, la novella legislativa lo estende anche ai contratti a termine, sia in corso di esecuzione sia già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con riguardo a questi ultimi, è opportuno considerare che, nel caso il contratto si sia già concluso, il lavoratore avrà comunque a disposizione i 60 giorni previsti dalla legge, oltre agli ulteriori giorni che decorrono dalla data di scadenza del contratto fino all'entrata in vigore della nuova legge.
Considerata la natura e gli effetti del licenziamento, che quale evento sopravvenuto produce l'interruzione del rapporto di lavoro in essere e pone il lavoratore di fronte alla scelta di proporre l'eventuale impugnativa avverso la decisione assunta dal datore di lavoro, non si rinviene alcuna discriminazione tra i lavoratori titolari di contratti a termine già scaduti e quelli titolari di contratti ancora in essere alla data di entrata in vigore della nuova legge, né, più in generale, tra i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli assunti invece a tempo indeterminato.
La ratio della legge 183/2010 è invero quella di uniformare le due tipologie di contratto agli stessi principi vigenti in materia di decadenza, che - si ribadisce - costituisce il fondamentale criterio individuato dal legislatore a garanzia della certezza del diritto e dei rapporti tra i soggetti dell'ordinamento.

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ALLEGATO 2

5-03840 Fedriga: Sicurezza del lavoro nelle aziende di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Fedriga, inerente la tematica della sicurezza sul lavoro - prima di illustrare le notizie acquisite presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - mi sembra importante ribadire che il Governo considera la salute e la sicurezza nei posti di lavoro obiettivo di fondamentale rilevanza, nella consapevolezza che qualità del lavoro e sicurezza costituiscono un binomio inscindibile ed un traguardo di civiltà per ogni Paese.
Tanto premesso tengo a precisare inoltre che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata istituita - ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) - una Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla quale sono demandate importanti competenze in materia; in seno alla predetta Commissione sono costituiti diversi Comitati Speciali preposti all'attuazione di molti dei provvedimenti di cui al citato Testo Unico tra i quali, in particolare, il cosiddetto sistema di qualificazione che persegue lo scopo di individuare - con riferimento a diversi settori - le modalità operative delle imprese sotto il peculiare profilo della salute e sicurezza sul lavoro.
Faccio inoltre presente che l'interazione, nell'ambito di uno stesso contesto di lavoro, di più realtà aziendali, tematica, posta all'attenzione nel presente atto parlamentare, costituisce ipotesi regolata, in via generale, all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008.
Tale norma, in particolare, si ispira ai principi della cooperazione tra datore di lavoro committente e impresa appaltatrice per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di quelli del coordinamento degli interventi, anche attraverso l'informazione reciproca sui rischi aziendali.
La predetta disposizione - che si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture - prevede la formalizzazione delle misure di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca in un documento aggiuntivo a quello della valutazione dei rischi aziendali, denominato Documento Unico di Valutazioni dei Rischi da Interferenze, la cui elaborazione spetta al datore di lavoro committente.
Segnalo altresì che il Governo sta per approvare - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 (2o comma), e 37 (2o comma) del decreto legislativo n. 81/2008, il documento sui contenuti e le modalità della formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere in proprio i compiti del Servizio di prevenzione e protezione, nonché quello sui contenuti e le modalità della formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori.
Da ultimo, con riferimento alla specifica situazione portata all'attenzione nel presente atto parlamentare, inerente al grave infortunio accaduto all'interno della società Eureco Holding, mi sembra opportuno precisare - sulla base dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che nessuno degli operai coinvolti nell'esplosione erano messi a disposizione da una società cooperativa, in quanto due di essi

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erano dipendenti della stessa Eureco (con contratto di lavoro del settore terziario distribuzione servizi), mentre cinque erano dipendenti della società TN.L.srl (con contratto di lavoro metalmeccanico).
Informo inoltre che - lo scorso 15 novembre - la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, al fine di chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto all'interno della predetta società, ha effettuato un sopralluogo nel corso del quale la stessa ha provveduto ad acquisire elementi informativi da parte di tutti i rappresentanti delle competenti Istituzioni.

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ALLEGATO 3

5-03841 Poli: Vicende occupazionali dei lavoratori delle società di pulizia nelle scuole del territorio toscano.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Poli, nell'atto ispettivo che passo a discutere, richiama l'attenzione sulla situazione dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, nella provincia di Lucca.
Preliminarmente faccio presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito della legge finanziaria per il 2007 corrisponde, direttamente alle scuole, le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle convenzioni e che gli obblighi retributivi con i singoli lavoratori sono in capo direttamente alle società consortili.
Per quanto riguarda la situazione relativa all'anno in corso, alle scuole sono state trasferite le risorse necessarie a consentire il pagamento di tutte le fatture emesse dai Consorzi in questione fino al mese di agosto.
Infatti, in attuazione della legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 250), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 è stata assegnata, a fronte della necessità complessiva di 370 milioni di euro per la copertura dell'intero fabbisogno annuale, la somma di 260 milioni di euro, consentendo, in tal modo, il pagamento dei contratti di pulizia dei locali scolastici per i mesi da gennaio ad agosto.
Come più volte assicurato nel corso dei frequenti incontri con le organizzazioni sindacali di categoria, il Ministero dell'istruzione è impegnato costantemente a reperire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tutte le risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti. A tal fine, il 24 settembre scorso, con una propria nota il Ministro Gelmini ha espressamente richiesto al Ministro dell'economia le risorse finanziarie occorrenti a garantire il regolare proseguimento dei servizi alle scuole fino al 31 dicembre 2010.
Segnalo, inoltre, che per quanto riguarda l'anno 2011 nel disegno di legge n. 3778 - tabella allegata all'articolo 1, comma 40 - (legge di stabilità), attualmente all'esame della Camera dei Deputati, sono previsti finanziamenti, tra l'altro, per la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.
In conclusione, faccio presente che, per il 3 dicembre 2010 è già in programma un incontro tra il Sottosegretario di Stato all'istruzione onorevole Pizza e i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Organizzazioni sindacali nell'ambito del quale verranno affrontate tutte le problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, per rispondere adeguatamente alle esigenze manifestate relative all'occupazione e alla sicurezza.

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ALLEGATO 4

5-03842 Paladini: Problematiche relative alla stabilità del sistema pensionistico INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a discutere l'interrogazione parlamentare presentata dagli Onorevoli Paladini, Porcino e Borghesi, inerente la gestione finanziaria dell'INPS.
Dai risultati del consuntivo 2009 nonché dei preventivi 2010 e 2011 emerge la positiva gestione finanziaria dell'istituto.
Il risultato finanziario di competenza del 2009 è di 5,3 miliardi.
Il risultato finanziario tendenziale per il 2010 è di 706 milioni.
Tale risultato conferma sostanzialmente l'avanzo finanziario di competenza in un esercizio quale quello del 2010 che ha già complessivamente scontato i riflessi negativi della crisi economica. Tali valutazioni tendenziali sono suffragate, oltre che dai dati di Bilancio, anche dal confronto fra la Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica (RUEF) di maggio 2010 e il più recente Documento di Programmazione economica e finanziaria (DPF) di settembre 2010, che segnalano una invarianza dei dati occupazionali, un aumento delle retribuzioni lorde per dipendenti e delle retribuzioni lorde globali pari a +0,1.
Come indicato dal Collegio Sindacale nella relazione conclusiva al bilancio di previsione assestato 2010, si evidenzia che «il peggioramento dei complessivi valori di bilancio è dovuto principalmente alla stima di minori entrate e maggiori spese nonché alla previsione di maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti contributivi per 4,1 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro relativi a crediti cartolarizzati e 2 miliardi di euro afferenti i crediti in corso».
Si rappresenta, inoltre, che nei primi dieci mesi del 2010 sono stati riscossi oltre 100 miliardi di contributi, per l'esattezza 103,4, rispetto ai 102,2 del corrispondente periodo del 2009 con un incremento percentuale pari all'1,2 per cento.
Si evidenzia, infine, che il risultato finanziario presunto per il 2011 è di 1,227 miliardi di euro.