CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3778 Governo recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011),
considerato che il provvedimento è, nel complesso, riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione); e «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», riconducibile nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,
rilevato che:
all'articolo 1, comma 11, sarebbe opportuno - considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente - prevedere un coinvolgimento delle regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, nella fissazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
l'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, dispone uno stanziamento per il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
la Corte costituzionale è peraltro intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore relativamente alle scuole non statali (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008);
l'articolo 1, comma 40, destina - al quarto periodo - una quota del fondo di cui al primo periodo al «riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali», da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;
le predette finalità, richiamate dal terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1, investono ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ed appare quindi necessario, alla luce della procedura di riparto ivi prevista, riformulare tale previsione così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 109 - che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il potere di adottare misure di contenimento

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dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea - appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali;
l'articolo 1, comma 118, prevede che le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali siano rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 20 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, è necessario riformulare la previsione che destina una quota del fondo di cui al primo periodo al «riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali»,così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;
all'articolo 1, comma 109, si preveda che il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti sia esercitato sulla base di precisi criteri, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, atti a garantire l'autonomia degli enti locali;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 11, si valuti l'opportunità - alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione e considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente - di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella fissazione degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
all'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, appare opportuno valutare il mantenimento della parte in cui si prevede uno stanziamento per il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, considerato che la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008),

NULLA OSTA

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Atto n. 281).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Atto n. 281);
visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato lo schema favorevolmente con rilievi ed osservazioni;
preso atto che con il provvedimento in esame viene ridotto a 789 il numero massimo dell'organico dirigenziale di livello non generale del Ministero, riducendo contestualmente di una unità le posizioni dirigenziali non generali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e di due unità quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione;
segnalato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, il numero di 789 unità, già fissato dal DPCM 27 luglio 2010, non corrisponde precisamente alla riduzione del 10 per cento applicata alla cifra di 875, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la cifra di 787,5, arrotondabile a 788;
tenuto comunque conto che, come evidenziato nella relazione tecnica, i risparmi di spesa derivanti dalla disposizione in esame sono da considerarsi meramente teorici, considerato l'elevato numero di vacanze (sono in servizio 600 dirigenti di livello non generale, più 25 comandati o fuori ruolo) e il regime limitativo delle assunzioni;
evidenziato che la lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 modifica una disposizione di carattere transitorio, riguardante l'articolazione degli uffici territoriali del Ministero, che rimetteva ad un decreto la determinazione di venti sedi da chiudere entro diciotto mesi; a seguito della modifica, la chiusura delle sedi diviene eventuale e viene meno l'indicazione del numero delle sedi da chiudere;
sottolineato al riguardo che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, la suddetta lettera s) modifica una disposizione di carattere transitorio, che avrebbe dovuto essere già attuata al momento dell'entrata in vigore della modifica proposta,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'esigenza di intervenire sul termine di diciotto mesi, ormai scaduto, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, su cui incide la disposizione di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1.

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ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.) ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento;
tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea,
considerato che:
il lavoro stagionale costituisce un fenomeno significativo per dimensioni e per l'incidenza crescente nelle economie degli Stati membri dell'Unione europea in quanto risponde ad una domanda reale che viene soddisfatta prevalentemente da cittadini di paesi terzi;
la necessità di un intervento legislativo UE in materia è stata da ultimo confermata nel Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 e si giustifica in relazione al fatto che la materia disciplinata dalla proposta presenta evidenti profili transnazionali, poiché la disciplina che in materia può assumere ciascuno degli Stati membri può produrre forti ricadute anche in altri Paesi;
la proposta intende appunto definire un quadro giuridico comune che risponde essenzialmente a due esigenze:
a) per un verso, stabilendo norme minime di portata generale in materia di trattamento economico, condizioni di lavoro e diritti sindacali, garantisce standard uniformi in materia di tutela dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, salvaguardandone la dignità personale, in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'UE, anche al fine di contrastarne lo sfruttamento e l'impiego «in nero» da parte di alcuni datori di lavoro, spesso con la complicità di organizzazioni criminali che gestiscono l'immigrazione illegale;
b) per altro verso, evita il rischio che la persistenza di differenze marcate tra le legislazioni degli Stati membri possa agevolare comportamenti opportunistici indirizzando i flussi immigratori verso i paesi che prevedono regimi più favorevoli o controlli alle frontiere meno rigorosi, in modo tale da minare la sicurezza del regime Schengen;
allo stesso tempo, la proposta merita apprezzamento in quanto rispetta la competenza degli Stati membri nella determinazione delle quote di immigrati da ammettere nei propri territori, in relazione alle esigenze delle rispettive economie, ferma restando la facoltà di non ammettere soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica,
rilevato che:
la durata massima di sei mesi per il permesso di soggiorno, prevista dalla proposta di direttiva, potrebbe non corrispondere

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alle peculiari necessità del sistema economico italiano, soprattutto per quanto riguarda le esigenze del settore agricolo. Al riguardo, si segnala che, proprio per tener conto delle specificità di tale comparto, la normativa nazionale vigente consente una durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non superiore a 9 mesi;
relativamente alle garanzie in materia di sicurezza sociale da riconoscere ai lavoratori, occorre considerare che in base alla normativa nazionale vigente possono accedere alle prestazioni assistenziali in condizioni di parità con i cittadini italiani gli stranieri che siano in possesso di un premesso di soggiorno di durata almeno annuale;
quanto alle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, il testo della proposta, (articolo 12, comma 2) si limita a stabilire che le stesse devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive», senza ulteriori dettagli, e in particolare senza fare esplicito riferimento alla disciplina europea già vigente in materia, con particolare riguardo alla direttiva 2009/52/CE, che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
rilevata infine l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;
delibera di riferire favorevolmente sulla proposta di regolamento con i seguenti rilievi:
1) il Governo si attivi affinché nella stesura definitiva del testo si prevedano adeguati spazi, per gli Stati membri, in sede di attuazione della relativa disciplina in modo da riconoscere la necessaria flessibilità in ragione delle peculiari caratteristiche ed esigenze di ciascun sistema produttivo. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla durata minima e al prolungamento di quella massima del permesso di lavoro stagionale in relazione alle specificità di alcuni settori, in particolare del settore agricolo, e della loro rilevanza per l'economia nazionale;
2) sempre con riferimento alla durata del permesso, si disponga affinché non vi siano penalizzazioni per i rapporti di lavoro a cavallo tra due successivi anni solari;
3) si valuti l'opportunità di dettagliare più puntualmente la disciplina relativa alle sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti (attualmente contenute nel comma 2 dell'articolo 12, dedicato alle Agevolazioni al reingresso) anche mediante esplicito richiamo alla direttiva 2009/52/CE;
4) si valutino, anche in relazione alle ricadute sulla finanza pubblica, le possibili conseguenze di un pieno allineamento delle prestazioni assistenziali da corrispondere ai lavoratori stagionali, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale vigente subordinatamente ad una durata del permesso di soggiorno almeno annuale;
5) si valuti l'opportunità di inserire, tra le fattispecie per le quali è consentito il rifiuto o la revoca del permesso, anche la minaccia alla sicurezza dello Stato al fine di prevenire il rischio di ingressi di soggetti potenzialmente pericolosi;
6) si rafforzi l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, eventualmente modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.