CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2010
399.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa in materia di «buoni lavoro».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, nell'atto ispettivo che passo a discutere, solleva l'attenzione sull'utilizzo, da parte delle società di vigilanza o appaltatrici di servizi, di buoni lavoro per le prestazioni delle manifestazioni sportive, culturali e fieristiche di cui al comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni.
Al riguardo, si osserva che il lavoro accessorio, proprio per il suo carattere occasionale, deve ritenersi vietato, in via generale, per lo svolgimento di attività svolte in regime di appalto o di somministrazione.
Infatti, come anche citato dalla circolare Inps n. 88/2009, il ricorso ai buoni di lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale senza intermediari.
Il Tar del Lazio, Sezione Seconda Ter, con ordinanza n. 7975/2010, ha condiviso tale interpretazione ribadendo che la forma di lavoro prevista dall'articolo 70 decreto legislativo n. 276/2003 è limitata al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore.
Tale principio, tuttavia, deve ritenersi derogato a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010 di modifica del decreto 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli assistenti negli impianti sportivi, e con esclusivo riferimento al circoscritto ambito di applicazione del medesimo decreto ispirato a garantire la sicurezza e la prevenzione di fenomeni distorsivi.
Con messaggio del 13 aprile 2010, l'Inps ha fornito indicazioni alle proprie Sedi consentendo la definizione di tutte le richieste di voucher presentate dalle società di vigilanza o appaltatrici di servizi delle attività di stewarding, anche quelle lasciate in sospeso, esclusivamente con riferimento al campo di applicazione di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007. In particolare l'articolo 1 del citato decreto individua quale ambito di applicazione «i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche».
Pertanto, in merito all'ambito di riferimento previsto dalla norma sull'impiego dei voucher, l'utilizzo di steward è consentito solo in tali circostanze mentre, per altre manifestazioni sportive, per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli, non è possibile estendere la deroga di cui al citato decreto ministeriale 24 febbraio 2010 per l'utilizzo dei buoni lavoro in forma di appalto di servizi.
In conclusione, appare evidente come la deroga in questione sia riservata esclusivamente alla fattispecie individuata dal decreto del Ministero dell'interno con il fine di soddisfare esigenze legate alla sicurezza. La sua introduzione, pertanto, essendo destinata ad un ambito applicativo circoscritto, non appare idonea a giustificare modalità applicative diverse da quelle previste dalla legislazione vigente.

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ALLEGATO 2

5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei «buoni lavoro».

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti, nell'atto ispettivo che passo a discutere, chiedono di conoscere i dati relativi al ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, al fine di poter verificare il regolare utilizzo di questo istituto contrattuale.
Al riguardo, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fanno presente che, a seguito dell'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dello strumento in questione, introdotto con la legislazione degli anni 2009 e 2010, il ricorso al sistema del lavoro occasionale accessorio continua ad evidenziare un andamento crescente da parte di tutte le tipologie di committenti.
Dall'elaborazione dei dati ricavati dalle procedure sulle modalità di impiego, si evidenzia che i soggetti appartenenti alle cosiddette categorie «deboli» sul mercato del lavoro, come i pensionati (ultrasessantenni) e i giovani (in gran parte studenti), continuano ad essere le categorie di prestatori più rappresentate, presentando un'incidenza percentuale sul totale di prestatori rispettivamente del 43,6 per cento e del 24,3 per cento.
L'importo medio riscosso per prestatore (rilevato a settembre 2010) risulta pari a circa 580 euro. Ciò evidenzia un ricorso al sistema dei voucher coerente con le finalità delle disposizioni normative, che pone come limite economico l'importo di 5.000 euro per anno solare per singolo committente e 3.000 euro complessivi per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
In merito alla precisazione richiesta sul riferimento a «1,6 prestazioni per prestatore», nell'ambito delle prime analisi sull'impiego del lavoro occasionale di tipo accessorio, si è ritenuto opportuno considerare l'aspetto dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste dai committenti, in quanto la natura di questa particolare tipologia di lavoro può soddisfare esigenze di utilizzi ricorrenti e multipli nel corso dell'anno.
Pertanto l'espressione «ogni prestatore ha effettuato 1,6 prestazioni», di cui al precedente atto parlamentare, indica esclusivamente la media aritmetica del numero di prestazioni svolte dai prestatori, calcolata rapportando il numero delle prestazioni ai soggetti.
Per quanto riguarda la nozione di «prestazione», con essa si intende la singola prestazione lavorativa di qualunque durata, così come comunicata dal committente preventivamente all'INAIL o all'INPS.
Infatti il committente ha l'obbligo di comunicare, seguendo le indicazioni procedurali fornite dall'INPS e dall'INAIL, il periodo (giorni, settimane) di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui si collocano le prestazioni.
Relativamente alle ulteriori richieste di chiarimento e di aggiornamento dei dati, preciso che, un'indicazione indiretta rispetto ai giorni di lavoro cui mediamente corrisponde una prestazione, possa essere rappresentata dall'importo medio netto riscosso per prestatore che - come già indicato - risulta pari a circa 580 euro.
In ordine al rapporto tra voucher acquistati dai committenti e quelli effettivamente riscossi dai prestatori, è opportuno evidenziare in via preliminare che, da un punto di vista gestionale, mentre il dato sui voucher venduti è rilevato in tempo reale, quello relativo ai

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buoni lavoro pagati ai prestatori sconta sia un fisiologico ritardo temporale, dovuto al momento dell'effettivo pagamento - che è successivo allo svolgimento della prestazione - sia un periodo temporale necessario alla rendicontazione da parte dei soggetti abilitati (Poste, tabaccherie) al pagamento dei voucher.
Premesso ciò emerge che:
per quanto riguarda i voucher cartacei, al mese di ottobre 2010 la percentuale di voucher riscossi è pari a oltre il 50 per cento di quelli emessi, sia con la procedura cartacea sia con la procedura di distribuzione presso i tabaccai abilitati;
più elevata risulta la percentuale di voucher «virtuali» telematici riscossi, rispetto a quelli consuntivati dai committenti, pari al 75 per cento.

Sotto il profilo ispettivo, segnalo che è all'esame del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di attivazione di un monitoraggio sulla specifica attività di vigilanza avente ad oggetto l'utilizzo dei voucher, in modo da poter rilevare eventuali violazioni derivanti dalla mancata comunicazione al contact center di INPS ed INAIL del nominativo del lavoratore utilizzato con prestazioni di lavoro accessorio.
L'omessa comunicazione dei nominativo porterebbe a configurare delle vere e proprie prestazioni di lavoro «nero», con la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili previste.
Per quanto riguarda la richiesta di informazioni statistico-quantitative sull'andamento degli infortuni, per il periodo agosto 2008-giugno 2010, ne risultano n. 113 di cui 70 in agricoltura.

Anno evento20082009Giugno 2010Totale
Agricoltura12471170
Altri settori 162743
Totale126338113

Mi preme segnalare, infine, che il completamento del processo di coordinamento informativo tra INPS e INAIL, in avanzato stato di definizione, consentirà attraverso informazioni analitiche sull'impiego dei voucher e la costruzione di un set di indicatori sulla correttezza dell'impiego, di effettuare un monitoraggio puntuale sul sistema del lavoro occasionale accessorio, da sottoporre all'attenzione degli organi istituzionali.
Infatti, i primi collaudi sperimentali dei servizi applicativi integrati, realizzati in cooperazione fra i servizi informatici dei due Istituti, hanno dato esito positivo.
A regime, quando sarà stato realizzato lo scambio reciproco dei dati, il committente sarà in grado di effettuare un'unica e contestuale comunicazione in materia di lavoro occasionale accessorio ad uno dei due Istituti valida sia ai fini INPS sia ai fini INAIL, coerentemente con il principio di semplificazione e con le esigenze di contenimento dei costi amministrativi.
In conclusione, faccio presente che sono a disposizione della Commissione i dati sull'andamento dei voucher fornite dall'INPS, aggiornati al mese di ottobre 2010, che forniscono informazioni sui seguenti elementi:
totale voucher venduti per regione;
voucher distinti per tipologia di attività su base regionale;
totale prestatori, da agosto 2008 ad agosto 2010, distinti per sesso e fasce di età.

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ALLEGATO 3

5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali presso un'azienda del comune di Novedrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Codurelli, con il presente atto, sollecita l'attenzione su presunte discriminazioni poste in essere dal titolare dell'azienda Badoni-Costameccanica nei confronti di un lavoratore, nella fase antecedente all'eventuale stipula del contratto di lavoro.
In particolare l'Onorevole riferisce che la mancata assunzione sarebbe da ricondurre all'iscrizione al sindacato del lavoratore, dato riferito dallo stesso durante il colloquio pre-assuntivo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fa presente quanto segue:
il caso di specie, come è noto, è disciplinato dal nostro ordinamento dall'articolo 15, primo comma, lettera a) della legge n. 300/1970, che dispone la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
il datore di lavoro ha quindi l'obbligo, già nella fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, di astenersi dal discriminare i lavoratori incorrendo, in caso contrario, in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Sulla vicenda illustrata nell'atto parlamentare, al fine di riscontrare i fatti esposti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto direttamente notizie alla Direzione Provinciale del Lavoro di Como, competente per territorio.
Al riguardo il predetto Ufficio ha comunicato che da una verifica degli atti, riconducibili alle attività di propria competenza, non risulta alcuna segnalazione e/o richiesta di intervento in materia di violazione delle norme richiamate a tutela del diritto di associazione e attività sindacale e divieto di atti discriminatori da parte del lavoratore interessato.
Infine, è il caso di ricordare che nella circostanza descritta, il medesimo lavoratore può percorrere la via dell'accertamento giudiziale dei fatti, azionando lo speciale procedimento, previsto dall'articolo 28 della legge n. 300/1970, o per il tramite delle associazioni sindacali oppure rivolgendosi direttamente al giudice del lavoro.

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ALLEGATO 4

5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Di Pietro, relativo al diritto al trattamento di reversibilità in favore dei figli superstiti, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.
L'articolo 22 della legge n. 903/1965, e successive modifiche, riconosce il trattamento pensionistico di reversibilità ai figli che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi; invece, per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni, qualora frequentino una scuola media o professionale, e a 26 anni, qualora frequentino l'Università e per tutta la durata del corso legale.
La previsione di quest'ultimo limite anagrafico è volta ad assicurare la fruizione del trattamento di reversibilità anche a colui che intraprende un percorso universitario con un certo ritardo nonché a quanti, una volta conseguita la prima laurea, decidano di iscriversi ad un'altra facoltà ovvero ad un corso di specializzazione. In tali casi, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo e comunque non oltre il compimento del 26o anno di età.
L'intento perseguito dal legislatore è dunque quello di garantire, attraverso il meccanismo della reversibilità, ai giovani rimasti orfani e che versano in stato di bisogno, il diritto - sancito dalla Costituzione - di ultimare gli studi entro un lasso di tempo ragionevole.
A questo proposito è stato rilevato dall'interrogante come nel corso degli anni si è consolidato un principio di diritto vivente in base al quale la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma ancora economicamente dipendente dal nucleo familiare di origine, è stata assimilata a quella del figlio minore.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha nel contempo escluso l'obbligo di mantenimento qualora il figlio maggiorenne versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio ovvero di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa.
In particolare, la Corte di Cassazione - con sentenza n. 4765/2002 - non ha escluso l'utilità di prevedere un limite cronologico di tollerabilità ai fini dell'accertamento dei casi di colpevole inerzia.
Tale conclusione risulta essere ulteriormente avvalorata dalla constatazione secondo cui il legislatore, lungi dal fornire una tutela generalizzata, intende favorire quei soggetti capaci e meritevoli, ai quali l'articolo 34 della Costituzione riconosce il diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi.
In conclusione la previsione di un limite anagrafico risulta essere, ancora oggi, funzionale alla necessità di ricondurre ad una ragionevole durata l'impegno solidaristico che viene posto a carico dell'intera collettività, evitando quindi che il trattamento di reversibilità - ove agganciato in termini eccessivamente generici al raggiungimento della indipendenza economica - possa trovare applicazione anche in assenza di concreti risultati di merito.