CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2010
399.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.
7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.
7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI PRESENTATORI

La X Commissione,
premesso che:
il 29 settembre la Commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la relazione Muscardini sulla proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi;
la proposta di regolamento, presentata nel 2005 e mai discussa dal Consiglio, rappresenta un primo ed importante passo per il riconoscimento del «made in», fornendo ai consumatori una corretta informazione sul paese di origine di diverse categorie di merci, dall'abbigliamento al tessile, alle calzature, alla ceramica, all'oreficeria e all'occhialeria;
l'approvazione del regolamento permetterà all'Unione europea di recuperare lo svantaggio competitivo, ponendo fine all'assenza di reciprocità, nei confronti dei suoi principali partner commerciali, Stati Uniti, Canada, Cina, India, Messico e Giappone, che impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni e di porre di conseguenza le basi per il rilancio dell'economia europea;
gli imprenditori italiani da tempo chiedono adeguati strumenti per difendersi dalla concorrenza di chi senza scrupoli immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e dannosi per la salute umana, facendoli passare come made in Italy quando in realtà non lo sono;
secondo le stime 2008 del Ministero dello sviluppo economico la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro; il 20 per cento delle attività d'impresa comunitarie presidiate da una misura comunitaria antidumping è italiano; il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale, considerato nel suo complesso - agricoltura, industria e commercio -, a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni, è stato valutato in 50 miliardi di euro l'anno;
in Italia la materia è regolata dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del made in Italy;
la citata legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei mancanti decreti, rappresenta un valido strumento di contrasto ai fenomeni di contraffazione, permettendo alle imprese di difendere e valorizzare le proprie produzioni e garantendo ai consumatori la certezza di essere correttamente informati sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

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l'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dallo sviluppo del mercato del falso perché, oltre a disporre di una struttura produttiva che ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno, ha anche una significativa quota di produzione, quella del made in Italy appunto, che risulta maggiormente esposta alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;
nel 2008 il mercato del falso in Italia ha fatturato 7 miliardi e 107 milioni di euro ed ha sottratto all'economia regolare oltre 130 mila posti di lavoro. Il settore maggiormente colpito dal fenomeno è risultato quello dell'abbigliamento e degli accessori con 2,6 miliardi di euro;
l'Italia nel triennio 2006-2008 è stato il terzo paese europeo per numero di prodotti contraffatti, con oltre 44 mila prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto vengono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina;
l'assenza di norme comunitarie, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto si che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese di origine;
secondo la proposta della Commissione, le parole «fabbricato in», insieme all'indicazione del Paese, potranno essere scritte «in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro»;
il Parlamento europeo ha emendato il testo aggiungendo la possibilità che sia utilizzata la lingua inglese sia per la dicitura «made in» che per l'indicazione del Paese d'origine;
le posizioni che l'Unione europea ha assunto in merito all'indicazione del luogo di origine e all'etichettatura rappresentano un importante segnale di cambiamento che il Governo italiano dovrebbe perseguire, in Italia e in Europa, per dare concreta attuazione alle istanze espresse dalle imprese manifatturiere per una maggiore tutela del made in Italy,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché venga quanto prima adottato il regolamento sull'indicazione del paese di origine dei prodotti importati da paesi extra-comunitari;
a dare attuazione alla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali ed in particolare all'occhialeria, all'oreficeria e al comparto del mobile.
(7-00411)
«Dal Lago, Gava, Lulli, Torazzi, Allasia, Maggioni, Vignali, Abrignani, Golfo, Lazzari, Milanato, Mistrello Destro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino».

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ALLEGATO 2

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.
7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.
7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
premesso che:
il 29 settembre la Commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la relazione Muscardini sulla proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi;
la proposta di regolamento, presentata nel 2005 e mai discussa dal Consiglio, rappresenta un primo ed importante passo per il riconoscimento del «made in», fornendo ai consumatori una corretta informazione sul paese di origine di diverse categorie di merci, dall'abbigliamento al tessile, alle calzature, alla ceramica, all'oreficeria e all'occhialeria;
l'approvazione del regolamento permetterà all'Unione europea di recuperare lo svantaggio competitivo, ponendo fine all'assenza di reciprocità, nei confronti dei suoi principali partner commerciali, Stati Uniti, Canada, Cina, India, Messico e Giappone, che impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni e di porre di conseguenza le basi per il rilancio dell'economia europea;
gli imprenditori italiani da tempo chiedono adeguati strumenti per difendersi dalla concorrenza di chi senza scrupoli immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e dannosi per la salute umana, facendoli passare come made in Italy quando in realtà non lo sono;
secondo le stime 2008 del Ministero dello sviluppo economico la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro; il 20 per cento delle attività d'impresa comunitarie presidiate da una misura comunitaria antidumping è italiano; il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale, considerato nel suo complesso - agricoltura, industria e commercio -, a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni, è stato valutato in 50 miliardi di euro l'anno;
in Italia la materia è regolata dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del made in Italy;
la citata legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei mancanti decreti, rappresenta un valido strumento di contrasto ai fenomeni di contraffazione, permettendo alle imprese di difendere e valorizzare le proprie produzioni e garantendo ai consumatori la certezza di essere correttamente informati sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

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l'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dallo sviluppo del mercato del falso perché, oltre a disporre di una struttura produttiva che ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno, ha anche una significativa quota di produzione, quella del made in Italy appunto, che risulta maggiormente esposta alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;
nel 2008 il mercato del falso in Italia ha fatturato 7 miliardi e 107 milioni di euro ed ha sottratto all'economia regolare oltre 130 mila posti di lavoro. Il settore maggiormente colpito dal fenomeno è risultato quello dell'abbigliamento e degli accessori con 2,6 miliardi di euro;
l'Italia nel triennio 2006-2008 è stato il terzo paese europeo per numero di prodotti contraffatti, con oltre 44 mila prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto vengono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina;
l'assenza di norme comunitarie, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto si che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese di origine;
secondo la proposta della Commissione, le parole «fabbricato in», insieme all'indicazione del Paese, potranno essere scritte «in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro»;
il Parlamento europeo ha emendato il testo aggiungendo la possibilità che sia utilizzata la lingua inglese sia per la dicitura «made in» che per l'indicazione del Paese d'origine;
le posizioni che l'Unione europea ha assunto in merito all'indicazione del luogo di origine e all'etichettatura rappresentano un importante segnale di cambiamento che il Governo italiano dovrebbe perseguire, in Italia e in Europa, per dare concreta attuazione alle istanze espresse dalle imprese manifatturiere per una maggiore tutela del made in Italy,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché venga quanto prima adottato il regolamento sull'indicazione del paese di origine dei prodotti importati da paesi extra-comunitari;
a confermare l'impegno a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione del decreto interministeriale attuativo della legge n. 55 del 2010, nonché a sostenere in sede comunitaria tale posizione, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali ed in particolare all'occhialeria, all'oreficeria e al comparto del mobile.
(8-00096)
«Dal Lago, Gava, Lulli, Anna Teresa Formisano, Torazzi, Allasia, Maggioni, Vignali, Abrignani, Golfo, Lazzari, Milanato, Mistrello Destro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino».