CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2010
399.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modalità per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Per l'attribuzione del seggio supplementare di cui all'articolo 3 della presente legge si procede ai sensi del presente articolo, fatte salve le proclamazioni effettuate ai sensi degli articoli 22 e 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 a seguito delle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Sono fatte salve, altresì, le graduatorie dei candidati di ciascuna lista di cui all'articolo 20, primo comma, n. 4) della legge n. 18 del 1979 ai fini dell'attribuzione dei seggi che rimangano vacanti per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato.
2. Ai soli fini dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia di cui all'articolo 3 della presente legge, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in base ai risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009, come determinati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1979, compie le seguenti operazioni:
1) applica le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, assumendo 73 come numero di seggi da attribuire e assegna il seggio supplementare alla lista che ottiene un seggio in più rispetto alla ripartizione di 72 seggi già effettuata dal medesimo Ufficio a seguito delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009;
2) per realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 luglio 2010, n. 271, attribuisce il seggio assegnato alla lista ai sensi del n. 1) nella circoscrizione in cui si è verificato il massimo scostamento in diminuzione tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione come determinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1o aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 18 dei 1979, e il numero di seggi già attribuiti alle liste;
3) proclama eletto il candidato che, nella lista e circoscrizione come individuate dai numeri 1) e 2), segue l'ultimo degli eletti nella graduatoria formata ai sensi all'articolo 20, primo comma, n. 4) della legge n. 18 del 1979, come risultante a seguito delle proclamazioni già effettuate.

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3. L'Ufficio elettorale nazionale procede alle operazioni di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.
4. 1.I relatori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979;
d) di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;
c) l'ufficio elettorale nazionale invia, quindi, attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
4. 2.Bressa, Tempestini, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), quinto periodo, della citata

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legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
4. 3.Mantini, Tassone, Adornato, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni attuative per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia).

1. L'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, secondo i risultati delle consultazioni elettorali svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009 per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, procede all'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia:
a) assegnando il seggio alla lista che ha ottenuto il più alto resto che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio;
b) attribuendo il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera a) ha ottenuto il più alto resto che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio;
c) proclamando eletto il primo dei candidati non eletti in base alla graduatoria e con le stesse modalità di cui all'articolo 20, primo comma, punto 4), della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Conseguentemente, al titolo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
4. 4.Evangelisti, Favia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché garantire un seggio alle liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici rappresentanti della minoranza di lingua tedesca o ladina della provincia di Bolzano.
4. 5.Zeller, Brugger.