CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 12 novembre 2010
397.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 NOVEMBRE 2010

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ALLEGATO 1

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020. Doc. CCXXXVI n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premesso che:
i programmi nazionali di riforma (PNR) costituiscono lo strumento chiave per l'effettiva attuazione in ciascuno Stato membro degli obiettivi e delle azioni previste dalla nuova Strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione (Europa 2020) ed assumono, pertanto, un rilievo centrale per uno stabile rilancio della crescita in Europa;
la predisposizione e la valutazione dei programmi si inserisce in un nuovo sistema di governance economica - ancora in fase di completamento - caratterizzato da meccanismi di coordinamento più stringenti non solo delle politiche di bilancio ma anche delle politiche economiche e dell'occupazione nazionali;
a seguito della crisi che ha colpito l'economia e la finanza mondiale nell'ultimo biennio e degli effetti sistemici in termini di instabilità evidenziatesi a seguito dell'emersione dalla grave situazione di indebitamento della Grecia, si è rafforzato il convincimento nelle istituzioni dell'Unione europea e nei governi degli Stati membri in ordine alla necessità di perseguire un più effettivo coordinamento ed un rafforzamento della sorveglianza delle politiche economiche in sede europea;
la nuova articolazione della procedura di sorveglianza multilaterale dei bilanci intende realizzare una più efficace integrazione tra le politiche per la crescita e l'occupazione, quelle per lo sviluppo sostenibile e quelle elaborate nel quadro del Patto di stabilità e crescita, prevedendo che, a partire dal 2011, nel mese di aprile gli Stati membri sottopongano contestualmente i programmi nazionali di riforma elaborati nell'ambito della Strategia UE 2020 e i piani di stabilità e convergenza;
in particolare, la nuova procedura di coordinamento ex ante e di sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche, definita dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 nell'ambito del c.d. «semestre europeo» - intende realizzare una più efficace integrazione tra le politiche per la crescita e l'occupazione, quelle per lo sviluppo sostenibile e i vincoli del Patto di stabilità e crescita, prevedendo che i programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia UE 2020 e i programmi di stabilità e convergenza siano elaborati, presentati e valutati contestualmente;
per un efficace applicazione, a partire dal 2011, della procedura del semestre europeo, assume particolare importanza la trasmissione alla Commissione, in via transitoria per l'anno in corso, delle bozze dei Programmi nazionali di riforma, che devono, in particolare, individuare gli scenari macroeconomici a medio termine, gli obiettivi nazionali da perseguire in conformità agli obiettivi della Strategia UE 2020, i principali ostacoli alla crescita e all'incremento dell'occupazione, nonché le fondamentali misure programmate in materia di iniziative a sostegno della crescita;
il Ministro per le politiche europee ha trasmesso il progetto di Programma

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nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 5 novembre 2010;
occorre consentire al Parlamento di potersi esprimere efficacemente sul progetto di Programma nazionale di riforma da presentare in sede europea nel mese di aprile di ogni anno;
la bozza di PNR indica anzitutto gli obiettivi nazionali ai fini dell'attuazione dei grandi obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 in materia di aumento del tasso di occupazione, spesa per ricerca sul PIL, istruzione terziaria o equivalente e abbandoni scolastici, efficienza energetica, energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas serra, nonché di riduzione delle persone a rischio di povertà;
nel progetto di Programma nazionale di riforma sono altresì indicate quattro questioni fondamentali: meridionale, fiscale, nucleare e legale;
con riferimento alla prima questione, si sottolinea che le politiche di sviluppo, oltre che concentrarsi sulla istruzione e formazione, dovranno ispirarsi a tre logiche: prevedere una cabina di regia nazionale, senza demandare gli interventi all'esclusiva competenza regionale; concentrare gli interventi sulle grandi infrastrutture di unificazione nazionale; attribuire agli interventi la forma automatica dei crediti d'imposta e, più in generale, della fiscalità di vantaggio;
con riferimento alla questione fiscale, si afferma la necessità di una riforma generale al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia, attraverso l'introduzione di norme più moderne e semplici;
riguardo la questione nucleare, partendo dalla considerazione che quasi tutti i paesi europei sono produttori di energia nucleare, si afferma la necessità di porre fine a quello che è divenuto un forte svantaggio competitivo;
quanto poi alla questione legale, si sottolinea l'esigenza di porre rimedio all'eccesso di regole che è un fattore di rallentamento dell'economia;
il documento propone un'attenta analisi dei principali ostacoli alla crescita dell'economia italiana;
in particolare, le azioni da intraprendere riguarderanno l'eliminazione degli squilibri macroeconomici, il miglioramento della competitività del Paese ed il rafforzamento del mercato dei prodotti e del lavoro, mantenendo e migliorando la sostenibilità delle finanze pubbliche, nonché maggiori investimenti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, al fine di addivenire ad un incremento dei livelli di competitività;
rispetto alle questioni individuate, il documento anticipa l'adozione di misure di medio-lungo periodo, cui andranno affiancate misure di riforma di più urgente attuazione al fine di accelerare la crescita nei prossimi due o tre anni;
alcune delle misure di riforma più urgenti, indicate dal documento, sono già state assunte, quali i provvedimenti di natura più squisitamente economica come la manovra di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 e la riforma delle pensioni, che, dopo gli interventi già adottati negli ultimi anni, ha trovato un ulteriore elemento nella disciplina relativa al collegamento tra aspettativa di vita ed età pensionabile, nonché altre importanti riforme settoriali, come quella dell'istruzione superiore, della pubblica amministrazione e del relativo rapporto di impiego;
altre misure sono state già avviate, ancorché ancora non completate, tra queste, in particolare, si menzionano il processo di attuazione del federalismo fiscale, che dovrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione nella gestione delle risorse da parte dei diversi livelli di governo; il completo recepimento della direttiva europea 2006/123/CE sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno; l'introduzione della legge annuale per il

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mercato e la concorrenza, che contribuirà a rendere il mercato italiano più aperto e competitivo; l'avvio di un programma per la produzione dell'energia nucleare; il sostegno alla diffusione della banda larga;
il documento indica quindi anche le riforme che sarà necessario attuare nel breve periodo, facendo tra l'altro riferimento a quella dell'università, all'attuazione del piano triennale del lavoro adottato dal Governo nell'estate del 2010, sostenendo in particolare le misure di produttività, attraverso una revisione della contrattazione collettiva, nonché all'adozione di un programma nazionale delle ricerca, al fine di allineare l'investimento in rapporto al PIL agli obiettivi concordati con la Strategia UE 2020, anche favorendo gli investimenti da parte delle piccole e medie imprese, singole o associate;
con riferimento all'attuazione della politica regionale di sviluppo, volta ad aumentare la dotazione di servizi e infrastrutture e a migliorare la competitività dei territori, e finanziata con risorse aggiuntive di fonte comunitaria e nazionale, il documento evidenzia che, negli ultimi dieci anni, essa ha dato un apporto significativo alla Strategia europea per la crescita e l'occupazione, precisando che, nell'ultimo Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, il 71,6 per cento delle risorse è stato finalizzato all'attuazione delle priorità di Lisbona;
il patrimonio artistico e culturale del Paese rappresenta una risorsa unica che andrebbe valorizzata come fattore di sviluppo economico, attraverso l'adozione di specifiche politiche soprattutto nel settore del turismo;
il Mediterraneo può essere considerato come un passaggio cruciale della possibile evoluzione dell'economia e del modello di specializzazione produttiva del Mezzogiorno, anche in ragione del crescente peso dei Paesi dell'estremo Oriente,

impegna il Governo:

a) a trasmettere, al fine dell'espressione del relativo parere, in tempi congrui il progetto di Programma nazionale di riforma da presentare annualmente in sede europea nel mese di aprile;
b) a prevedere, nella versione definitiva del Programma nazionale di riforma, una più puntuale ed articolata definizione degli obiettivi, con l'indicazione delle misure, dei relativi tempi di attuazione e degli effetti finanziari delle riforme prospettate ed in corso di realizzazione richiamate nel documento, in linea con quanto richiesto in sede europea;
c) a valutare la possibilità di incrementare, nell'ambito del piano nazionale della ricerca, l'indicazione di misure volte al raggiungimento degli obiettivi europei relativamente alla percentuale di PIL, che dovrebbe raggiungere i 3 per cento entro il 2020, investita nella ricerca e nello sviluppo, anche adottando le opportune iniziative volte a favorire gli investimenti da parte delle piccole e medie imprese, singole ed associate;
d) ad adottare le opportune iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese, come occasione di sviluppo economico, anche prevedendo nel prossimo Programma nazionale di riforma, un riferimento alla politica per il sostegno del turismo;
e) a sviluppare ulteriormente la parte relativa all'occupazione ed alla competitività, al fine di rilanciare l'economia e di perseguire con maggiore determinazione l'obiettivo di ridurre di oltre 2 milioni il numero di poveri nel nostro Paese;
f) pur condividendo la scelta di indirizzare i fondi relativi alla politica regionale di sviluppo verso finalità compatibili con quelle di cui alla Strategia UE 2020, ad assicurare che tali risorse rivestano un carattere aggiuntivo, mantenendo le specifiche finalità, anche in vista della definizione del quadro finanziario dell'Unione europea post-2013;

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g) a specificare in modo più puntuale, nella versione definitiva del Programma nazionale di riforma, le modalità di coinvolgimento dei diversi livelli di Governo e delle diverse categorie di soggetti interessati nella definizione e nell'attuazione delle riforme indicate nel medesimo Programma;
h) ad inserire un riferimento al Mediterraneo inteso come fattore di sviluppo, attraverso la previsione di politiche volte al sostegno di una coerente specializzazione produttiva del Mezzogiorno.
(8-00095)«Toccafondi».

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

ULTERIORE EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma 25.2 - Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma 2.4 - Autotrasporto ed intermodalità apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +400.000.000;
CS: +400.000.000.
Tab. 2. 73.Il Governo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera a), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I finanziamenti disposti dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui alla delibera CIPE attuativa n. 35 del 27 maggio 2005, già prorogati per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1 della leggo 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogati per il biennio 2010-2011. Al maggior onere complessivo determinato in euro 9,490 milioni si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivo modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 1. 500. 16. Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli, Gaglione.

All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere il comma 7 di cui alla lettera b).
0. 1. 500. 180. Cesare Marini.

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 7, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
0a) destinare prioritariamente le risorse alle regioni in relazione al fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali del servizio del trasporto ferroviario, così come previsto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
0. 1. 500. 186. Cesare Marini.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera b), comma 7, terzo periodo, premettere le parole: Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
0. 1. 500. 272. Il Relatore

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: in deroga a quanto previsto con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto.
0. 1. 500. 20. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: Le regioni possono per comprovata necessità destinare parte delle risorse per le finalità del trasporto pubblico locale.
0. 1. 500. 218. Vannucci.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

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1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta finora un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1-quinquies, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
1-septies. La detrazione fiscale di cui al comma 1-quinquies è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali

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limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
1-octies. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1-quinquies a 1-septies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
7-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 7-bis.
7-quater. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-bis spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-bis sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-bis sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
7-quinquies. Nel caso in cui gli interventi di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 3-bis siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. 7-sexies. Ai commi 7-bis, 7-quater e 7-quinquies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per il 2012, 300 milioni di euro per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
0. 1. 500. 129. Tabacci.

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All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 adeguando le misure della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 7-quater.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del comma 296, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 7-ter e 7-quater, stimato in misura pari a 1.182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 7-sexies e 7-septies.
7-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
7-septies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-bis, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
0. 1. 500. 232. Lovelli, Meta, Velo, Boccia, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Ceccuzzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità, non sono considerati i contributi erogati dai comuni alle scuole dell'infanzia non statali, riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, limitatamente alle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento

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dell'offerta del servizio e comunque entro il limite massimo complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 253. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla lettera d), comma 30, aggiungere il seguente periodo: Sono altresì abrogate le disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 78, per i professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al presente comma è incrementata di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 128. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alle voci di tabella C dell'emendamento, aggiungere la seguente:

Alla tabella C, Missione (21) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma (21.2) Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985, capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721 apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;
2012:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;
2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.
0. 1. 500. 145. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

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Conseguentemente, alla lettera d), comma 30, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro con le seguenti: 1.100 milioni di euro, nonché di 800 milioni di euro;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: per la chiamata di professori di seconda fascia con le seguenti: per l'assunzione di 3.000 unità di personale e le parole le predette chiamate con le seguenti: le predette assunzioni;
c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine, per la copertura dei posti di professore, ordinario e associato, e di ricercatore a tempo indeterminato, all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono soppresse le parole: «della prima e della seconda sessione 2008», al comma 5 sono soppresse le parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2010» e all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n 31, sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 novembre 2008».
0. 1. 500. 125. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 25 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo delle organizzazioni dei produttori nel mezzogiorno, i versamenti compiuti dai soci al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, costituito nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.
0. 1. 500. 252. Laganà Fortugno.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente,
a) al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Conseguentemente, anche in ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800) e della proposta di Direttiva relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali approvata in prima lettura dal Parlamento europeo in data 20 ottobre 2010, i comuni possono, nei limiti di una spesa complessiva per l'intero comparto di 1.000 milioni di euro, escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo

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all'esercizio finanziario 2011, i pagamenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture di piccole e medie imprese per opere pubbliche eseguite, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da oltre due mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
b) sostituire il comma 66 con il seguente:
66. Al fine dell'attuazione del comma 65, il Ministro dell'interno individua, con proprio decreto, i comuni che, non avendo certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, sono autorizzati ad effettuare i pagamenti di cui al comma 65 e ad accedere al citato Fondo, stabilendo altresì modalità e criteri per il riparto.
0. 1. 500. 177. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Conseguentemente, al comma 69, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto, è autorizzata la spesa di 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
0. 1. 500. 175. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente,dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 1. 500. 182. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

1. All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2012 sono conferiti 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla presente legge.
0. 1. 500. 22. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

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All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2012 sono conferiti 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità derivanti dal comma 12-ter.
12-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
0. 1. 500. 24. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire i commi da 13 a 17 con i seguenti:
13. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa a un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale, e della decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 14 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 13, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l'efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l'utilizzo della banda 790-862 MHz. La base d'asta delle procedure di cui al presente comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi membri dell'Unione europea. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali

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pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma.

Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: da 13 a 17 con le seguenti: 13 e 14.
0. 1. 500. 99. Borghesi, Cambursano, Monai.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, in modo tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
0. 1. 500. 101. Borghesi, Cambursano, Monai.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 14 con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure a favore della ricerca afferenti a settori economici-strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro per la definizione della strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 140 milioni di euro, ovvero nella misura del 10 per cento degli introiti della gara stessa, diminuita della somma iscritta a copertura degli interventi di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici-strategici. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 500. 127. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 14 con il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro, per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro.
0. 1. 500. 124. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 18, dopo le parole: missioni di spesa di ciascun Ministero aggiungere le seguenti: con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero della salute.
0. 1. 500. 188. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 18, sostituire

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l'ultimo periodo con il seguente: Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono destinate alla reintegrazione delle risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» previste dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo di programmazione 2007-2013, in parte diversamente destinate da vari provvedimenti legislativi.
0. 1. 500. 219. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 18, sostituire le parole: al settore con le seguenti: al finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale.
0. 1. 500. 103. Monai, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «1.752 milioni di euro» con le seguenti: «1.848 milioni di euro»;
b) sostituire le parole «225 milioni» con le seguenti: «321 milioni di euro»;
c) sostituire le parole «49 milioni di euro» con le seguenti: «145 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «del 7 per cento nell'anno 2009, del 40 per cento nell'anno 2010 e del 27 per cento dall'anno 2011»;
b) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «per la parte eccedente il 7 per cento,»;
c) il comma 3 è soppresso.
0. 1. 500. 72. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 21, sostituire le parole: sono tenute a versare con le seguenti: possono versare.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 203. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
22-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
22-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
0. 1. 500. 26. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti

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di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili.
0. 1. 500. 28. Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 56. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 23, dopo le parole: di specifiche analisi del rischio di evasione e aggiungere le seguenti: formulate sulla base dei risultati dell'applicazione del cosiddetto scudo fiscale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 1. 500. 131. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sopprimere i commi 24 e 27.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 201. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
28-ter. Il decreto di cui al comma 28-bis stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.
28-quater. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che possono trasmetterle in via telematica con la firma digitale utilizzando forme di pagamento elettroniche.
28-quinquies. L'ufficio delle imposte può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere Sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
28-sexies. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto

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induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
28-septies. L'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui ai commi da 28-bis a 28-quaterdecies a condizione che il reddito complessivo accettabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
28-octies. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio una documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
28-nonies. L'ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandone comunicazione al contribuente.
28-decies. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 28-octies, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.
28-undecies. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento dette imposte iscritte a ruolo.
28-duodecies. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo l'ufficio può sempre procedere alta determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
28-terdecies. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centoottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
28-quaterdecies. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui commi da 28-bis a 28-undecies l'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta con le medesime procedure di cui citati commi da 1 a 10.
0. 1. 500. 111. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno

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o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
28-ter. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro».
0. 1. 500. 216. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, che hanno colpito i territori nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria, è disposta, tino al 30 giugno 2011, per i soggetti residenti nelle zone individuate dalle ordinanze emanate, la sospensione dell'applicazione della disciplina degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Conseguentemente dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 228. Mariani, Baretta, Tullo.

All'emendamento 1.500 del Governo,alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, che hanno colpito i territori nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria, è disposto, fino al 30 giugno 2011, il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese che risiedono nei territori interessati individuati dalle ordinanze emanate mediante la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.

Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 227. Mariani, Baretta, Tullo.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda

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di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta».
* 0. 1. 500. 29. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta».
* 0. 1. 500. 181. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 29, primo comma, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «decorsi sessanta giorni dalla notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi centocinquanta giorni dalla notifica».
** 0. 1. 500. 30. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.
All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 29, primo comma, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «decorsi sessanta giorni dalla notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi centocinquanta giorni dalla notifica».
** 0. 1. 500. 179. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
0. 1. 500. 214. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo,alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.
0. 1. 500. 215. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «importi superiori a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importi superiori a 10.000 euro».
0. 1. 500. 212. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 29, lettera b), sostituire le parole: attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) con le seguenti: attraverso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).
0. 1. 500. 132. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 30 con i seguenti:
30. La dotazione del fondo per il finanziamento ordinario dell'università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
30-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 30-ter, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
30-ter. Agli oneri di cui al comma 30-bis pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 30-quater a 30-nonies.
30-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
30-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
30-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole. «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
30-septies. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta

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di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 30-octies. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 30-octies si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
30-octies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 30-septies.
30-nonies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
0. 1. 500. 59. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Leoluca Orlando.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, sostituire il secondo periodo con il seguente: È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario.

Conseguentemente dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 155. Mazzarella.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 novembre 2008».
0. 1. 500. 130. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Per l'anno 2011 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
0. 1. 500. 126. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, è aggiunto infine il seguente periodo: Sono incrementate le risorse destinate alle Università non statali legalmente riconosciute ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243 per un importo pari a 40.000.000 di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente al comma 31, primo periodo, le parole: 100.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 60.000.000.
0. 1. 500. 77. Duilio.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis: È autorizzata l'assunzione di 2000 mila unità nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere, dall'anno 2011.
0. 1. 500. 202. Rosato, Bressa.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 31 con i seguenti:
31. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 700 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca e innovazione delle imprese.
31-bis. L'agevolazione di cui al comma 31 stabilisce il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros, innalzato al 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
31-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui

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alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 230. Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 31 con il seguente:
31. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità del comma 281 dell'articolo 1 della legge medesima. Ai fini di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente,dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 170. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500, lettera d), il comma 31 è sostituito dal seguente: Al fine di finanziare la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale del 40 per cento qualora i progetti di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e nella misura del 10 per cento negli altri casi. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta, nel limite di spesa complessivo.

Conseguentemente, al comma 47, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge

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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 1. 500. 51. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), il comma 31 è sostituito dal seguente: Al fine di finanziare la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale del 40 per cento qualora i progetti di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e nella misura del 10 per cento negli altri casi. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta, nel limite di spesa complessivo.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 1. 500. 54. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni daI 2011 al 2015.
0. 1. 500. 229. Ventura.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, sostituire le parole: "100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 172. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti

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pubblici di ricerca con le seguenti: rapportata ai costi sostenuti per attività inerenti la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009 in materia di cooperazione strategica tra università e imprese.
0. 1. 500. 105. Mura, Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Zazzera.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, al terzo periodo, sopprimere le parole: suscettibili di agevolazione, nonché sopprimere le parole: i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni e aggiungere infine le parole:, secondo priorità indicate con deliberazione propria delle commissioni parlamentari competenti.
0. 1. 500. 174. Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 31, aggiungere infine il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 31-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
0. 1. 500. 109. Messina, Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, aggiungere infine il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese come individuate dal comma 31-bis, è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, la cui base imponibile è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. La suddetta imposta è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti da apposito provvedimento regolamentare. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 31 inserire il seguente:
31-bis. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui al comma 31 accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico

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per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:
1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 1. 500. 107. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 31 inserire i seguenti:
31-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in R&I delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.
31-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:
10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros;
40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.

31-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
31-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 55. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in R&I delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.
31-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:
10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros;

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40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.
31-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
31-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
31-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
31-septies. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
31-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
31-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
31-decies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 31. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Libè.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 32 sostituire le parole:
100 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro;

b) sopprimere il comma 64.

0. 1. 500. 61. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 32, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 95 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 32 inserire il seguente:
32-bis. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a

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carattere nazionale ed internazionale è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 133. Vignali.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale è incrementato per gli anni 2011, 2012 e 2013, di 6 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Fondi da Ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: - 6.000;
CS: - 6.000;
2012:
CP: - 6.000;
CS: - 6.000;
2013:
CP: - 6.000;
CS: - 6.000.
0. 1. 500. 57. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:
32-bis. Al fine di sostenere l'istruzione scolastica i finanziamenti destinati all'assegnazione di borse di studio sono incrementati di 85 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 152. Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:
32-bis. Al fine di garantire la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 103 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 147. Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

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All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:
32-bis. La dotazione del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art 68, com. 4, lett. b, è incrementato di 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 149. Coscia, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:
32-bis. Le somme iscritte in bilancio in applicazione dell'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non impegnate entro il 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
0. 1. 500. 66. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente
32-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, dopo le parole «ai sensi», sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e».
0. 1. 500. 67. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 33, le parole: è incrementata di 750 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: è incrementata di 260 milioni di euro.

Conseguentemente alla medesima lettera d), comma 55 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole:
347,5 milioni di euro con le seguenti: 834 milioni di euro.

b) sopprimere le parole:
limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
0. 1. 500. 191. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500, lettera d), comma 33 sostituire le parole: è incrementata di 750 milioni con le seguenti: è incrementata di 650 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 45 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 360 milioni.
0. 1. 500. 189. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, d'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 33, sostituire le parole: è incrementata di 750 milioni con le seguenti: è incrementata di 740 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis: «Per le finalità di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2011».
0. 1. 500. 195. Pedoto.

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All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 33, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 800 milioni.
0. 1. 500. 73. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, lettera d), sostituire il comma 34 con il seguente:
34. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 33,5 milioni di euro per l'anno 2011. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
0. 1. 500. 199. Bressa, Amici.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 34, inserire i seguenti:
34-bis. Le disposizioni cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, concernenti le indennità operative, e le altre indennità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, il premio per la disattivazione per artificieri, le licenze ordinaria e straordinarie, l'aspettativa, le terapie salva vita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale, il diritto allo studio e alla tutela legale, il buono pasto, l'indennità di bilinguismo, l'orario di lavoro, gli asili nido, la Commissione paritetica e le norme di garanzia, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, ai colonnelli e ai generali o gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è valutato in 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
34-ter. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, i servizi esterni, i congedi e le licenze ordinaria e straordinarie, l'aspettativa, le terapie salva vita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale, il diritto allo studio, la tutela assicurativa e legale, il buono pasto, l'indennità di bilinguismo, l'orario di lavoro, gli asili nido, le indennità di operatore subacqueo, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, e le altre indennità, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è valutato in 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare fino all'importo di 6 milioni di euro.
0. 1. 500. 64. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Per le esigenze connesse alla partecipazione alle missioni internazionali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a effettuare assunzioni di personale entro il limite di spesa pari a 9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 70. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 9, comma 35, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo comma, le parole «l'articolo 52, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «l' 'articolo 52, comma 3 e l'articolo 13»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fino all'individuazione del citato contingente, le relative risorse, individuate annualmente, entro il 30 giugno, con provvedimenti del comandante generale dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del capo della polizia di Stato e del direttore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono portate in incremento dello stanziamento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. In sede di prima applicazione i citati provvedimenti sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
0. 1. 500. 68. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
34-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 906, comma 1, dopo la parola «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
b) all'articolo 1097, comma 1, lettera b), dopo la parola «maggiore» sono inserite le seguenti: «, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri»;
c) all'articolo 1053, comma 3, dopo le parole «normali e speciali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
d) all'articolo 2248, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 1229:
1) al comma 1, la lettera q) è soppressa;
2) al comma 2, lettera c), la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;
f) all'articolo 1232, comma 1, la lettera a) è soppressa;
g) all'articolo 1234:
1) al comma 1, la lettera a) è soppressa;
2) al comma 2, lettera e), la cifra «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
h) all'articolo 1236, comma 1, la lettera a) è soppressa.
34-ter. Le disposizioni di cui al comma 34-bis producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183.
0. 1. 500. 76. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2229, comma 6, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) all'articolo 2245, comma 1, le parole «dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016».
0. 1. 500. 74. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, sostituire le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 con le seguenti: è incrementata di euro 1.500 milioni per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «Per l'anno 2011 ai fini dell'attuazione nella misura del 35 per cento dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui all'articolo 19, al comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del predetto articolo 19 è destinata l'ulteriore somma di 300 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, anche in deroga per il medesimo anno 2011 al limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti ammessi a carico del predetto Fondo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 54.
0. 1. 500. 256. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «1.425 milioni di euro per l'anno 2011»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole «una quota delle risorse» con le seguenti: «una quota pari a 425 milioni di euro»;
c) al secondo periodo, sostituire le parole «può essere attribuita» con le seguenti: «è attribuita»;

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
0. 1. 500. 35. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 35, dopo le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 aggiungere le seguenti:, nonché delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 35-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.
0. 1. 500. 121. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 35, dopo le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 aggiungere le seguenti:, nonché delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 35-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del

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decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.
35-ter. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010.
0. 1. 500. 123. Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, sostituire le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 con le seguenti: è incrementata di euro 1.800 milioni per l'anno 2011.

Conseguentemente: al comma 44, dopo le parole: 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: le parole: nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del numero di 20.000 lavoratori beneficiari e;

Conseguentemente, sopprimere il comma 54;
0. 1. 500. 254. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 500. 34. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, secondo periodo, sopprimere le parole da: una quota delle risorse di cui al presente comma fino alla fine del comma.
0. 1. 500. 159. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole «di cui al presente comma» con le seguenti «di cui al citato Fondo sociale europeo»;
b) aggiungere infine le seguenti parole: «Per le esigenze di cui al precedente periodo si provvede, inoltre, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009;
b) le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b) sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno».
0. 1. 500. 116. Cambursano, Borghesi, Monai.

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All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 35, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al citato Fondo sociale europeo.
0. 1. 500. 114. Cambursano, Borghesi, Monai.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo, in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; un'ulteriore quota, previa intesa con.
0. 1. 500. 36. Delfino, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 36, sostituire le parole: con riferimento a settori produttivi o ad aree regionali, con le seguenti: con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
0. 1. 500. 118. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. I benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria sono estesi oltre il limite dei 240 giorni (360 se trattasi di lavoratori di età superiore ai 50 anni), attualmente previsti in virtù della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Inps, stipulata il 5 agosto 2009, a favore dei lavoratori della scuola inclusi negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 82 e n. 100 del 2009, e che si trovino ad aver superato il suddetto limite prima del conferimento di un incarico annuale per l'anno scolastico 2009-10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 54.
0. 1. 500. 196. Borghesi, Di Giuseppe, Zazzera.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde da ogni successiva modificazione delle normative.
8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.
0. 1. 500. 210. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004 è aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».
0. 1. 500. 206. Rossa.

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All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.
0. 1. 500. 208. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla sommatoria dei due assegni originari riferiti alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo Il del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
3-ter. Il vitalizio di cui al comma 3-bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita.. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio».
0. 1. 500. 213. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. L'articolo 11, della legge 3 agosto 2004 n. 206 è così modificato:
a) Al comma 1 dopo le parole «è instaurato ad istanza di parte» è soppresso il periodo «entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge»;
b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.
0. 1. 500. 205. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 39, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 500. 161. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell'anno 2010 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,

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n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

Conseguentemente, al comma 54, aggiungere infine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 167. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. All'articolo 9, comma 28, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere le seguenti parole: «alla somministrazione di lavoro».
39-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
0. 1. 500. 38. Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), sostituire il comma 44 con il seguente:
44. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: 5.000 lavoratori«.
Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.»
0. 1. 500. 165. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
44-bis. I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:
«12-bis. I lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici, privati e autonomi, al perfezionamento di 40 anni di contributi hanno diritto alla decorrenza della pensione dal mese successivo alla data della domanda.
12-ter. Il lavoratori e le lavoratrici che siano stati licenziati o abbiano perso il posto di lavoro per la chiusura dell'azienda ovvero per cause indipendenti dalla loro volontà, anche nel caso beneficino di ammortizzatori sociali, o comunque siano senza lavoro almeno da due anni e siano autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, hanno diritto ad accedere, a

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domanda, al trattamento pensionistico a partire dal mese successivo al compimento dei 60 anni, se donna, 65 anni, se uomo.».
44-ter. I commi da 12-quater a 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 164. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: »ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi« devono ritenersi non riferite al personale del comparto sicurezza e difesa. Analogamente il comma 2 del medesimo articolo deve ritenersi non applicabile al personale del citato comparto.»
0. 1. 500. 65. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'espressione: 31 dicembre 2006», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 31 dicembre 2010.
0. 1. 500. 69. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
44-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi dal 12-septies al 12-undecies sono abrogati.
44-ter. Per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si applicano i medesimi requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità. L'INPDAP è tenuto a liquidare la prestazione anche qualora il richiedente sia cessato dal servizio.
44-quater. I contributi versati in ogni gestione o cassa previdenziale possono essere utilizzati per costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione.
44-quinquies. La totalizzazione della contribuzione per un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo è possibile per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.

Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 162. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 45, sostituire le parole: Per l'anno 2011, con le seguenti: Per gli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente al comma 63, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.
0. 1. 500. 87. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 45, sostituire le parole: 200 milioni di euro, con le seguenti: 300 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 63, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
0. 1. 500. 88. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. All'articolo 1415, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ai decorati di medaglia d'oro al valor militare è concessa la carta di libera circolazione per l'intera rete ferroviaria nazionale. Al relativo onere, quantificato in 25.000 euro annui, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa».
0. 1. 500. 71. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508, concessa ai sordi come definiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 95, è aumentata dell'importo di euro 40,00 per dodici mensilità.
45-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
0. 1. 500. 41. De Poli, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), sopprimere il comma 46;
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere i seguenti importi:
2011: + 363.000;
2012: + 335.000;
2013: + 362.000.
0. 1. 500. 150. Vannucci.

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All'emendamento 1.500, alla lettera d), sopprimere il comma 46;
Conseguentemente, alla Tabella B, voce
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere i seguenti importi:
2011: + 363.000;
2012: + 335.000;
2013: + 362.000.
0. 1. 500. 151. Vannucci.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sostituire il comma 46 con il seguente:
«46. La dotazione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008. n. 133, è incrementata di 363 milioni di euro per l'anno 2011 con la finalità di accelerare il completamento delle opere stradali incompiute».
0. 1. 500. 176. Vannucci.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 46, sopprimere il secondo periodo:

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011."
0. 1. 500. 166. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire il comma 47 con il seguente:
47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Elenco 1

INTERVENTO 2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
300
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.130
Proroga per l'anno 2011 delle detrazioni 55 per cento in materia di efficienza energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 270
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 100
TOTALE . . .800

0. 1. 500. 257. Borghesi, Cambursano.

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All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire il comma 47 con il seguente:
47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Elenco 1

INTERVENTO 2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
300
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.130
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3;
proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
270
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 100
TOTALE . .800

0. 1. 500. 258. Cambursano, Borghesi.

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Al subemendamento 1.500 del Governo, all'articolo 1, al comma 47, al primo periodo sostituire le parole: 800 con le seguenti: 1.200.

Conseguentemente al secondo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: e per quanto attiene a 400 milioni di euro tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010.

Conseguentemente dopo il comma 84 inserire il seguente:
84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di ci al comma 9 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 259.Mariani, Baretta, Fluvi, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47 sopprimere il secondo, il quarto ed il quinto periodo, e di conseguenza alla voce dell'elenco 1 allegato Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille sostituire la parola: 100 con la parola: 150.
0. 1. 500. 260.Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47, secondo periodo, dopo le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
0. 1. 500. 261.Borghesi, Cambursano.

Pag. 82

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 47, sostituire il quinto periodo con il seguente: Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
0. 1. 500. 262.Duilio.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47, quinto periodo, sostituire le parole: con le modalità di ci al terzo periodo con le seguenti: sulla base di un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
0. 1. 500. 263.Gioacchino Alfano, Toccafondi, Marinello, Franzoso, Fallica, Ceroni.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono incrementate di 245 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sopprimere la prima voce.
0. 1. 500. 264.Rubinato, Baretta.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47 alla voce dell'elenco 1 allegato sopprimere la voce: sostegno alle scuole non statali... ed alla voce: proroga della liquidazione della quota del 5 per mille... sostituire la parola: 100 con: 345.
0. 1. 500. 265.Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 47, elenco 1, seconda voce, sostituire la cifra: 100 con la cifra: 500.

Conseguentemente, dopo il comma 84 aggiungere il seguente:
84-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
0. 1. 500. 266.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, dopo la terza voce, aggiungere la seguente: Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, con il seguente importo: 25.

Conseguentemente:
a) al medesimo elenco, ultima voce, sostituire l'importo: 375, con il seguente: 350;
b) dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:
«89. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 303, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di euro 369 milioni a decorrere dall'anno 2013.
90. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22

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dicembre 2009, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
91. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzate per le esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
92. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 5 aprile 1993 n. 103 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012»;
c) aggiungere la seguente parte consequenziale:
1) alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2) alla Tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma servizi generali formativi eccetera Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

2012:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

2013:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

3) alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.
2012:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

4) alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

Pag. 84

5) alla Tabella E aggiungere la seguente missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):

Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000.

2012:
CP: 2.000;
CS: 2.000.

6) alla Tabella E aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000;

2012:
CP: 1.000;
CS: 1.000.
0. 1. 500. 274.Il Relatore.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, terza voce, sopprimere le parole da a fronte dell'andamento fino a: utilizzate.
0. 1. 500. 271.Moroni.

All'emendamento 1.500, comma 47, elenco 1, sostituire l'ultima voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale:
- adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;
265
- stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.110

0. 1. 500. 267. Cesario.

Pag. 85

All'emendamento 1.500, comma 47, elenco 1, sostituire l'ultima voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale:
- adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
25
- interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;100
- stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.250

0. 1. 500. 268. Cesario.

All'emendamento 1.500, comma 47, elenco 1, sostituire l'ultima voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale:
- adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;
125
- stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.250

0. 1. 500. 269. Cesario.

Pag. 86

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 47, all'elenco 1, sostituire la quarta voce con le seguenti:
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 10
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1: 100
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 de 24 dicembre 2007: 265
0. 1. 500. 270.Baretta, Duilio, Vannucci, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, dopo la terza voce, aggiungere la seguente: Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, con il seguente importo: 25.

Conseguentemente:
a) al medesimo elenco, ultima voce, sostituire l'importo: 375, con il seguente: 350;
b) dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:
«89. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 303, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di euro 369 milioni a decorrere dall'anno 2013.
90. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
91. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzate per le esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
92. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 5 aprile 1993 n. 103 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012»;
c) aggiungere la seguente parte consequenziale:
1) alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa

Pag. 87

che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500

2) alla Tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma servizi generali formativi eccetera Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

2012:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

2013:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

3) alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

4) alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

5) alla Tabella E aggiungere la seguente missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):

Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000.

2012:
CP: 2.000;
CS: 2.000.

Pag. 88

6) alla Tabella E aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000;

2012:
CP: 1.000;
CS: 1.000.
0. 1. 500. 274.Il Relatore.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sostituire il comma 47 con il seguente:
47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito, per gli anni 2011 e 2012, dall'elenco 1 allegato alla presente legge. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 30.

Pag. 89

Elenco 1 sostitutivo, per gli anni 2011 e 2012, dell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (milioni di euro)

INTERVENTO 2011 2012
Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, legge n. 296/2006300  
Proroga per l'anno 2011 delle detrazioni 55% in materia di efficienza energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296200  
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti.100 100
Interventi urgenti alluvione Veneto del 31 ottobre 2010300  
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni:(53)
articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;
articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;
articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;
articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452;
articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72;
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260;
legge 31 gennaio 1994, n. 93;
legge 21 marzo 2001, n. 73;
(52)
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;(53)
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;(53)
legge 15 luglio 2003, n, 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004;(53)
113 60
Pag. 90
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;(54)
articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2;
regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787;
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.
  
TOTALE . .1.033 160

0. 1. 500. 75. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sostituire il comma 47 con il seguente:
47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito, per gli anni 2011 e 2012, dall'elenco 1 allegato alla presente legge. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 30.

Pag. 91

Elenco 1 sostitutivo, per gli anni 2011 e 2012, dell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (milioni di euro)

INTERVENTO 2011 2012
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
300  
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.130  
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti.100 100
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3;
proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
370  
Pag. 92
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità dei sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni: (53)
articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;
articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;
articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;
articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n, 452;
articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72;
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260;
legge 31 gennaio 1994, n. 93;
legge 21 marzo 2001, n. 73;(52)
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;(52)
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;(52)
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004;(52)
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;(54)
articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;

articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
113 60
articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2;
regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787;
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.
  
TOTALE . . .1.033 160

0. 1. 500. 62. Borghesi, Cambursano.

Pag. 93

All'emendamento 1.500, al comma 47, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 84 aggiungere il seguente comma:
84-bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.
0. 1. 500. 48.Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, al comma 47, al primo periodo sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.

Conseguentemente al secondo periodo dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere:, per quanto attiene a 400 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 800 milioni.

Conseguentemente al terzo periodo dopo le parole: A ciascuna finalità inserire le seguenti: comprese nell'elenco 1.

Conseguentemente dopo il comma 84 inserire il seguente:
84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui al comma 9 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 240. Mariani, Baretta, Fluvi, Lulli, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo

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Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500, al comma 47, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 64 dell'articolo 1, con il seguente:
64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto alla tabella C allegata alla presente legge alla missione «Comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», voce «legge n. 67 del 1987» è incrementato di 100 milioni di euro.
0. 1. 500. 40. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, al comma 47, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 730 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 19 inserire il seguente:
19-bis. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al quindici per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.
0. 1. 500. 94. Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), comma 47, apportare le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo sostituire le parole: «800 milioni» con: «809 milioni»;
b) al secondo periodo, infine, aggiungere le parole: «e al fine di consentire l'avvio e la realizzazione di interventi straordinari nelle aree territoriali della provincia di Parma colpite dagli eccezionali eventi alluvionali del 16 giugno 2010 per i quali è previsto uno stanziamento di 9 milioni di euro»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «A ciascuna finalità» inserire: «comprese nell'elenco 1».

Conseguentemente, dopo il comma 84, inserire il seguente:
84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C di cui al comma 9, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 251.Motta.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 47 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «805 milioni»;
b) al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nella regione Lombardia, conseguenti agli straordinari eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2010 nel Comune di Asola, previa ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri. Per i predetti interventi la quota di risorse da ripartire è pari a 5 milioni di euro»;

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c) al terzo periodo dopo le parole: «A ciascuna finalità» inserire le seguenti: «comprese nell'elenco 1».

Conseguentemente dopo il comma 84 inserire il seguente:
84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui al comma 9 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 185.Marco Carra.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , così come integrate dall'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
0. 1. 500. 146.Fallica, Terranova.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 47 sostituire le parole: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. Con le seguenti: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella sesta voce dell'elenco l'importo è maggiorato di 120 milioni di euro.
0. 1. 500. 3.Toccafondi, Lupi, Aprea, Saltamartini, Lorenzin, Vignali, Palmieri, Pagano, Germanà, Farina Coscioni, Ciccioli, Centemero, Bergamini, Garagnani, Frassinetti, Moles, Mazzoni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d) al comma 47 sostituire le parole: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. con le seguenti: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro, per le finalità indicate nella sesta voce dell'elenco l'importo non può essere inferiore a 250 milioni di euro.
0. 1. 500. 217.Toccafondi, Lupi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire il quarto periodo con il seguente: In parziale deroga alle disposizioni di cui al terzo periodo, per la finalità di cui alla prima voce l'importo può essere maggiorato, rispetto all'anno 2010, di 20 milioni di euro e per la finalità di cui alla sesta voce l'importo non può comunque essere inferiore a 245 milioni di euro.
0. 1. 500. 198.Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire il quarto periodo con il seguente: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima voce dell'elenco l'importo è maggiorato di 20 milioni di euro e per la sesta voce l'importo è maggiorato di 258 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011.
0. 1. 500. 158.De Pasquale.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire le parole: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate

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nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna con le seguenti: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro, per le finalità indicate nella sesta voce dell'elenco l'importo è maggiorato di 120 milioni di euro.
0. 1. 500. 2. Toccafondi, Lupi, Aprea, Saltamartini, Lorenzin, Vignali, Palmieri, Pagano, Germanà, Farina Coscioni, Ciccioli, Centemero, Bergamini, Garagnani, Frassinetti, Moles, Mazzoni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47 al quarto periodo, dopo le parole: indicate nella prima inserire le seguenti:, seconda.
0. 1. 500. 190.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 53, inserire il seguente:
53-bis. Al fine di consentire l'ultimazione del risanamento economico e finanziario dell'ente, il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
0. 1. 500. 163.Franzoso.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 54.

Conseguentemente sopprimere i commi da 70 a 84.
0. 1. 500. 81.Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), il comma 54 è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:
«69-bis. Per i soggetti che alle date del 31 ottobre 2010, risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 30 giugno 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
69-ter. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al comma 69-bis avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2011».
0. 1. 500. 82. Borghesi, Donadi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 54 con il seguente:
54. All'articolo 11, comma 4-bis.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.850».
0. 1. 500. 89. Borghesi, Cimadoro, Cambursano, Messina, Barbato.

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All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 54 con il seguente:
54. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo a sostegno del lavoro femminile per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 800 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 255. Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.
0. 1. 500. 169. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 54, in fine, aggiungere il seguente periodo:
L'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si applica a tutti gli enti pubblici anche economici e agli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con la conseguente esclusione dall'attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, degli Enti non ricadenti in tale fattispecie.
0. 1. 500. 17.Quartiani, Vannucci, Froner.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 54, inserire il seguente:
54-bis. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle finzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.
0. 1. 500. 237. De Micheli, Marchioni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 55, sostituire le parole: 347,5 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 834 milioni di euro per l'anno 2011.

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Conseguentemente, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
55-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
0. 1. 500. 43. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 57.
* 0. 1. 500. 45. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 57.
* 0. 1. 500. 7. Vannucci.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 57 sono inseriti i seguenti:
57-bis. Nelle regioni di cui al comma 57 possono essere istituiti, con provvedimenti regionali, organismi pubblici per l'estinzione dei debiti del servizio sanitario regionale che succedono integralmente a far data dalla loro istituzione, nella titolarità di tutti i debiti e i crediti maturati fino alla data del 31 dicembre 2010 dalle aziende sanitarie locali (AASSLL), dalle aziende ospedaliere (AAOO) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IIRCCS) operanti nel rispettivo territorio.
57-ter. Gli organismi pubblici di cui al comma 57-bis provvedono, anche sulla base degli accertamenti e dei piani di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 alla ricognizione dei debiti e dei crediti suddetti, adottando un piano di rilevazione degli stessi, e un piano di estinzione dei debiti in questione. Il piano di estinzione dei debiti è adottato entro 12 mesi dall'insediamento.
57-quater. I piani di rilevazione e i piani di estinzione sono approvati dai Commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari. I piani suddetti, che divengono esecutivi contestualmente all'approvazione, entro dieci giorni dalla stessa sono notificati ai creditori delle aziende e degli istituti: Dell'avvio delle relative procedure è altresì dato avviso, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'organismo pubblico ed anche a mezzo stampa. Si applica l'articolo 254, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
57-quinquies. Decorsi i termini previsti dall'articolo 254, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono ammesse domande per l'inserimento nel piano di rilevazione, di cui al comma 57-quater e nel successivo piano di estinzione, dei debiti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS al 31 dicembre 2010.
57-sexies. Il piano di estinzione è approvato previa valutazione della correttezza della formazione della massa passiva e della coerenza con i provvedimenti adottati in attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
57-septies. I crediti delle Aziende e degli Istituiti di cui al comma 57-bis maturati fino alla data 31 dicembre 2010, sono indicati in una separata sezione del piano di rilevazione dei debiti e dei crediti e del piano di estinzione dei debiti.
57-octies. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali istitutivi degli organismi pubblici di cui al comma 57-bis:
a) i procedimenti di cognizione, nonché i procedimenti speciali di cui al libro IV del codice procedura civile, aventi ad oggetto i debiti e i crediti di cui al comma 57-bis, nonché i procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui al comma predetto,

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pendenti in tutti i gradi di giudizio, in cui siano parti le AASSLL, le AAOO, IIRCCS ivi indicati, proseguono esclusivamente nei confronti degli organismi pubblici per l'estinzione dei debiti del servizio sanitario regionale istituiti nelle rispettive regioni e i provvedimenti in essi pronunciati non producono effetti nei confronti delle AASSLL, delle AAOO, e degli IIRCCS che ne erano parti originarie, i quali sono automaticamente estromessi dai procedimenti suddetti;
b) non possono essere intraprese o proseguite azioni, esecutive, aventi ad oggetto i debiti di cui al comma 57-bis, delle AASSLL. delle AAOO e degli IIRCCS ivi indicati;
c) le procedure esecutive pendenti, relative ai debiti di cui alla lettera b) nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte delle AASSLL, delle AAOO o degli IRCCS ovvero la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte di ufficio dal giudice con inserimento nel piano di rilevazione dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
d) i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali, relativamente ai debiti di cui al comma 57-bis, non vincolano le AASSLL, e AAOO, gli IIRCCS e i loro tesorieri, che possono disporre delle somme per i fini delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS e (e finalità di legge e le relative procedure esecutive sono dichiarate estinte dal giudice;
e) i debiti di cui al comma 57-bis, ivi compresi quelli insoluti a tale data, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
f) nei confronti dei crediti delle AASSLL, delle AAOO e degli IRCCS al 31 dicembre 2010, non sono ammessi sequestri o procedure esecutive; e procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

57-nonies. Al fine della formazione del piano di rilevazione, gli organismi pubblici di cui al comma 57-bis, in particolare:
a) acquisiscono dalle AASSLL, dalle AAOO e dagli IRCCS, ove ritenuto necessario, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti che (e prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti richiesti in pagamento sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime AASSLL, dalle AAOO o IIRCCS e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione;
b) sono autorizzati a definire transattivamente le domande inserite nei piani di rilevazione, previa acquisizione della attestazione di cui alla lettera a), nel rispetto, in particolare, dell'articolo 258, commi 3, 4, e 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) previa attestazione di cui alla lettera a), sono autorizzati a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti formatisi nei confronti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS entro il 31 dicembre 2010. Il debito risultante dall'atto di transazione è inserito nel piano di rilevazione;
d) entro quindici giorni dall'insediamento richiedono ai direttori generali delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS, o ai rispettivi commissari straordinari ove nominati, l'individuazione dei crediti al 31 dicembre 2010 connotati da certezza, liquidità ed esigibilità e di quelli alla stessa data vantati. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, i direttori generali delle Aziende e degli Istituti trasmettono la documentazione inerente alla titolarità dei diritti di credito certi, liquidi ed esigibili e inerente alla titolarità di quelli vantati, nonché la documentazione relativa ai ruoli pregressi emessi dalle Aziende o dagli Istituti e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, e quella relativa ai crediti accertati o derivanti da entrate per le sanzioni irrogate per le quali le Aziende o Istituti hanno omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge.

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57-decies. Ad avvenuta approvazione del piano di estinzione dei debiti, gli organismi pubblici a ciò deputati provvedono al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge.
57-undecies. I debiti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS previsti nei piani di rilevazione e di estinzione, di cui al comma da 57-ter sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dai trasferimenti dello Stato, degli enti o società dallo stesso partecipati, o delle Regioni, per il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Fanno eccezione i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS che sono liquidati per intero.
57-duodecies. Per le parti non espressamente disciplinate dai commi da 57-bis a 57-undecies si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali dissestati o deficitari di cui agli articoli da 248 a 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le correlate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.
0. 1. 500. 135. Barani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, inserire il seguente:
58-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, mentre, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella C missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Voce Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985 apportare le seguenti modificazioni:

2011:
CP: - 7.000;
CS: - 7.000;

2012:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.
* 0. 1. 500. 50. Ciccanti, Occhiuto, Naro.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, inserire il seguente:
58-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, mentre, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella C missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Sostegno,

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valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Voce Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985 apportare le seguenti modificazioni:

2011:
CP: - 7.000;
CS: - 7.000;

2012:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.
* 0. 1. 500. 148. Laboccetta.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, inserire il seguente:
58-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, mentre, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è autorizzata ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 84, inserire il seguente:
85. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2011, e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
0. 1. 500. 134. Vannucci.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Non sono soggetti ad ulteriori verifiche e pertanto non devono essere convocati dall'INPS gli invalidi civili affetti da patologie di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 recante «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
0. 1. 500. 200.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 59.

Conseguentemente, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
84-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
0. 1. 500. 47. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 61, con il seguente:
61. Nell'anno 2011 ai quotidiani italiani all'estero di cui al comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è rimborsato il 100 per cento della riduzione effettuata ai sensi della lettera d), dell'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
* 0. 1. 500. 58. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

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All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 61, con il seguente:
61. Nell'anno 2011 ai quotidiani italiani all'estero di cui al comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è rimborsato il 100 per cento della riduzione effettuata ai sensi della lettera d), dell'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
* 0. 1. 500. 143. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 62, inserire il seguente:
62-bis. I finanziamenti disposti dal comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui alla delibera attuativa CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, già prorogati per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogati per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 84 inserire il seguente:
84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 239. Sereni, Nicolais.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 64 con i seguenti:
64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto alla tabella C allegata alla presente legge alla missione «Comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», voce «legge n. 67 del 1987» è incrementato di 100 milioni di euro.
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, limitatamente all'anno 2011, per un importo pari a 100 milioni di euro.
0. 1. 500. 39. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 64, sostituire le parole: 60 milioni, con 150 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 136. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 64:
a) sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

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b) aggiungere in fine il seguente periodo: Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo la parola: 2009 sono aggiunte le seguenti: e 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 137. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 64, le parole: 60 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 139. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 64, aggiungere il seguente periodo: Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, dopo la parola: 2009 sono aggiunte le seguenti: e 2010.
0. 1. 500. 141. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 si applicano le disposizioni di carattere fiscale di cui ai commi da 325 a 339 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 154. De Biasi, Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2010.

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Il relativo limite di spesa è fissato in 30 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Conseguentemente dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente sono ridotte in maniera lineare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, per un importo pari a 30 milioni di euro.
0. 1. 500. 42. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Al fine di sostenere e tutelare il settore dello spettacolo il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 156. De Biasi, Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 65, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;
alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.
0. 1. 500. 52. Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 66 dell'articolo 1, aggiungere i seguenti:
66-bis. È consentita ai comuni, previo rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la cessione pro soluto, a favore della Cassa depositi e prestiti, di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della provincia e della regione di appartenenza. I costi di dette cessioni non possono superare, complessivamente, la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2011.
66-ter. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 80. Cambursano, Borghesi.

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All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 66, sostituire le parole: avendo rispettato il Patto di stabilità interno nell'ultimo triennio, con le seguenti: non avendo certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.
0. 1. 500. 178. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 66 inserire il seguente:
66-bis. Per i comuni che, con riferimento all'anno precedente, hanno riscosso le somme della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, della tariffa del servizio idrico integrato e della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, di cui rispettivamente agli articoli 238, 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in una misura inferiore all'80 per cento del totale delle somme esigibili, lo Stato provvede in via sussidiaria al pagamento dei servizi svolti dai soggetti gestori. Le somme erogate costituiscono anticipazione dei successivi trasferimenti erariali spettanti ai comuni medesimi, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
0. 1. 500. 138. Barani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 67, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2011 con le parole: 96 milioni di euro per il 2011, 66,3 milioni di euro per il 2012 e 66,3 milioni di euro per il 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 67, inserire il seguente:
67-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2011, 66,3 milioni di euro per il 2012 e 66,3 milioni di euro per il 2013.
0. 1. 500. 23. Franzoso, Marinello.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 67, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 15 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 67, inserire il seguente:
67-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare, per gli anni 2012 e 2013, per un importo pari a 15 milioni di euro.
0. 1. 500. 46. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69-bis. Al fine di tener conto degli effetti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto dal 31 ottobre 2010, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), comma 4, articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone quale causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore il non normale svolgimento delle attività di impresa, agli esercenti attività d'impresa e degli esercenti arti e professioni operanti nei territori interessati dai suddetti eventi, gli accertamenti basati sugli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2010-2011.
0. 1. 500. 84. Donadi, Borghesi, Cambursano.

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All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 74, inserire il seguente:
74-bis. Il mancato collegamento in rete degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è punito con le misure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 1. 500. 79. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, aggiungere i seguenti commi:
84-bis. Al fine di assicurare le risorse necessarie al trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature donate nonché alla tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono assegnati, con decreto del Ministero degli affari esteri, 1 milione di euro all'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo».
85. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 44. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 84 aggiungere i seguenti commi:
84-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.
84-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 1. 500. 49. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84 inserire il seguente:
84-bis. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, l'avanzo annuale viene destinato a:
a) riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativamente alla citata gestione, nei limiti del 50 per cento delle risorse annualmente originate;
b) finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle imprese artigiane, nei limiti del 50 per cento delle risorse annualmente originate, garantendo la semplicità delle procedure.

La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
0. 1. 500. 183. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:
84-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati, mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
0. 1. 500. 63. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:
84-bis. Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Sicurezza e Difesa fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.
0. 1. 500. 226. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:
84-bis. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 si interpreta nel senso che al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel triennio 2011-2013, è assicurata anche, ai sensi della normativa vigente, la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità di trasferimento e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio (straordinario e presenza qualificata) e con la maturazione di requisiti di anzianità e di merito (omogeneizzazione retributiva, assegno funzionale e incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni).
0. 1. 500. 225. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:
84-bis. L'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Al fine di tenere conto della specificità del relativo Comparto, al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le previsioni di cui all'articolo 9 comma 21».
0. 1. 500. 223. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:
84-bis
. I commi 1, 2 e 12-ter dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che il personale che accede ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità in base a una disciplina diversa rispetto a quella di cui all'articolo l, comma 6, della legge 23 agosto 2003, n. 243, non è destinatario del differimento di 12 mesi della decorrenza del trattamento di quiescenza né dell'adeguamento periodico triennale dei requisiti anagrafici occorrenti per il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio.
0. 1. 500. 221. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 5, dopo le parole: numero 8-bis aggiungere le seguenti parole: e numero 8-ter, lettera a).

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Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;
alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;
alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.
0. 1. 500. 53. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 5, dopo le parole: numero 8-bis aggiungere le seguenti parole: e numero 8-ter, lettera a).
0. 1. 500. 184. Fluvi, Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre 2010. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
Conseguentemente, è modificata la rubrica aggiungendo dopo la parola IVA le parole e di società semplici.
0. 1. 500. 168. Franzoso.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sopprimere i commi dal 2 al 6.

Conseguentemente all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera
a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;
alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;
alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente

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all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 5. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sopprimere i commi dal 2 al 6.
0. 1. 500. 204. Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente a 3,88 per cento, 5,18 per cento e 5,18 per cento.
0. 1. 500. 157. Nannicini, Calvisi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per la provincia le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari rispettivamente, a 3,5 per cento, 5,88 per cento e 5,88 per cento.
0. 1. 500. 160. Nannicini, Calvisi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2011 con le seguenti: per l'anno 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente: all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera
a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 13,1 per cento;
alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;
alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;
alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 9. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, le parole: per l'anno 2011 sono sostituite dalle seguenti: per l'anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 207. Lenzi.

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All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, sostituire le parole da: se la differenza risulta positiva fino alla fine con le seguenti: attualmente vigenti per l'anno 2011.
0. 1. 500. 249. De Micheli, Marchi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il saldo previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, può essere calcolato dagli Enti che ne hanno avuto facoltà tenendo conto delle esclusioni previste dalla legge. In tal caso, la stessa tipologia di entrate è esclusa dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2011.
* 0. 1. 500. 250. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il saldo previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, può essere calcolato dagli Enti che ne hanno avuto facoltà tenendo conto delle esclusioni previste dalla legge. In tal caso, la stessa tipologia di entrate è esclusa dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2011.
* 0. 1. 500. 93. Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In ogni caso, se il saldo definito per l'anno 2011 dal comma 6 supera 1'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008 il saldo da conseguire per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 700.000 abitanti per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008. Per i Comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento. Per le province, se il saldo definito dal comma 6 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;
b) al comma 17 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 246. Marchi, De Micheli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In ogni caso, se il saldo definito dal comma 6 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006/2008

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il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento.

Conseguentemente, l'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: sono ridotti in misura proporzionale i fondi di cui all'allegato 1.
* 0.1. 500. 91. Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In ogni caso, se il saldo definito dal comma 6 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006/2008 il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento.

Conseguentemente, l'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: sono ridotti in misura proporzionale i fondi di cui all'allegato 1.
* 0. 1. 500. 248. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In ogni caso, se il saldo definito dal comma 6 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006/2008, per le Province il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008.
0. 1. 500. 247. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17 del medesimo articolo.
* 0. 1. 500. 11. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17 del medesimo articolo.
* 0. 1. 500. 209. Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 7 dopo le parole: impegni internazionali aggiungere le seguenti: nonché tenuto conto delle spese per gli interventi necessari in materia di servizi socio assistenziali destinati ai minori.
0. 1. 500. 192. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 8 primo periodo, sopprimere

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le parole: risorse provenienti dallo stato e le relative.
0. 1. 500. 194. Miotto, Murer, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: sostenute dalle province e dai comuni inserire le seguenti: nonché le risorse proprie, di parte capitale e di parte corrente, di tali enti impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013;
b) aggiungere in fine le seguenti parole: Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al primo periodo per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il medesimo articolo 8, comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 243. Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuata ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 4 ottobre 2010 e 1o e 2 novembre 2010 come individuati dalle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, impiegate per far fronte all'emergenza calamitosa e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 8-bis.
8-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 242. Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni

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dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:
«Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzate in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al crono programma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;
alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 13. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:
«Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzate in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al

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cronoprogramma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
0. 1. 500. 211. Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sopprimere i commi 10, 13, 16, 17, 25 e 27.
0. 1. 500. 171. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Le predette riduzioni a Province e Comuni sono ripartite», sono sostituite le parole da: «secondo criteri» fino a «secondo un criterio proporzionale» con le seguenti: «dal Ministro dell'interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997. n. 244».
0. 1. 500. 197. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Analoga deroga al Patto di Stabilità si applica ai comuni della regione Veneto colpiti dall'alluvione del novembre 2010.
0. 1. 500. 193.Miotto, Murer, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Toscana individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.
16-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 236. Mariani, Ventura, Fluvi, Lulli, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Calabria individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di

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ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
16-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.
16-quater Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 234. Oliverio, Laratta, Lo Moro, Laganà Fortugno, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Liguria individuate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi del 4 ottobre 2010 e del mese di novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
16-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.
16-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 233. Tullo, Garofani, Melandri, Andrea Orlando, Rossa, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pan a 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
0. 1. 500. 238. Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 17 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 245. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese,

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Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47, ridurre in maniera proporzionale le somme stanziate per l'anno 2011 per le finalità indicate nell'elenco 1 per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 19 inserire il seguente:
«19-bis. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al quindici per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010».
0. 1. 500. 96. Cambursano, Barbato, Borghesi.

All'articolo 8, sopprimere il comma 21.
0. 1. 500. 244. De Micheli, Marchi.

All'articolo 8, al comma 29 sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: in sostituzione di.
0. 1. 500. 224. Misiani.

All'articolo 8, al comma 29 aggiungere in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010, le parole: «agli anni 2010 e successivi» sono sostituite dalle parole: «agli anni 2011 e successivi».
0. 1. 500. 222.Misiani.

All'articolo 8, al termine del comma 29 aggiungere il seguente periodo: La riduzione dei trasferimenti prevista dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010, non si applica agli enti che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno per l'anno 2010 a causa dell'esecuzione di contratti sottoscritti prima del 31 maggio 2010.
0. 1. 500. 220.Misiani.

All'articolo 8, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, dopo le parole: «dell'anno precedente.» sono aggiunte le seguenti: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga ai limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
0. 1. 500. 173.Rubinato.

All'articolo 8, dopo il comma 33 aggiungere il seguente comma:
33-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 1 comma 7 decreto-legge 93/08 ed articolo 77-bis comma 30 del decreto-legge 112/08, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1o gennaio 2011 o, se successiva, dall'entrata in vigore la norma sulla cosiddetta «cedolare secca sugli affitti», i Comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo beati a canone concertato ai sensi della legge 431/97.

Conseguentemente: all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

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2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera
a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 18.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 8, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
33-bis. Alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 comma 48 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) all'articolo 3 comma 51 le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;
c) all'articolo 3 comma 52 lettera a) le parole: «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2011».

33-ter. All'articolo 30-bis comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 percento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

33-quater. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
33-quinquies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

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33-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
33-septies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 33-quinquies del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 15.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 8, dopo il comma 33 inserire il seguente:
33-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 i proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
0. 1. 500. 98.Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 8, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
33-bis. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
0. 1. 500. 4.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 8, sostituire il comma 34 con il seguente:
34. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
0. 1. 500. 235.De Micheli, Marchi.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 4 , comma 4-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto infine il seguente periodo: «parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5 mila abitanti possono, ai soli fini del rispetto del Patto di stabilità per il 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 , n. 33».
5-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni fino a 30 mila abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
5-quater. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «dell'anno precedente» sono aggiunte le

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seguenti «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga a limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42.
b) al comma 7, sopprimere le parole da: in funzione fino a: n. 166;
c) sostituire la tabella allegata al comma 7 con la seguente:

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*).

 2011 2012 2013
Bolzano59.346.598118.693.196118.693.196
Friuli Venezia Giulia77.216.900154.433.800154.433.800
Sardegna76.689.835153.379.670153.379.670
Sicilia198.581.714397.163.428397.163.428
Trentino4.537.6529.075.3049.075.304
Trento59.346.598118.693.196118.693.196
Valle d'Aosta24.280.70348.561.40648.561.406
Totale RSS500.000.0001.000.000.0001.000.000.000

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
0. 1. 500. 273.Il Relatore.

All'articolo 9 (Patto di stabilità interno delle Regioni delle Province autonome) del disegno di legge C. 3778, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 7, le parole: in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, sono soppresse.
*0. 1. 500. 110. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9 (Patto di stabilità interno delle Regioni delle Province autonome) del disegno di legge C. 3778, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 7, le parole: in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, sono soppresse.
*0. 1. 500. 90. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

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La Tabella 1) recante: Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali.

 2011 2012 2013
Bolzano59.346.598,00118.693.169,00118.693.169,00
Friuli Venezia Giulia77.216.900,00154.433.800,00154.433.800,00
Sardegna76.689.835,00153.379.670,00153.379.670,00
Sicilia198.581.714,00397.163.428,00397.163.428,00
Trentino4.537.652,009.075.304,009.075.304,00
Trento59.346.598,00118.693.196,00118.693.196,00
Valle d'Aosta24.280.703,0048.561.406,0048.461.406,00
Totale RSS500.000.000,001.000.000.000,001.000.000.000,00

**0. 1. 500. 122. Froner, Gnecchi, Bressa.

La Tabella 1) recante: Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali.

 2011 2012 2013
Bolzano59.346.598,00118.693.169,00118.693.169,00
Friuli Venezia Giulia77.216.900,00154.433.800,00154.433.800,00
Sardegna76.689.835,00153.379.670,00153.379.670,00
Sicilia198.581.714,00397.163.428,00397.163.428,00
Trentino4.537.652,009.075.304,009.075.304,00
Trento59.346.598,00118.693.196,00118.693.196,00
Valle d'Aosta24.280.703,0048.561.406,0048.461.406,00
Totale RSS500.000.000,001.000.000.000,001.000.000.000,00

**0. 1. 500. 83. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

Pag. 121

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 10 nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole:, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 1-septies per le province ed i comuni della Regione risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata.
***0. 1. 500. 113. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 10 nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole:
, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 1-septies per le province ed i comuni della Regione risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata.
***0. 1. 500. 92. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, al comma 12 sostituire le parole: le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano,.
****0. 1. 500. 112. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9, al comma 12 sostituire le parole: le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano,.
****0. 1. 500. 95. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, sopprimere il comma 15.
*****0. 1. 500. 115. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9, sopprimere il comma 15.
*****0. 1. 500. 97. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, al comma 16 sono soppresse le parole: e Province autonome nonché le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 1. 500. 119. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9, al comma 16 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 1. 500. 100. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, al comma 17 sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
*0. 1. 500. 117. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9, al comma 17 sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
*0. 1. 500. 102. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto

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previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria.
**0. 1. 500. 104. Brugger, Zeller, Bressa, Froner.

All'articolo 9, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria.
**0. 1. 500. 120. Froner, Gnecchi, Bressa.

All'articolo 9, dopo il comma, dopo il comma 26, sono aggiunti i seguenti:
26-bis
. Al fine di conseguire la razionalizzazione del quadro finanziario regionale in attuazione degli obblighi connessi al Patto di Stabilità interno, in concomitanza con l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 agosto 2009, n. 42, i Presidenti di Regione, nella qualità di Commissari ad acta, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiornano i piani di stabilizzazione finanziaria ivi previsti fino al 30 giugno 2012, conformandone le previsioni a quanto stabilito dalle disposizioni dei suddetti decreti legislativi. L'attuazione degli atti indicati nei piani è completata entro il 31 dicembre 2012.
26-ter. Le Regioni che, in coerenza con gli obiettivi del Piano di Stabilizzazione finanziaria, abbiano garantito il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 21, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere anche per l'anno 2010 alla distribuzione del salario accessorio destinato alla produttività del personale, nei limiti delle somme utilizzate nell'anno precedente.
0. 1. 500. 140. Barani.

All'emendamento 1.500 del Governo dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rapporti finanziari con la Regione autonoma Sardegna).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha modificato l'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, al fine di rendere disponibili le risorse atte a garantire il soddisfacimento del fabbisogno regionale 2011 derivante dall'entrata a regime nel 2010 del nuovo sistema finanziario della regione, le risorse ad essa spettanti in sede di riparto del Fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle Regioni a statuto speciale, iscritto nel programma 2.3 (3.5) - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate per l'anno 2011 di 500 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 37. Cicu.

All'articolo 10, sopprimere i commi 2 e 5.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 1. 500. 1. Strizzolo, Maran, Rosato.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI TAB. 2.70 E TAB. 2.71 DEL GOVERNO

All'emendamento Tab. 2.70, aggiungere:
nella parte consequenziale, alla tabella 2, missione Fondi da ripartire programma 25.2 - Fondi di riserva e speciale sostituire gli importi con i seguenti:

2011:
CP: - 104.000.000;
CS: - 104.000.000;

2012:
CP: - 104.000.000;
CS: - 104.000.000;

2013:
CP: - 104.100.000;
CS: - 104.100.000.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere le seguenti parole: Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, Missione 1 Italia in europa e nel mondo Programma 19. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese.

2011:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2012:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2013:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
0. Tab. 2. 70. 1. Lo Presti, Di Biagio, Moroni.

All'emendamento Tab. 2.70, aggiungere:
alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, Unità di voto 1.1.9 - Imposte sui generi di Monopolio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 90.000.000;
CS: - 90.000.000.

Conseguentemente, le riduzioni della Missione 25, Programma 25.2, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono sostituite dalle seguenti: Missione 25 - Fondi da ripartire - Programma 25.2 - Fondi di riserva e speciali

2011:
CP: - 184.000.000;
CS: - 184.000.000;

2012:
CP: - 184.000.000;
CS: - 184.000.000;

2013:
CP: - 199.000.000;
CS: - 199.000.000.
0. Tab. 2. 70. 2. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

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Alla tabella 2,

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1. - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2012:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2013:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente:

alla medesima tabella, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.1 - Organi costituzionali:

2013:
CP: + 15.100.000;
CS: + 15.100.000.

alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.2 - Fondi di riserva e speciali:

2011:
CP: - 94.000.000;
CS: - 94.000.000;

2012:
CP: - 94.000.000;
CS: - 94.000.000;

2013:
CP: - 109.100.000;
CS: - 109.100.000.

alla tabella 9 stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.10 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodivesità e dell'ecosistema marino:

2011:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000;

2012:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000;

2013:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000.

alla tabella 9, stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione Ricerca e innovazione, programma 2.1 - Ricerca in materia ambientale:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

Pag. 126

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministro della salute missione Ricerca e innovazione, programma 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica:

2011:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000;

2012:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000;

2013:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.
Tab. 2. 70.Il Governo.

All'emendamento Tab. 2.71, alla voce Allo stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni, aggiungere: missione 33 - fondi da ripartire - Programma 33.1 - fondi da assegnare:

2011:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2012:
CP: -;
CS: -;

2013:
CP: -;
CS: -.

Di conseguenza alla voce Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni, in corrispondenza dell'anno 2011, sostituire l'importo «-374.000.000», ovunque ricorra, con il seguente: «-424.000.000».
0. Tab. 2. 71. 1. Franzoso.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritto alla mobilità, programma 9.1. Sostegno allo sviluppo del trasporto apportare le seguenti variazioni:

2012:
CP: + 346.000.000;
CS: + 346.000.000;

2013:
CP: + 346.000.000;
CS: + 346.000.000.

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.2 - Fondi di riserva speciali apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 374.000.000;
CS: - 374.000.000;

2012:
CP: - 346.000.000;
CS: - 346.000.000;

2013:
CP: - 346.000.000;
CS: - 346.000.000.

Conseguentemente:

alla tabella 8, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti

Pag. 127

erariali compresi quelli per interventi speciali apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 344.000.000;
CS: + 344.000.000.

alla tabella 11, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Tab. 2. 71.Il Governo.

Pag. 128

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera b), comma 7, terzo periodo, premettere le parole: Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,.
0. 1. 500. 272.Il Relatore.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire il quinto periodo con il seguente: Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
0. 1. 500. 262.Duilio, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Marinello, Franzoso, Fallica, Ceroni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, terza voce, sopprimere le parole da: a fronte dell'andamento fino a utilizzate.
0. 1. 500. 271.Moroni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, dopo la terza voce, aggiungere la seguente:
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, con il seguente importo: 25.

Conseguentemente:
a) al medesimo elenco, ultima voce, sostituire l'importo: 375, con il seguente: 350
b) dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:
89. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 303, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di euro 369 milioni a decorrere dall'anno 2013.
90. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
91. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzate per le esigenze dell'istituto con ordinamento speciale

Pag. 129

di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
c) aggiungere la seguente parte consequenziale:
1) alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 500;
CS: + 500.
2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2) alla Tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma servizi generali formativi ecc. Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.
2012:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.
2013:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

3) alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 500;
CS: + 500.
2012
CP: + 1000;
CS: + 1000.

4) alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 500;
CS: + 500.
2012
CP: + 1000;
CS: + 1000.

5) alla Tabella E aggiungere la seguente missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003, articolo

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4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):
Rifinanziamento:
2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000.
2012:
CP: 2.000;
CS: 2.000.

6) alla Tabella E aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:
Rifinanziamento:
2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000;
2012:
CP: 1.000;
CS: 1.000;
0. 1. 500. 274. Il Relatore (parte ammissibile).

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 64 con il seguente:
64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere la seguente:
Alla Tabella C, missione
Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
0. 1. 500. 39.(nuova formulazione) Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 4 , comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto infine il seguente periodo: «parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5 mila abitanti possono, ai soli fini del rispetto del Patto di stabilità per il 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 , n. 33.
5-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni fino a 30 mila

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abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
5-quater. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga a limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42.
b) al comma 7, sopprimere le parole da: in funzione fino a: n. 166;
c) sostituire la tabella allegata al comma 7 con la seguente:

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*).

 2011 2012 2013
Bolzano59.346.598118.693.196118.693.196
Friuli Venezia Giulia77.216.900154.433.800154.433.800
Sardegna76.689.835153.379.670153.379.670
Sicilia198.581.714397.163.428397.163.428
Trentino4.537.6529.075.3049.075.304
Trento59.346.598118.693.196118.693.196
Valle d'Aosta24.280.70348.561.40648.561.406
Totale RSS500.000.0001.000.000.0001.000.000.000

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
0. 1. 500. 273.Il Relatore.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.;
b) sostituire il comma 7, con il seguente: L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto

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ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.;
c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientemente e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 7, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma;
d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
13. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 14 a 17 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 13, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
15. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni,

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il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.
16. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.
17. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.
18. Dall'attuazione dei commi da 13 a 17 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore

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da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
19. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
20. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni:
1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis, sono ridotte della metà»;
2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies è abrogato.

21. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1o gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010. La misura del tributo è definita

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applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
22. Le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
23. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».
24. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

25. Al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento».
26. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

27. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011. Da tale ultima data, pertanto, ogni rinvio operato, in disposizioni vigenti, alla misura delle sanzioni indicata nelle norme di cui al comma 24, anche ai fini del computo delle riduzioni della misura stessa, deve intendersi effettuato alle previsioni del medesimo comma 24.
28. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 26, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.
29. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,

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predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono inserite le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali - Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».

30. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
31. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
32. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

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33. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
34. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.
35. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità con quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 36, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 40, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
37. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione

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guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
38. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2009 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 del citato articolo 19, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
39. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.
40. Gli oneri derivanti dai commi da 36 a 39 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
42. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: 00 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: 00 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
43. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
44. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».

45. Per l'anno 2011 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.
46. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'Elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari 350 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto Elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci
48. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
49. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009». Le risorse di cui

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al presente comma sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni 2010 e 2011.
50. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

51. All'onere derivante dal comma 53, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 49 e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
52. Le disposizioni di cui ai commi da 49 a 53 entrano in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
53. A decorrere dal 1o agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
54. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «1o dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2011». Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009,

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2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.
55. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
56. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
57. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al termine del 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
58. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».
59. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
60. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

61. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 338,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

62. Le disposizioni di cui al comma 61 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.
63. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2011.
65. Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
66. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 65 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.
67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo.
68. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete Ferroviaria Italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere

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sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
69. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 68, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
70. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione di contrasto al gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché l'azione di tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 71 a 88.
71. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). - 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione è disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal

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presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

72. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

73. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
74. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del

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prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
75. All'articolo 15 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».
76. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio fino a quindici

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giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
77. A partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
78. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
79. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504». Nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».
80. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione».
81. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.
82. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.
83. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché dei princìpi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico,

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della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.
84. L'aggiornamento di cui al comma 83 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino, almeno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

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4) mantenimento per l'intera durata della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 2); in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato borsistico regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

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10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,

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tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità ed effettività della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

85. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai princìpi di cui al comma 84, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).
86. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo,

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quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;
4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli

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apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

88. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli

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apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».

89. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 303, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di euro 369 milioni a decorrere dall'anno 2013.
90. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
91. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzate per le esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni

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universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 5.
(Semplificazioni in materia di IVA).

1. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

Art. 8.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 35, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
4. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero.
5. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 5 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 5 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
7. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni

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internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.
8. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
9. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 8 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
10. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 8.
11. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
12. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 11, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
13. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
14. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione, dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6o censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

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Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
16. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.
17. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 7.
18. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.
19. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.
20. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
21. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
22. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le

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modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5, 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
23. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 22. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 29, lettera c).
24. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
25. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.
26. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.
27. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
28. Le informazioni previste dai commi 22 e 23 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da

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parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
29. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

30. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
31. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.
33. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
35. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 9.
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio

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2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 26, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
5. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 2 a 4 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

5-bis. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto infine il seguente periodo: «parimenti i

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comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5 mila abitanti possono, ai soli fini del rispetto del Patto di stabilità per il 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 , n. 33».
5-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni fino a 30 mila abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
5-quater. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga a limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42.
6. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 5.
7. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
8. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 7. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 7. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 8 per le province e i comuni

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della regione, risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Con riferimento all'esercizio 2011 il termine è fissato al 31 marzo 2011.
11. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 20.
12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 8, 9 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
14. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 21 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
15. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.
16. Ai fini dell'applicazione dei commi 14 e 15 gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANPI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti

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per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.
17. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 8 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.
18. Ai fini dell'applicazione del comma 17 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.
19. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 14 e 15 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
20. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 20. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 23, lettera c).
22. Le informazioni previste dai commi 20 e 21 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

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23. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

24. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.
25. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 10.
(Rapporti finanziari con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

1. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:
a) per le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;
b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

2. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura

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di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.

2-bis. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 2, al netto del credito vantato dalla regione nei confronti dello Stato in base al comma 1, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).
3. La regione, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.
4. A partire dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
5. La regione garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010,

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n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;
b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».

7. Le disposizioni recate dal comma 6 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla citata legge costituzionale n. 1 del 1963.
8. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della citata legge n. 42 del 2009 siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Art. 11.
(Rapporti finanziari con la regione Valle d'Aosta).

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la

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regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
5. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
6. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2011.
b) alla tabella A:
1) alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: 1.500;
2012: 1.500;
2013: 1.500.
2) alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2011: - 1.500;
2012: - 1.500;
2013: - 1.500.

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3) alla voce Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2012: - 500 milioni di euro;
2013: - 500 milioni di euro.
c) alla Tabella C:
1) alla Missione Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge 223/2006, articolo 19 comma 3 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2012:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2013:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.
2) alla Missione Ricerca e innovazione, programma: Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale , voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 282 del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000;

2012:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000;

2013:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.
3) alla Missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2012:
CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2013:
CP: + 15.500;
CS: + 15.500.
4) alla missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500;

2012:
CP: + 1000;
CS: + 1000.
5) alla missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

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2012:
CP: + 1000;
CS: + 1000.
6) alla Missione: Giovani e sport, programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della forza pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscali. Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 19.500;
CS: - 19.500;

2012:
CP: - 19.500;
CS: - 19.500;

2013:
CP: - 15.500;
CS: - 15.500.
7) alla missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.
8) missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma servizi generali formativi ecc. Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

2012:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

2013:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.
9) missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
d) alla tabella E:
1) aggiungere la seguente missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003,

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articolo 4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):
Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000.

2012:
CP: 2.000;
CS: 2.000.
2) aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000;
CS: 1.000;

2012:
CP: 1.000;
CS: 1.000;
e) aggiungere il seguente elenco:

Elenco 1
(articolo 1, comma 47) - (importi in milioni di euro)

Finalità 2011
(milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203245
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, a fronte dell'andamento dei costi delle materie prime utilizzate di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.30
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 24325
Interventi di carattere sociale:
adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;
stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
350
Totale750
Pag. 170

f) aggiungere la seguente tabella:

TABELLA 1
(articolo 9, comma 7)

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)

 2011 2012 2013
Bolzano59.346.598118.693.196118.693.196
Friuli Venezia Giulia77.216.900154.433.800154.433.800
Sardegna76.689.835153.379.670153.379.670
Sicilia198.581.714397.163.428397.163.428
Trentino4.537.6529.075.3049.075.304
Trento59.346.598118.693.196118.693.196
Valle d'Aosta24.280.70348.561.40648.561.406
Totale RSS500.000.0001.000.000.0001.000.000.000

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1.500 (nuova formulazione) Il Governo (parte ammissibile) (testo risultante dall'approvazione di subemendamenti).