CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 novembre 2010
396.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (Emendamenti C. 3778 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza e limitatamente alle disposizioni non dichiarate inammissibili nella Commissione di merito, l'emendamento 1.500 del Governo al disegno di legge C. 3778 Governo recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);
considerato che l'emendamento è nel complesso riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione); e «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», riconducibile nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che:
all'articolo 1, comma 16, sarebbe opportuno - considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente - prevedere un coinvolgimento delle regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, nella fissazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
l'articolo 1, comma 29 affida alla SOSE s.p.a. il compito, anche per l'attuazione del federalismo fiscale, di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità e affida all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni, a tal fine autorizzando, per quanto concerne la SOSE, la spesa di 5 milioni annui nel triennio 2011-2013 e, riguardo all'IFEL, un aumento dallo 0,8 all'1 per mille della percentuale del contributo ICI a favore dell'IFEL medesimo;
le disposizioni del citato comma 29, andrebbero coordinate con quelle analoghe contenute nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni standard degli enti locali (atto n. 240), adottato nell'esercizio di una delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (di cui alla legge n. 42 del 2009), sul quale sono stati espressi i pareri parlamentari e che è ora in attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;
l'articolo 1, comma 34, opportunamente prevede la possibilità di prorogare al 30 giugno 2011 il piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate al fine del concorso delle Forze armate alla vigilanza del territorio disposto dall'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009;

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la disposizione di cui all'articolo 8, comma 24 - che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il potere di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea - appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali;
l'articolo 8, comma 30, prevede che le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali siano rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 20 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 8, comma 24, si preveda che il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti sia esercitato sulla base di precisi criteri, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, atti a garantire l'autonomia degli enti locali;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 16, si valuti l'opportunità - alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione e considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente - di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella fissazione degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
all'articolo 1, comma 29, si verifichi il coordinamento delle disposizioni ivi previste con quelle analoghe contenute nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni standard degli enti locali (atto n. 240), in attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.