CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2010
395.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 25

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03727 Ferrari, Bressa e Corsini: Sulle domande di regolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Dai menzionati documenti parlamentari, si rileva, in primo luogo come il Governo abbia operato una scelta: consentire esclusivamente l'emersione del lavoro domestico irregolare per favorire il sostegno alle famiglie anche in coerenza con gli impegni presi in ambito comunitario che hanno vincolato gli Stati membri a non adottare sanatorie generalizzate (articolo 1-ter del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
Tra le specifiche condizioni ostative previste dall'articolo 1-ter, comma 13, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) rientra l'ipotesi dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, qualora, senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni (articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 - Testo unico in materia di immigrazione - comma modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94).
Sui dubbi interpretativi riguardo all'inquadramento della menzionata ipotesi tra le cause ostative alla fruizione della procedura di emersione in parola (articolo 1-ter, comma 13, lettera c) del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), il Capo della Polizia ha emanato, in data 17 marzo 2010, la nota direttiva ai Questori.
Rispetto ai dinieghi adottati, alcuni stranieri esclusi dalla procedura di emersione hanno proposto ricorso ai competenti Tribunali Amministrativi Regionali che, in modo difforme sul territorio, hanno, in alcuni casi, respinto i gravami, in altri, hanno emesso ordinanze di accoglimento o di sospensione con le quali le Questure sono state invitate ad un riesame dei provvedimenti di diniego.
A fronte del diverso orientamento espresso dai TAR aditi, tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso riconoscendo la piena legittimità del diniego della richiesta di emersione dello straniero condannato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, considerato che il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell'articolo 381 del codice di procedura penale e che, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), della legge n. 102 del 2009 (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7209 del 2010 del 29 settembre 2010; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5890/2010 del 18 agosto 2010).
La norma, così come formulata, non conferisce alle Questure alcun margine di discrezionalità nella valutazione dell'istanza, né tanto meno conferisce l'obbligo di adottare il provvedimento di diniego previa verifica della sussistenza, o meno, di elementi attinenti alla pericolosità dello straniero.
Sulla proposta degli interroganti circa il rilascio di un permesso di soggiorno per «attesa di occupazione» in favore di coloro che hanno presentato domanda di emersione purché non si ravvisino cause ostative - come è noto, la procedura di emersione del lavoro domestico o di assistenza familiare «irregolare» è stata incardinata negli Sportelli Unici per l'Immigrazione,

Pag. 26

deputati alla verifica dei presupposti relativi all'attività lavorativa ed al pagamento del contributo forfettario.
L'attivazione dell'iter avviene a seguito di dichiarazione di emersione effettuata dal datore di lavoro e la procedura tende favorevolmente a concludersi con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte dei datore di lavoro e del lavoratore straniero presupposto per il successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Ciò premesso si evidenzia che, sin dalle prime applicazioni della procedura in esame, è emerso che datori di lavoro non si presentavano presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione a rendere la dichiarazione di emersione e a sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Per tale motivo, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con circolare del 29 ottobre 2009 diramata ai dipendenti Sportelli Unici e per conoscenza anche a questo Dipartimento, ha impartito precise istruzioni di carattere operativo, stabilendo il rilascio al lavoratore straniero di un permesso di soggiorno per motivo di «attesa occupazione», di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico in materia di immigrazione), nei casi in cui la rinuncia fosse dipesa da causa di forza maggiore sopravvenuta, quale, ad esempio, il decesso della persona da assistere.
Poiché il rilascio del permesso di soggiorno costituisce la fase conclusiva del procedimento di emersione - che si colloca al termine di un'attività di accertamento e riscontro dei presupposti previsti dalla legge, svolta, per i profili di competenza, dagli Sportelli Unici per l'immigrazione, dall'INPS e dalle Questure - ne discende che l'eventuale rilascio agli stranieri del permesso di soggiorno per attesa occupazione nell'ambito della procedura di emersione presuppone almeno la stipula del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro e del lavoratore straniero, oppure, in caso di indisponibilità del datore di lavoro per causa di forza maggiore sopravvenuta, la dichiarazione di emersione da parte dello Sportello Unico, con la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
Tale determinazione non è suscettibile di ulteriori deroghe, che correrebbero il rischio di alimentare fenomeni delinquenziali come quelli emersi nelle inchieste svolte dalla Magistratura a Milano, Roma, Reggio Emilia, Treviso, Verona che hanno messo in luce l'azione di articolate organizzazioni criminali dedite alla produzione di falsa documentazione finalizzata all'emersione di lavoratori stranieri.
Nella maggior parte dei casi, è stato accertato che le istanze di emersione erano presentate a nome di ignari datori di lavoro, che poi non si sono presentati all'appuntamento presso gli Sportelli Unici per la stipula del contratto di soggiorno. Inoltre, è emerso che gli stranieri indicati nella dichiarazione di emersione erano consapevoli della truffa perpetrata allo scopo di munirsi di un titolo che li abilitasse alla permanenza sul territorio nazionale.
Il fenomeno di eventuali false attestazioni volte ad ottenere illegalmente la regolarizzazione di lavoratori stranieri è attentamente monitorato da questo Dipartimento al fine di garantire, da un lato, la corretta applicazione delle procedure, dall'altro, la legittima presenza dello straniero sul territorio nazionale per i profili connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, per monitorare la situazione e vigilare su possibili illegalità, sono state istituite presso le Questure principalmente interessate dal fenomeno apposite squadre investigative.

Pag. 27

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03726 Favia e Messina: Sul livello di protezione accordato al sig. Alfio Cariati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Cariati Alfio Elmiro, è stato ammesso al piano provvisorio di protezione in data 30 luglio 2007, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - Direzione Distrettuale Antimafia, in qualità di testimone di giustizia, unitamente a Moskovtseva Anna, nata a Omsk (Russia) il 7 settembre 1973, moglie e Cariati Franco Alessandro, nato a Cosenza il 25 novembre 2002, figlio.
L'ammissione al piano provvisorio è scaturita, secondo quanto riferito dalla Procura proponente, dal contributo reso dal Cariati nell'ambito del procedimento n. 340 del 2006 (cosiddetto «Omnia»), a carico del clan Forastefano per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti: il Cariati aveva raccolto le confidenze del cugino, Cariati Franco, imprenditore di riferimento del clan Forastefano, che si era successivamente suicidato a Toronto, ove era riparato per sfuggire alle vessazioni del clan; Cariati Alfio era la persona più vicina a Franco Cariati, con il quale condivideva i segreti più intimi; dopo il suicidio di questi, il predetto ha iniziato la collaborazione con la Procura di Catanzaro, rendendo dichiarazioni riguardanti la politica finanziaria - criminale del clan Forastefano, con particolare riguardo alle attività di usura e di estorsione, indicando il cugino Franco come colui che assicurava ai Forastefano il riciclaggio dei proventi illeciti; le dichiarazioni del Cariati sono state utilizzate nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Catanzaro a carico di numerose persone.
L'articolo 16-bis della legge n. 82 del 1991 prevede che le speciali misure di protezione, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; tali soggetti sono denominati «testimoni di giustizia»; la qualifica di testimone ai fini del programma di protezione richiamata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45 non coincide con la figura processuale di testimone.
Questa Commissione ha margine di discrezionalità in ordine a differenti valutazioni allorché emergano, dall'acquisizione di elementi informativi e documentali ulteriori rispetto a quelli contenuti nella proposta originaria, profili di incompatibilità sul piano logico e sistematico con la figura di testimone di giustizia, a prescindere dalla formale veste processuale formalmente rivestita; a titolo di esempio, si indicano i casi, concretamente affrontati, di soggetti con gravissimi precedenti penali (esempio associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, eccetera), di persone con procedimenti penali in corso davanti ad autorità giudiziarie diverse da quella proponente per reati come sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, calunnia, eccetera, di familiari che mostrano conoscenza approfondita delle attività delittuose del congiunto, tale da indurre a una valutazione di intraneità degli stessi al

Pag. 28

contesto criminale, di appartenenza, anche se non vi è stata formale contestazione di reati.
In proposito, la circostanza che l'articolo 16-bis della legge n. 82 del 1991, ai fini dell'attribuzione dello status di testimone di giustizia, richieda - oltre all'indicazione qualificata della posizione processuale del soggetto - la condizione dell'insussistenza di misure di prevenzione, anche in corso di applicazione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, caratterizza il profilo dei testimoni di giustizia, nel senso che gli stessi, oltre a rivestire la posizione (processuale) indicata dalla normativa, non devono risultare interessati da un giudizio di pericolosità sociale, e pertanto, a fortiori, non devono essersi resi responsabili di condotte indicative di pericolosità sociale; in altri termini, va esclusa ai fini della qualifica di testimone di giustizia ogni contiguità con contesti criminali, da desumere caso per caso sulla base delle informazioni acquisite dalle Autorità proponenti, dalla polizia giudiziaria delegata, dal Servizio Centrale di Protezione e, se del caso, dalla lettura integrale dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione.
Pertanto, la posizione del soggetto proposto va dunque rilevata ed apprezzata non solo con riguardo alla complessiva situazione processuale (che tenga conto di tutti i procedimenti e le pendenze penali), ma in definitiva anche alla pericolosità del medesimo.
Diversamente operando, persone che si siano rese responsabili di gravi reati (che per un qualsiasi motivo non siano stati proposti, in qualità di collaboratori di giustizia, da parte della Procura competente per l'applicazione del programma speciale di protezione) o loro congiunti, che siano a conoscenza delle logiche e delle dinamiche delle associazioni criminali per una condizione di sostanziale intraineità, potrebbero trovarsi ad essere proposti ed ammessi alle misure speciali di protezione quali testimoni di giustizia, ove si avesse riguardo al solo procedimento penale nel quale sono chiamati a rendere dichiarazioni nella veste processuale di testimone o di persona informata sui fatti, con ciò sottraendosi proprio agli obblighi caratterizzanti previsti per i collaboratori di giustizia dalle norme sostanziali e procedurali.
Tra le misure di natura assistenziale previste dall'articolo 16-ter della legge n. 82 del 1991 in favore dei soli testimoni di giustizia è incluso il diritto di chiedere e ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà ubicati in località di origine.
In relazione a tale ultima previsione, nel caso di ammissione alle misure speciali di protezione in qualità di testimone di giustizia di un soggetto gravitante - ancorché indirettamente - nei circuiti criminali, in virtù di parametri di natura esclusivamente processuali e/o formali, vi è la concreta probabilità che beni immobili originariamente frutto di attività illecita - il cui possesso si sia determinato anche per cause ereditarie - siano acquisiti al Patrimonio dello Stato a titolo oneroso con corresponsione del controvalore ai soggetti danti causa, con la paradossale conseguenza di ottenere il riciclaggio dei beni ad opera ed in danno dello Stato, come ad esempio potrebbe accadere con riguardo alla richiesta di acquisizione al patrimonio dello Stato di una villa, ricevuta per successione ereditaria, da parte del figlio o della moglie di un soggetto mafioso.
Dal complesso degli elementi informativi e documentali acquisiti, emerge che il patrimonio di conoscenza da parte del Cariati in ordine alle attività illecite del clan Forastefano deriva invero dalle sue assidue frequentazioni con i soggetti indagati, avvenute anche per il tramite del cugino Franco.
Dalla misura cautelare emessa dal GIP di Catanzaro in data 2 luglio 2007 - Rg 340/06 e n. 536/06 R.GIP - si evince in sintesi che Cariati Alfio ha vissuto in prima persona situazioni che lo hanno portato a diretto contatto con personaggi di rilievo del clan (pag. 113).
Il predetto aveva assistito a vere e proprie riunioni che si tenevano quotidianamente presso l'abitazione di Forastefano

Pag. 29

Antonio, nel corso delle quali venivano rendicontati gli esiti delle attività illecite (pagg. 113 e 114).
Il Cariati ha riferito dettagli particolari in ordine ai rapporti del cugino Franco con esponenti del clan Forastefano, nonché ai prestiti ad usura ed alle modalità di pagamento delle somme; ha riferito poi di incontri ai quali aveva assistito con le persone coinvolte nelle attività illecite (pag. 688 e segg.), ha verificato personalmente la consegna di alcuni assegni provento di usura; ha dichiarato che, nei primi mesi dell'anno 2007, ogni giorno accompagnava il cugino, fermandosi per la cena presso l'abitazione di Tonino Forastefano, della quale ha descritto ogni particolare, venendo a conoscenza degli uomini più vicini a quest'ultimo, tra i quali il fiduciario, Samuele Lo Vato, nonché dei rapporti di complicità e di intermediazione negli affari illeciti (pag. 689 e segg.).
Il Cariati aveva raccolto direttamente dallo stesso Forastefano la conoscenza delle modalità di perpetrazione delle truffe, delle attività di usura e delle persone coinvolte, fornendo relativi particolari, come il numero delle utenze telefoniche in loro uso (cfr. pag. 691 e segg.), ha personalmente assistito al deposito di materiali, provento di furti e di truffe, presso un sito a sua conoscenza, il Cariati stesso ha presentato al Forastefano una persona, ai fini del recupero di un credito nei confronti di un imprenditore; nel febbraio 2007 si era recato con il cugino presso l'ufficio di Antonio Forastefano, che nella circostanza gli aveva confidato il luogo, ove veniva custodito il denaro del clan, nonché ingenti quantitativi di stupefacente, fino ad 8 kg. Oriolo Antonio, ha confermato che Cariati Alfio frequentava assiduamente il cugino e persone vicine al clan Forastefano.
L'8 ottobre del 2008 la predetta Commissione Centrale di protezione, nel deliberare l'ammissione del Cariati al programma speciale di protezione disponeva la variazione dello status da «testimone di giustizia» a «collaboratore di giustizia».
Il 30 luglio 2009, la Commissione Centrale - previo parere favorevole della D.D.A di Catanzaro - deliberava di non prorogare lo speciale programma di protezione nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, previa capitalizzazione delle misure assistenziali ed economiche (per euro 89.800,00). Nel contempo, venivano assicurate le misure dell'accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari nonché l'assistenza legale a mezzo di difensore e mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale per un periodo di anni due.
Il successivo 28 agosto 2009 il Cariati, percepita la prima quota di capitalizzazione, lasciava il domicilio protetto eleggendo domicilio in località di origine, ove veniva interessata la locale Prefettura per l'adozione delle misure ordinarie di protezione, contestualmente interessando l'U.C.I.S.
Il 2 agosto 2010 la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro avanzava richiesta di riammissione allo speciale programma di protezione nei confronti del Cariati e dei suoi più stretti congiunti, significando che il 21 maggio 2010 il Cariati aveva riferito di una telefonata minatoria ricevuta la sera del giorno precedente, e aveva riferito successivamente di essere stato seguito dal capo del clan a carico del quale aveva reso dichiarazioni accusatorie; sono stati allegati i verbali di sommarie dichiarazioni rese dal Cariati ai Carabinieri di Torano Castello e alla Squadra Mobile di Cosenza.
Al riguardo, in data 3 agosto 2010 veniva ulteriormente interessata la locale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza per l'attivazione delle misure urgenti di protezione, nelle more delle determinazioni di competenza della commissione Centrale, autorizzando l'utilizzo dei fondi ex articolo 17 della legge n. 82 del 1991.
La Direzione Nazionale Antimafia, con articolata nota del 6 settembre 2010 esprimeva parere contrario alla riammissione del Cariati ad un nuovo programma di protezione.
Con riferimento alla richiesta di parere, infatti, la Direzione Nazionale Antimafia - premesso che con delibera in data 30 luglio 2009, con il parere favorevole della D.D.A. di Catanzaro e della Direzione

Pag. 30

Nazionale Antimafia era stata accolta la richiesta di contributo straordinario a titolo definitivo formulata dal collaboratore di giustizia ai fini del reinserimento sociale, con conseguente cessazione del programma speciale di protezione - evidenziava che la citata delibera conteneva una esplicita diffida a fare rientro nella località protetta e che, peraltro, nel progetto presentato dal Cariati in occasione della richiesta di capitalizzazione, quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di stabilirsi in una località del centro Italia; contrariamente agli impegni assunti e a quanto da lui stesso affermato, Cariati ha ritenuto di fare rientro in località di origine, violando ogni regola di minima cautela avendo egli reso dichiarazioni accusatorie proprio nei confronti delle cosche che controllano quel territorio.
La Direzione Nazionale Antimafia ha richiamato quindi la nota in data 2 agosto 2010, con la quale la Procura Distrettuale di Catanzaro ha richiesto la riammissione di Cariati Alfio allo speciale programma di protezione evidenziando alcuni episodi decisamente allarmanti e indicativi della situazione di pericolo conseguente alla presenza del collaboratore nella località di origine ove operano i soggetti destinatari delle sue dichiarazioni accusatorie, e ha osservato che tale richiesta contrasta palesemente con il parere favorevole espresso l'11 giugno 2009 e ribadito il 23 giugno 2009 dalla stessa procura Distrettuale in ordine alla concessione di un contributo straordinario alla fuoriuscita del Cariati dal programma di protezione, che presuppone una preventiva valutazione in ordine all'assenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo derivante dalla collaborazione.
A tale proposito, la citata Direzione Nazionale Antimafia ha evidenziato che analoghi episodi erano stati denunciati dal Cariati sin dal luglio del 2009, in corrispondenza del suo rientro nella località di origine.
Tanto premesso, la Direzione Nazionale Antimafia ha espresso l'avviso che non sia dubitabile che gli episodi riferiti in denuncia siano indicativi di un concreto e grave pericolo per l'incolumità del collaboratore nei confronti del quale dovranno essere tempestivamente adottate adeguate misure ordinarie di protezione in sede locale, tuttavia non sussistendo le condizioni e i presupposti per la riammissione del Cariati al programma speciale di protezione, atteso che egli è fuoriuscito dal programma a seguito di una sua esplicita richiesta in tal senso ed ha beneficiato della capitalizzazione. L'attuale situazione di pericolo è conseguenza del volontario comportamento assunto dal collaboratore, che ha violato una delle regole fondamentali per garantire la sicurezza allontanandosi dalla località protetta e facendo rientro in Calabria, sicché ha contribuito - con la sua condotta - a creare l'attuale situazione di pericolo denunciata.
La revoca delle speciali misure di protezione, infatti, non significa affatto il venir meno di ogni misura di protezione, ma l'estromissione da un sistema speciale di protezione che prevede specifici benefici e misure assistenziali a fianco delle misure di tutela vere e proprie, e l'ingresso nel sistema della tutela ordinaria. Pertanto, la Commissione espressamente valuta i rischi per l'incolumità delle persone nei cui confronti viene disposta la revoca delle misure speciali di protezione o la non ammissione ad esse, che si tratti del titolare o dei suoi congiunti.
Sul punto, quindi, si evidenzia che le esigenze di sicurezza sono state adeguatamente considerate e sempre garantite, posto che il Cariati ed i suoi congiunti non sono abbandonati alla mercé della criminalità, ma - nonostante le determinazioni autonomamente assunte in merito al rientro in località di origine - hanno visto sempre assicurate nei loro confronti almeno le misure ordinarie di protezione, demandate alla competente Autorità, non già quale astratta previsione riconducibile ad una procedura standardizzata, bensì quale conseguenza degli elementi informativi complessivamente assunti e di una valutazione di adeguatezza su essi fondata, effettuata dalla Commissione centrale, sul piano amministrativo, e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti, sul piano tecnico.

Pag. 31

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03728 Tassone: Sulla situazione dell'ordine pubblico a Catanzaro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nella tarda serata del 30 ottobre, personale della Questura di Catanzaro in servizio di controllo del territorio interveniva nei pressi della sede del Laboratorio Sociale «La Riscossa», sito nella città, a seguito della segnalazione di una rissa fra giovani.
Sul posto, non riscontrava nulla. Da accertamenti effettuati all'ospedale «Pugliese», emergeva che un giovane appartenente al Laboratorio Sociale - aveva fatto ricorso alle cure mediche per una ferita da arma da taglio nella zona dorsale, con ricovero e prognosi di 30 giorni.
Veniva altresì accertato che un altro giovane, appartenente alla formazione «Alternativa popolare», nella stessa serata si era recato in ospedale, dove gli erano state diagnosticate fratture plurime dell'ulna del braccio destro, piccole ferite lacero-contuse all'avambraccio e contusioni varie, con prognosi di 15 giorni.
Quest'ultimo dichiarava ai sanitari di aver riportato lesioni a causa di una caduta accidentale, ma questa versione era inverosimile e con più probabilità ricollegabile alla rissa, anche in considerazione della militanza del soggetto nell'ambito dell'estremismo politico.
Il giovane veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia, ove si trova ancora degente, anche per effetto di gravi complicanze intervenute.
L'attività investigativa, posta in essere nell'immediatezza dei fatti dalla Questura di Catanzaro, veniva resa difficile della scarsa collaborazione dei soggetti presenti agli scontri o, comunque, in grado di fornire elementi utili all'esatta ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.
Un ulteriore episodio si verificava nella tarda serata del 3 novembre nei pressi dell'ospedale, veniva aggredito altro giovane, appartenente al suddetto Laboratorio Sociale, il quale si era recato a far visita all'amico lì ricoverato.
Anche quest'ultimo soggetto, già presente all'aggressione del 30 ottobre scorso, non forniva concreti elementi di interesse che consentissero di pervenire all'identificazione degli autori del pestaggio.
Nonostante la reticenza manifestata verso gli investigatori, le indagini proseguono a pieno ritmo, nella prospettiva dell'individuazione di condotte penalmente rilevanti attribuibili ai singoli autori dei diversi episodi, riconducibili al medesimo contesto criminale.
Sul piano della prevenzione, a seguito dei fatti del 30 ottobre, sono state impartite disposizioni per sensibilizzare tutte le pattuglie delle Forze dell'Ordine impiegate nei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, al fine di riservare particolare attenzione ai luoghi di aggregazione sociale e alle sedi solitamente utilizzate dagli appartenenti alle due formazioni politiche contrapposte, per scoraggiare azioni estemporanee e violente.
In generale, le Forze di polizia dispongono e rivedono periodicamente, in sede di coordinamento tecnico, le misure per assicurare, da un lato, un più capillare controllo del territorio con priorità dei servizi di sorveglianza sugli obiettivi maggiormente esposti a rischio e, dall'altro, una più intensa attività informativa per il monitoraggio costante delle iniziative svolte dagli aderenti ai gruppi politici più estremisti.

Pag. 32

ALLEGATO 4

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1),
tenuto conto che nel documento, per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, si richiamano quattro questioni essenziali per l'Italia: «meridionale; fiscale; nucleare; legale», sulle quali vi è l'intenzione del Governo di attivare nuovi motori di sviluppo esterni all'area della spesa pubblica in deficit,
preso atto che la questione «legale» viene descritta come la necessità di superare l'eccesso di regole che attualmente frena l'economia italiana, basandosi sul principio legale fondamentale «tutto è libero, tranne ciò che è vietato», da realizzare ferme restando le leggi penali ed europee,
segnalata peraltro l'opportunità di sviluppare ulteriormente, nel testo, i contenuti che sono alla base della «questione legale», richiamando in particolare l'azione di semplificazione e razionalizzazione normativa che è stata intrapresa negli ultimi anni,
tenuto conto che, in materia di federalismo fiscale, nel documento si sottolinea come i criteri del costo e del fabbisogno standard assumeranno un ruolo chiave nel nuovo sistema di finanziamento degli enti territoriali, permettendo il superamento del principio del costo storico attualmente utilizzato,
segnalata al riguardo l'esigenza di portare avanti il percorso avviato con i primi decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, sulla base di un rapporto di collaborazione costante e reciproca tra Governo e Parlamento, che consenta a tutti i soggetti coinvolti di contribuire attivamente alla definizione del nuovo assetto del sistema di finanziamento nazionale, regionale e locale,
richiamata l'importante azione di riforma strutturale e di modernizzazione della pubblica amministrazione, intrapresa negli ultimi anni, volta ad un aumento dell'efficienza e, quindi, a generare risparmi di costo che riducono il deficit e potenzialmente il carico tributario, migliorando la sostenibilità dei conti pubblici del paese e la sua performance macroeconomica,
delibera di esprimere i seguenti rilievi:
si segnala l'opportunità di sviluppare ulteriormente, nel testo, i contenuti che sono alla base della «questione legale», inclusa tra le quattro questioni fondamentali sulle quali vi è l'intenzione del Governo di attivare nuovi motori di sviluppo, richiamando in particolare l'azione di semplificazione e razionalizzazione normativa che è stata intrapresa in Italia negli ultimi anni.

Pag. 33

ALLEGATO 5

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La Commissione Affari costituzionali,
esaminato la bozza del Programma nazionale di riforma (Doc CCXXXVI, n. 1)
Premesso che
il Governo italiano dovrà presentare in sede di UE la prima versione del proprio Programma nazionale di riforma (PNR) il prossimo 12 novembre, in ottemperanza agli impegni assunti in tale sede insieme al resto dei Paesi membri dell'Unione relativi alla nuova governance europea;
tale importante adempimento si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dall'UE per affrontare gli squilibri macroeconomici e di finanza pubblica dei Paesi membri con nuovi e più adeguati strumenti e per prevenire l'insorgere di situazioni di intervento emergenziale, come nel caso della Grecia, che hanno fortemente destabilizzato l'Unione europea durante la fase più acuta della recente crisi finanziaria internazionale;
il PNR approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 novembre e ora all'esame della Camera assume, quindi, un ruolo strategico relativamente al futuro scenario macro-economico del nostro Paese e al contributo del nostro Paese alla stabilità e alla crescita dell'area comunitaria;
Preso atto che
in via preliminare è necessario rilevare che la bozza del Programma è stata sottoposta all'esame delle Camere per un periodo di tempo assai limitato, considerando che è stata approvata il 5 novembre e deve essere presentata in via definitiva il 12 del medesimo mese, per cui il vaglio parlamentare, visti i tempi strettissimi cui il governo l'ha costretta, non consente affatto, se non per sommi capi, un'analisi approfondita e ponderata che un documento come quello in esame meriterebbe;
il PNR approvato lo scorso 5 novembre dal Consiglio dei Ministri appare inoltre del tutto provvisorio, poiché a fronte degli ambiziosi obiettivi evidenziati in più passaggi, il documento prefigura un insieme di misure per la crescita e di riforme appena accennate e, pertanto, del tutto inadeguate rispetto alle attese e alle esigenze più volte sottolineate in ambito europeo;
aggrava la situazione il fatto che il documento si limita a descrivere per sommi capi, per i profili di diretto interesse di questa Commissione, riforme il cui apporto in termini di efficienza ed efficacia sono del tutto da dimostrare, come l'attuazione e l'implementazione della legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (l. n. 15 del 2009), i cui decreti legislativi sono stati solo in parte approvati;
trattandosi di un programma, il documento dovrebbe al contrario contenere ed adeguatamente illustrare le misure che intende porre in essere, specificando e dettagliando come si intendono conseguire

Pag. 34

i risparmi illustrati nonché quali siano le modalità e le misure attraverso cui procedere all'ammodernamento complessivo della pubblica amministrazione che si pretende sia già completato quando in realtà sono stati fatti solo i primi passi;
considerato che
il testo del decreto legislativo n. 150 del 2009 richiamato nel programma e attuativo delle nuove regole in materia di trasparenza e misurazione delle pubbliche amministrazioni, sebbene contenga vari aspetti positivi, presenta delle falle gravi che rischiano di inficiare il buon esito complessivo della riforma, a maggior ragione poiché da esso, così come ritenuto nel Programma in esame, si pretende di far derivare degli incrementi sensibili del tasso di crescita di equilibrio del prodotto, pari ad almeno un quarto di punto percentuale;
delibera i seguenti rilievi:
1) l'indipendenza della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), requisito fondamentale per l'efficacia della sua azione, risulta gravemente compromessa dal fatto che la Civit ha dei legami di dipendenza dalla politica praticamente in tutte le azioni che intraprende, come, ad esempio, l'impegno di fondi pubblici ovvero la determinazione delle entità dei compensi di staff e dei commissari medesimi;
2) non è possibile non registrare lo scarsissimo impegno e commitment del Governo italiano verso la riforma del 2009, manifestatosi non soltanto nello scontro tra il dicastero dell'Economia e quello della Funzione pubblica, ma anche nell'incoerenza di numerosi provvedimenti e iniziative dell'Esecutivo - con particolare riferimento al decreto legge n. 78 del 2010 e ai tagli cd. lineari che esso contiene - rispetto allo spirito della riforma stessa che non risultano affatto conciliabili con l'enfasi particolarmente marcata sugli effetti che la riforma può conseguire che emerge dal Programma in esame;
3) tra le misure che entreranno in vigore nel 2010 vi sarà anche il così detto «Programma per la riduzione degli oneri amministrativi», al quale il Governo attribuisce l'obiettivo di contenere i medesimi di almeno il 25 per cento entro il 2012 nonostante il fatto che il testo, presentato al Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, richiama norme già vigenti o si limita ad indicare obiettivi generici della cui implementazione concreta nulla si dice e per ciò stesso non appare affatto in grado di conseguire i risultati dichiarati;
4) l'azione riformatrice della pubblica amministrazione rimane uno degli obiettivi più importanti da conseguire al fine di rendere efficiente e in grado di rispondere alle nuove sfide internazionali ed europee l'apparato burocratico di qualsiasi democrazia avanzata, una necessità ancora più importante per l'Italia, caratterizzata da un gap molto significativo fra la situazione che caratterizza il nord del paese e il Mezzogiorno; la riforma cd. Brunetta non garantisce in alcun modo che la pubblica amministrazione italiana venga effettivamente rinnovata e resa più efficiente se non viene attuata - cosa ben lungi dall'esser stata realizzata - secondo i principi di trasparenza, della valutazione indipendente, dell'allineamento alle migliori performances e del principio della rendicontazione e della pianificazione delle spese.