CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 OTTOBRE 2010

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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; si valuti altresì, per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, di riconoscere le relative funzioni alle regioni e di affidare la responsabilità per l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale ai comitati istituzionali e ai comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati.

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ALLEGATO 2

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture»;
ribadita la necessità che in sede di assegnazione delle risorse del fondo infrastrutture sia rigorosamente rispettato il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 6- quinquies del decreto legge n. 112 del 2008, in forza del quale al Mezzogiorno devono essere destinate l'85 per cento delle risorse del FAS;
considerato lo stato di grave rischio idrogeologico nel quale versano vaste aree del territorio nazionale e in particolare del Mezzogiorno;
rilevata l'esigenza che nell'ambito delle deliberazioni CIPE per la riprogrammazione della quota di residui del fondo infrastrutture siano salvaguardate tutte le risorse già assegnate con precedenti delibere CIPE al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di risanamento ambientale e di messa in sicurezza del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
nell'ambito della riprogrammazione delle risorse del fondo infrastrutture di cui allo schema di delibera in oggetto, non siano in alcun modo intaccate le risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del territorio.

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ALLEGATO 3

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE RIFORMULATA ED APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture»;
ribadita la necessità che in sede di assegnazione delle risorse del fondo infrastrutture sia rigorosamente rispettato il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 6- quinquies del decreto legge n. 112 del 2008, in forza del quale al Mezzogiorno devono essere destinate l'85 per cento delle risorse del FAS;
considerato lo stato di grave rischio idrogeologico nel quale versano vaste aree del territorio nazionale e in particolare del Mezzogiorno;
rilevata l'esigenza che nell'ambito delle deliberazioni CIPE per la riprogrammazione della quota di residui del fondo infrastrutture siano salvaguardate tutte le risorse già assegnate con precedenti delibere CIPE al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di risanamento ambientale e di messa in sicurezza del territorio, fermo restando l'impegno già assunto dal CIPE di ripristinare integralmente le risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture del Mezzogiorno;
ribadita la necessità che il governo trasmetta con tempestività gli schemi di delibera del Cipe, affinché la Commissione sia posta nelle condizioni di esprimere il prescritto parere parlamentare su deliberazioni che non risultino superate da decisioni successive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
nell'ambito della riprogrammazione delle risorse del fondo infrastrutture di cui allo schema di delibera in oggetto, non siano in alcun modo intaccate le risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del territorio.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO UDC

In relazione alla proposta di parere per l'approvazione dello schema di decreto legislativo sul recepimento della direttiva europea n. 2008/98/CE in materia di rifiuti, il gruppo UDC esprime parere favorevole al testo a condizione dell'inserimento nel dispositivo delle seguenti osservazioni:
1. in merito alle nuove disposizioni relative all'introduzione del sistema SISTRI è auspicabile la previsione di un periodo di sperimentazione in modo da permettere alle imprese, specialmente quelle piccole operanti nel settore agricolo, un adeguamento morbido al recepimento della normativa onde evitare potenziale elevato rischio di collasso dell'intero sistema produttivo; inoltre, per andare incontro alle esigenze di molte piccole imprese (soprattutto del settore agricolo) si richiede che:
a) il raggruppamento dei rifiuti per deposito temporaneo venga effettuato per i piccoli imprenditori agricoli presso la cooperativa agricola di cui sono soci (articolo 10 dello schema di decreto legislativo);
b) sia prevista la non obbligatorietà di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per quei soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti da loro stessi prodotti a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare; si demanderebbe a successive valutazioni tecniche la fissazione di un criterio quantitativo di rifiuto prodotto e/o trasportato;
c) venga modificato l'articolo 15 nella parte in cui sostituisce l'articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006 finalizzata a non far ricadere sul soggetto nella cui attività rientra la sola gestione del trasporto intermodale di rifiuti l'onere e la competenza del conferimento a terzi di rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività specifica svolta da altri soggetti;
d) sia previsto un sistema mirato a disciplinare meglio e armonizzare le disposizioni sullo svolgimento del servizio e a garantire gli operatori del trasporto, in particolare quello transfrontaliero.

2. in merito alla previsione dell'introduzione di un Piano Nazionale di Prevenzione sul sistema dei rifiuti e sulla disposizione di linee guida rispetto ai singoli piani regionali (articolo 180 del Codice Ambientale), sarebbe meglio specificare le effettive competenze da assegnare al Ministero e alle Regioni in modo tale da evitare sovrapposizioni di competenze e susseguenti inevitabili controversie;
3. di specificare meglio la nozione di rifiuto assimilato di cui all'articolo 181 del Codice Ambientale;
4. di specificare meglio la figura e i requisiti necessari e le competenze del nuovo soggetto intermediario (articolo 188 Codice Ambientale) previsto nel settore dei rifiuti ( situazione che se non ben definita potrebbe favorire l'inserimento della criminalità organizzata nel processo di gestione e smaltimento dei rifuti);
5. all'articolo 180-bis è necessario inserire alcune modifiche tese ad ampliare le categorie merceologiche cui applicare i principi del riutilizzo del prodotto e del

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recupero del relativo rifiuto (in particolare il legno e beni di consumo) nonché inserire, tra gli strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la promozione di accordi di programma in materia;
6. è fondamentale favorire la raccolta differenziata del rifiuto umido rafforzando il dettato dell'articolo 181 del Codice, così come incentivare la raccolta «monomateriale»; al medesimo articolo 181 occorre inoltre specificare che le frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata devono sottostare alle norme per il trasporto per i rifiuti nonché precisare la definizione di rifiuto «simile»;
7. all'articolo 185 occorre inserire alcune norme di interpretazione rispetto alla disciplina delle esclusioni;
8. all'articolo l88-ter, occorre chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali, nonché coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010; occorre, inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi sono esclusi dal SISTRI anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa nonostante producano discrete quantità di rifiuti, introdurre la possibilità di estendere il SISTRI anche a tali categorie; occorre altresì prevedere modalità semplificate e contributi agevolati per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
9. all'articolo 189, occorre evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti, già previste dall'articolo 258, comma 7;
10. all'articolo 190 occorre coordinare le disposizioni relative ai registri di carico e scarico con quanto previsto al comma 1, in relazione all'esclusione dagli obblighi di iscrizione, nonché all'articolo 266, comma 4, in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;
11. occorre prevedere, all'articolo 194, che i vettori stranieri che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria;
12. all'articolo 212, occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al Sistri;
13. all'articolo 230, occorre precisare la disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture nonché introdurre la disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle infrastrutture stradali;
14. è necessario specificare che i commercianti/intermediari di rifiuti soggetti all'iscrizione a Sistri, sono i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, in accordo con l'attuale articolo 189, c. 3) bis del decreto legislativo 152 del 2006 che richiamando il comma 3 del medesimo articolo individua i soggetti obbligati a Sistri.
15. andrebbe precisato che il criterio per l'assimilazione definito all'articolo 195, comma 2 lettera e) sia applicabile indipendentemente dall'emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per l'assimilazione. Ciò per consentire alle aziende di contestare errati criteri di computo della TARSU e/o TIA applicati dai Comuni, ovvero di cominciare a sgravarsi dalla assoggettabilità per le superfici ivi indicate.
«Libè, Dionisi Mondello».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

ULTERIORE RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
preso atto che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito «Codice»);
premesso che:
su detto testo si è espressa la Conferenza Unificata con numerose proposte emendative, molte delle quali, condivise anche dal Governo, sono di seguito formulate;
occorre precisare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti all'articolo 179 del Codice;
all'articolo 180-bis è necessario inserire alcune modifiche tese ad ampliare le categorie merceologiche cui applicare i principi del riutilizzo del prodotto e del recupero del relativo rifiuto (in particolare il legno e beni di consumo) nonché inserire, tra gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la promozione di accordi di programma in materia;
è fondamentale favorire la raccolta differenziata del rifiuto umido rafforzando il dettato dell'articolo 181 del Codice, così come incentivare la raccolta «monomateriale»; al medesimo articolo 181 occorre inoltre specificare che le frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata devono sottostare alle norme per il trasporto per i rifiuti nonché precisare la definizione di rifiuto «simile»;
agli articoli 183 e 184, occorre precisare alcune definizioni relative alla classificazione dei rifiuti;
all'articolo 184-bis, occorre inoltre chiarire l'ambito di applicazione della norma specificando che la decretazione riguarderà non specifiche sostanze o prodotti, bensì specifiche tipologie di sostanze o oggetti;
all'articolo 185 occorre inserire alcune norme di interpretazione rispetto alla disciplina delle esclusioni;
all'articolo 188-bis occorre garantire termini diversi per le discariche;
all'articolo 188-ter, occorre chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010; occorre, inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi sono esclusi dal SISTRI anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa nonostante producano discrete quantità di rifiuti, introdurre la possibilità di estendere il SISTRI anche a tali categorie; occorre, altresì, prevedere modalità semplificate e

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agevolazioni, anche di natura economica per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
all'articolo 189, occorre evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti, già prevista dall'articolo 258, comma 7;
all'articolo 190 occorre coordinare le disposizioni relative ai registri di carico e scarico con quanto previsto al comma 1, in relazione all'esclusione dagli obblighi di iscrizione, nonché all'articolo 266, comma 4, in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;
all'articolo 193, occorre chiarire la definizione del trasporto occasionale e saltuario;
occorre prevedere, all'articolo 194, che i vettori stranieri che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria;
all'articolo 212, occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al Sistri;
all'articolo 230, occorre precisare la disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture nonché introdurre la disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle infrastrutture stradali;
occorre rendere la normativa in materia di rifiuti pericolosi coerente con la decisione 2000/532/CE che contiene l'elenco europeo dei rifiuti, modificando l'allegato D del Codice;
con la risoluzione 8-00065 approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 28 aprile 2010, il Governo si è impegnato, tra l'altro, a prevedere criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri; a garantire l'interoperabilità del sistema con gli attuali software di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti; a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione; a tenere in considerazione, infine, i costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole;
considerato che in una recente nota ufficiale inviata a tutti i 27 Stati membri, la Commissione europea ha di recente affermato che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti costituisce un'ottima opportunità, sia per gli operatori che per le autorità competenti, di agevolare la spedizione delle notifiche relative alle spedizioni (transfrontaliere) di rifiuti, riducendo gli oneri amministrativi. L'instaurazione di un sistema elettronico di interscambio dati, oltre a benefici finanziari, potrebbe anche avere vantaggi diretti sul piano ecologico, grazie alla riduzione della quantità di carta utilizzata per le procedure di spedizione, riduzioni che si riflettono in un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.». La Commissione europea prosegue dicendo che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti, inoltre, migliora l'applicazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti in quanto favorisce il monitoraggio dei dati e rende gli scambi di informazioni più veloci, trasparenti e accessibili. Ne consegue un miglioramento nell'applicazione del regolamento e una possibile riduzione delle spedizioni illegali.»;
considerato che il Regolamento 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti riconosce la possibilità di utilizzare sistemi quali il SISTRI anche nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti (cfr. articolo 26, comma 4, di tale Regolamento), intervenga il Governo subito al fine di prevedere il SISTRI anche nell'ambito dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo

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settore anche a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati - per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero - ad iscriversi al SISTRI.;
preso atto che con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 settembre 2010 si è provveduto ad estendere al 30 novembre 2010 il periodo di distribuzione dei dispositivi elettronici legati all'operatività del SISTRI ed al 31 dicembre 2010 la sovrapposizione dei due sistemi, mentre il sistema sanzionatorio relativo all'operatività del SISTRI entrerà in vigore il 1o gennaio 2011;
l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani»; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'articolo 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della «tariffa Ronchi» (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo n.22/1997) nei comuni che l'avevano già adottata; il comma 2-quater dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all'articolo 238 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell'ambiente del citato regolamento;
la mancanza del regolamento di attuazione ha peraltro creato confusione tra le istituzioni preposte all'adozione della tariffa nonché tra gli operatori del settore, anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale e della conseguente norma di interpretazione autentica dell'articolo 238 recata dal comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, volta a chiarire che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria e a devolvere, conseguentemente, le relative controversie alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
occorre ridurre la quantità di imballaggi di plastica non compostabili poiché tale materiale, se disperso nel suolo e in mare, provoca gravi danni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 177, comma 8, dopo le parole «senza nuovi o maggiori oneri» inserire le parole «per la finanza pubblica»;
2) all'articolo 178-bis, aggiunto dall'articolo 3, sostituire al comma 2 le parole «2. Ai medesimi fini di cui al comma 1» con le parole «Ai medesimi fini»;
3) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica»;
4) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:»3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in

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termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse»;
5) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, dopo le parole «materiali recuperati dai rifiuti» inserire le seguenti «e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti»;
6) sia definita, all'articolo 179, comma 7, come modificato dall'articolo 4, tramite linee guida demandate all'ISPRA, una metodologia uniforme di LCA per tutte le tipologie di prodotti;
7) al comma 5 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, sostituire la parola «orientamenti» con le seguenti: «linee guida», ed inserire, dopo le parole «preparazione dei programmi» le seguenti «di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r)»;
8) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 180-bis, come modificato dall'articolo 6, aggiungere la seguente: «f) promozione di accordi di programma.»;
9) al comma 2 dell'articolo 180-bis, come aggiunto dall'articolo 6, inserire, in fine il seguente periodo: «Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo»;
10) sostituire l'alinea del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, con il seguente: «Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;
11) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, sostituire la parola «assimilabili» con la seguente: «simili»;
12) al comma 2 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole «la raccolta differenziata» inserire le seguenti: «, eventualmente anche monomateriale,»;
13) al comma 4 dell'articolo 181 come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: « «tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto»;
14) all'articolo 181, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: «4-bis. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale»;
15) L'articolo 182-ter è sostituito con il seguente:
«1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002».
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione

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vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici, b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente». Conseguentemente all'articolo 183, comma 1, lett.d), sopprimere le parole: «con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002»;
16) all'articolo 183, comma 1, lettera hh), come sostituito dall'articolo 10, sostituire le parole «senza ulteriori» con le parole «senza nuovi o maggiori»
17) all'articolo 183, comma 1, lettera ll), come sostituito dall'articolo 10, aggiungere infine le seguenti parole «escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito»;
18) dopo la lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10, aggiungere la seguente: mm-bis) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.»;
19) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, che modifica il comma 5 dell'articolo 184, aggiungere infine: «Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto»;
20) al comma 2 dell'articolo 184-bis, come inserito dal comma 1 dell'articolo 12, sostituire le parole «una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto» con le seguenti: «specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti»;
21) dopo il comma 2 dell'articolo 184-bis, come introdotto dall'articolo 12, aggiungere il seguente: «2-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti»;
22) all'articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole «derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali» con le seguenti: «che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis»;
23) sopprimere il comma 4 dell'articolo 184-ter, come introdotto dall'articolo 12;
24) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, sostituire le parole «paglia e altro materiale agricolo», con le seguenti «paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo»;
25) sostituire il comma 4 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, con il seguente: «4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi, nell'ordine, ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.»;
26) al comma 1 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole «categorie diverse di rifiuti pericolosi» con le parole «rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità» ;
27) al comma 3 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole «e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4.» con le seguenti «e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4»;
28) al comma 5 dell'articolo 188, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, aggiungere, dopo la parola «211,» la seguente: «213,»;

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29) al comma 4 dell'articolo 188-bis, come sostituito dalla lettera b) dell'articolo 15, sostituire le parole «di cui all'articolo 193» con le parole «nella misura stabilita dall'articolo 193»;
30) al comma 3 dell'articolo 188-bis, come sostituito dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 15 sostituire le parole «Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta.» con le seguenti: «Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;
31) siano definite, all'articolo 188-bis, come introdotto dall'articolo 15, norme più esplicite al fine di garantire l'attuazione di politiche di green public procurement, anche attraverso l'emanazione dei relativi decreti attuativi
32) al comma 5 dell'articolo 188-ter, come introdotto dal comma 1 della lettera a) dell'articolo 15, dopo le parole «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti:», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione», aggiungere, inoltre, al termine del primo periodo dello stesso comma 5, dopo le parole «spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche» le seguenti: «, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, comma 4, del predetto regolamento.»;
33) all'articolo 188-ter, introdotto dalla lettera b) dell'articolo 15, al fine di chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché di coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010 (che obbliga ad iscriversi al Sistri le imprese di recupero e smaltimento di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), introdurre le seguenti modifiche:
al comma 1, lett. a), dopo la parola «rifiuti» inserire la seguente «speciali»;
al comma 1, lett. b), dopo la parola «rifiuti» inserire la seguente «speciali»;
al comma 1, lett. b), dopo la parola «smaltimento», sostituire la parola «e» con la parola «o»;
al comma 1, lett. d), dopo la parola «recupero», sostituire la parola «e» con la parola «o»;
al comma 1, lett. e), dopo la parola «recupero», sostituire la parola «e» con la parola «o»;
al comma 1, lett. f), dopo la parola «raccolgono», sostituire la parola «e» con la parola «o»;
al comma 1, lett. g), dopo la parola «rifiuti» inserire la seguente «speciali», sostituire, inoltre, le parole «marittimo o ferroviario» con la seguente «intermodale»
al comma 1, alla fine della lettera f), inserire il seguente periodo: «Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi»;

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al comma 2, lett. a), dopo la parola «rifiuti» inserire la seguente «speciali»; dopo le parole «lettera c» sostituire le parole «, d) e g)» con le seguenti «e d)»;.
al comma 2, lett. b), dopo la parola»rifiuti» inserire la seguente «speciali»;
al comma 2, lett. c), dopo la parola «rifiuti» inserire la seguente «speciali»;
al comma 2, lett. d), dopo la parola «rifiuti» inserire la seguente «speciali»;
dopo il comma 2, si inserisca il seguente «2-bis. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.»;
al comma 4, dopo le parole «soggetti di cui al comma 2,» inserire le seguenti «ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa»;
dopo il comma 6-bis, inserire il seguente: «6-ter: Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare potranno essere individuate modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).»;
dopo il comma 6-bis, inserire il seguente: «6-quater. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.»;
34) sopprimere il comma 6 dell'articolo 189 come sostituito dalla lettera c) dell'articolo 15;
35) al fine di ridurre gli oneri delle imprese, in materia di registri di carico e scarico, all'articolo 190, comma 2, come sostituito dalla lettera d) dell'articolo 15, le parole «impianto di produzione» sono sostituite dalle seguenti «impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione»;
36) al comma 6 dell'articolo 190, come sostituito dalla lettera d) dell'articolo 15, sostituire la cifra «8» con la cifra «7»;
37) al comma 5 dell'articolo 193, come sostituito dalla lettera e) dell'articolo 15, aggiungere, dopo le parole «all'articolo 183, comma 1, lett. hh).» le seguenti: «Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno.»;
38) all'articolo 195, comma 1, come modificato dall'articolo 17, la lettera e);
39) all'articolo 195 comma 1, come modificato dall'articolo 17, alla lettera q) inserire dopo le parole «criteri generali», le parole «, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida,»;
40) all'articolo 208, comma 1, come modificato dall'articolo 21 sostituire, alla lettera q) le parole «il comma 17 è sostituito dal seguente: 17» con le parole «dopo il comma 17, è introdotto il seguente: 17-bis»;
41) alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 212, così come modificato dall'articolo 24, aggiungere, dopo la parola «rifiuti» le seguenti «e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto»;

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42) al comma 5 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 24, aggiungere, alla fine, inserire il seguente periodo: «Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza.»;
43) al comma 6 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 24, inserire, alla fine, le seguenti parole «;per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.»;
44) al comma 8 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 24, dopo le parole «28 aprile 1998, n. 406.» inserire le seguenti: «Il predetto diritto annuale è diminuito di due terzi in caso di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), delle imprese di cui al presente comma.»;
45) al comma 8 dell'articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire la parola «rinnovate» con la parola «aggiornate»;
46) al comma 9 dell'articolo 212, come sostituto dall'articolo 24, sostituire le parole «il 30 giugno 2010» con le parole «due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione» e la parole «cancellazioned'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo» con le parole «sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è automaticamente cancellato dall'Albo»;
47) al comma 12 dell'articolo 212, così come sostituito dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 24, inserire dopo il primo periodo il seguente: «Nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a)»;
46) al comma 13 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 24 sostituire la parola «vincolo» con la seguente «svincolo»;
47) all'articolo 212, come modificato dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 24, inserire, infine, il seguente comma: «Le imprese regolarmente iscritte all'Albo gestori ambientali per le attività di trasporto vengono iscritte d'ufficio al sistema Sistri salvo che non dichiarino di non volersi avvalere di tale possibilità»;
48) al comma 2 dell'articolo 24 sostituire la parole «senza che da ciò» fino alla fine del comma, con le seguenti «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
49) al comma 6 dell'articolo 214, come sostituito dall'articolo 26, dopo le parole «con le risorse» aggiungere le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie».
50) all'articolo 255, comma 1, come modificato dall'articolo 30, sostituire la parola «cinquemila» con la seguente: «tremila» ;
51) all'articolo 31, lettera b), sopprimere le parole: «le parole «inferiore a 15 dipendenti» sono sostituite dalle parole: «fino ad un numero di 5 dipendenti»»»;
52) all'articolo 260-bis, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 32, sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con i seguenti:
«1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi,

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si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.»;
53) all'articolo 260-bis, come introdotto dall'articolo 32, sopprimere il comma 6;
54) all'articolo 260-bis, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.»;
55) all'articolo 260-ter, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 3, con il seguente «3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.»;
56) all'articolo 260-ter, come introdotto dall'articolo 32, dopo il comma 4, inserire il seguente: «5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.»
57) al comma 2 dell'articolo 265, dopo le parole «fermo restando quanto previsto», inserire le seguenti «dall'articolo 188-ter e»;
58) all'articolo 34 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Le sanzioni del presente titolo relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

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188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal 1o gennaio 2011.»
2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1o luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo;
59) al comma 3 dell'articolo 34 sopprimere la parola «186» e aggiungere, al medesimo comma, dopo le parole «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» le seguenti «nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
60) all'articolo 34 dello schema di decreto, dopo il comma 3, inserire il seguente «3-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186»;
61) dopo il comma 6 dell'articolo 34, inserire il seguente. «7. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno; i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. Gli imprenditori agricoli di cui al presente comma conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.»;
62) all'Allegato D (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000), sostituire al punto 5 le parole «III della direttiva 2008/98/CE» con la parola «I»; (ministero) ed eliminare, sempre al punto 5, i periodi da «Per le caratteristiche da H3 a H8» sino a «Direttiva 1999/45/CEE.»;
63) sopprimere le note 3 e 8 rispettivamente degli allegati B e C riguardanti la definizione di deposito, già inserita nel Codice all'articolo 183;
64) al fine di chiarire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, alla nota 1 dell'allegato I, dopo le parole «i criteri stabiliti», sopprimere le parole «, parte 1.A e parte II.B.»;
65) all'allegato I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Nota 1 sostituire le parole nell'allegato VI, parte 1.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967» con le seguenti: «nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni»;
66) all'articolo 34, al fine di facilitare le operazioni di pulizia della battigia in località marittime nel pieno rispetto delle

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disposizioni vigenti sulla protezione della natura e dell'ambiente marino, nonché delle disposizioni in tema di sottoprodotto, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.»;
67) all'articolo 26, aggiungere, dopo l'articolo 214, il seguente: «214-bis. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006»;
68) sia modificato l'articolo 216-bis, come introdotto dall'articolo 29, nel senso di chiarire la definizione degli oli usati e di recuperare alcune disposizioni importanti per la gestione, il recupero e lo smaltimento degli oli usati medesimi attualmente presenti nelle norme abrogate dal presente decreto, allo scopo di permettere al Consorzio di continuare ad operare a difesa dell'ambiente

e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di favorire il recupero dei rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose provenienti da utenze non domestiche, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 181, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7, la possibilità di conferimento degli stessi ai centri di raccolta comunali mediante la stipula di convenzioni con i gestori dei centri medesimi;
b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere i profili relativi al sistema consortile, prevedendo che ferma restando la responsabilità economica del produttore, in caso di istituzione di consorzi nazionali obbligatori, gli stessi devono prevedere la partecipazione delle imprese utilizzatrici, produttrici di rifiuti e delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, recupero e riciclo e delle loro rappresentanze;
c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, in armonia con i piani di prevenzione, un esplicito richiamo all'obiettivo di incentivare la diffusione, da parte dei produttori, e l'utilizzo, da parte dei consumatori, di imballaggi composti da plastica compostabile e in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dall'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nonché dalla normativa UNI EN 13432-2002;
d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che l'attività di manutenzione e di cantiere sia da ritenersi attività di costruzione di cui al comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13;
e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che gli sfalci e potature, di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13, devono intendersi come provenienti anche dalla manutenzione del verde pubblico e privato;
f) valuti il Governo l'opportunità di eliminare la definizione di CDR prevista dalla lettera aa) dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10 e di mantenere, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni legate alla produzione e all'utilizzo del CDR e CDR-Q., mediante l'inserimento di nuovo comma 8 all'articolo 34 sulle disposizioni transitorie;
g) considerato l'invito della Commissione europea di valutare la possibilità di estendere sistemi elettronici quale il SISTRI anche al trasporto transfrontaliero dei rifiuti e sviluppare un sistema elettronico di interscambio dati con altri sistemi

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di tracciabilità dei rifiuti esistenti in altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della norma relativa alle spedizioni transfrontaliere (articolo 16, che modifica l'articolo 194) di creare le basi per quanto auspicato dalla Commissione europea nonché di prevedere, l'estensione dell'obbligo di iscrizione, ai sensi del Regolamento comunitario sul cabotaggio stradale, al Sistri anche le imprese comunitarie che svolgono trasporti nazionali in Italia. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati, per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero, ad iscriversi al SISTRI;
h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, con decreto attuativo, possano essere individuate ulteriori unità di personale da destinare al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, in soprannumero rispetto al contingente previsto dalle norme vigenti, in particolare anche di quanto previsto dall'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da dedicare esclusivamente alla gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 152/2006, con oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale vi provvede nei limiti delle risorse affluenti sul capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
i) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 187, come sostituto dall'articolo 14, il seguente: 2-bis. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
l) valuti il Governo l'opportunità di confermare il testo approvato in Consiglio dei Ministri nella parte in cui all'articolo 21, comma 1, modifica il comma 3 dell'articolo 208 prevedendo la partecipazione dei soli Enti locali «sul cui territorio è realizzato l'impianto»;
m) valuti il Governo l'opportunità di modificare le modalità di partecipazione del sistema consortile previsto dall'articolo 221 del Codice;
n) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 261 ed il comma 5 dell'articolo 265 del Codice al medesimo fine di garantire la concorrenza nel settore del riciclo dei prodotti divenuti rifiuti;
o) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 212, come introdotta dall'articolo 24, lasciando immutato il testo attualmente in vigore;
p) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 6 dell'articolo 34, il seguente: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa.» ;
q) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 5 dell'articolo 230 con il seguente «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva presso la sua sede o domicilio. Presso la sede, quale luogo di produzione, è ammesso il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera z). Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma presso l'impianto di smaltimento e/o recupero, i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto

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che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo, prevista dall'articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.»;
r) valuti il Governo l'opportunità di emanare quanto prima il regolamento di attuazione previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del Codice in materia di tariffa integrata ambientale;
s) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'allegato D, Punto 4, ultimo allinea, dopo le parole: «una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione » o = 1 per cento» le seguenti parole: «che non abbia la caratteristica di biosolubilità di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni»;
t) con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, e al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, valuti il Governo l'opportunità di incentivare la predisposizione negli edifici di nuova costruzione di un sistema anche meccanico di differenziazione e di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
u) valuti il Governo l'opportunità di approvare un decreto al fine di prevedere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 e successive modificazioni - che prevede la possibilità di delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ad associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale - e loro società di servizi - presenti nel CNEL - che alle anzidette organizzazioni possano aggiungersene di ulteriori anche sulla base di criteri che tengano conto della loro rilevanza sul piano della rappresentatività sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Le predette associazioni si aggiungono a quelle presenti nel CNEL;
v) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, al comma 2 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare adotta» le seguenti: entro il 12 dicembre 2013»;
z) valuti il Governo l'opportunità di incentivare l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura coinvolgendo le comunità e le realtà territoriali nella valorizzazione del principio di «responsabilità», anche attraverso la partecipazione degli enti locali di riferimento.