CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interrogazione 5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione 5-03466 gli On. Borghesi e Cambursano chiedono se si sia provveduto a predisporre gli atti necessari per destinare le risorse indicate dal gruppo dell'Italia dei Valori al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, al fine di consentire la concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli Enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.
La medesima norma ha previsto, inoltre, che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari debba essere effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
A valere sulle dotazioni finanziarie del predetto Fondo (capitolo 7536/MEF), poi incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, le Commissione bilancio di Camera e Senato, con diverse e successive risoluzioni, hanno provveduto ad individuare gli enti beneficiari dei contributi statali di cui trattasi, ad eccezione, tra l'altro, dell'importo di euro 1.300.00,00 riferito all'anno 2010, per il quale il gruppo dell'Italia dei valori, in data 30 luglio 2010, in sede di approvazione della risoluzione n. 8-00087 da parte della V Commissione della Camera dei Deputati, ha proposto la relativa destinazione al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Il predetto importo, però, non essendo stato utilizzato dalla citata Commissione parlamentare ai fini del riparto delle disponibilità residuali 2010 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, risulta ancora nella disponibilità di competenza del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Pertanto, per quanto attiene alla specifica richiesta formulata nel documento parlamentare intesa a conoscere se le citate risorse siano state, poi, effettivamente destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si precisa che, a legislazione vigente, tale operazione non risulta concretamente possibile, atteso che, ai sensi della citata norma, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio devono essere destinate, esclusivamente, alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

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Inoltre, anche l'eventuale provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per la destinazione delle predette risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mancherebbe del necessario presupposto, ossia l'atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza del quale il provvedimento ministeriale dovrebbe essere adottato.
Alla luce di quanto sopra esposti, si è dell'avviso che la destinazione delle risorse individuate dal gruppo dell'Italia dei Valori (euro 1.300.000) al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato richieda l'emanazione di una specifica disposizione legislativa che, nel consentire tale diverso utilizzo, preveda il riversamento di tali risorse ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con proprio decreto, alla relativa riassegnazione al capitolo 9565 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale è iscritto il predetto Fondo.
Si soggiunge, infine, che le entrate straordinarie che possono essere destinate al Fondo ammortamento, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), devono, comunque, essere libere da vincoli di diversa destinazione.