CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (Nuovo testo C. 3241 Pianetta ed emendamenti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3241 Pianetta, recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali», nonché gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» che le lettere a), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nel parere espresso il 6 maggio 2010 relativamente all'articolo 2, comma 7,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (C. 2360 Pelino).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2360 Pelino, recante «Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma , lettere g) ed o), della Costituzione) e alla materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, per quanto concerne l'inserimento di un membro designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio all'interno delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, appare opportuno configurare l'intervento come novella alle disposizioni vigenti che attualmente ne definiscono la composizione e, in particolare, dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare;
considerato che la composizione dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, vi è l'esigenza di riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno configurare l'intervento normativo ivi previsto come novella alle disposizioni vigenti che attualmente definiscono la composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, modificando, in particolare, l'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare;
b) all'articolo 1, comma 2, considerato che la composizione dell'organismo

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ivi richiamato è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, appare opportuno riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

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ALLEGATO 3

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I candidati aggiungere le seguenti: che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia.
2. 10.Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1 con le seguenti: I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale.
3. 10.Il relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, che hanno partecipato alle prove scritte, consegnando entrambi gli elaborati, dei concorsi a posti di dirigente scolastico di cui al DDG 17 dicembre 2002, al DDG 22 novembre 2004, al DM 3 ottobre 2006 ed al DGP 16 ottobre 2009 n. 2454 della provincia autonoma di Trento, in possesso

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dei prescritti requisiti, che hanno prodotto un ricorso giurisdizionale o amministrativo per non aver superato la fase di selezione, quelli che pur avendo ottenuto una pronuncia giurisdizionale cautelare non siano stati ammessi alle successive fasi della procedura e quelli che hanno completato la procedura di selezione ma non sono stati comunque ammessi alla frequenza del corso di formazione, oppure anche se ammessi, non sono stati nominati.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale, relativamente a coloro che non sono stati ammessi alle prove orali, ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati a suo tempo presentati dai candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Coloro che risultano idonei a seguito della valutazione di cui al comma precedente e tutti coloro che sono già a suo tempo risultati idonei per superamento delle prove di selezione sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
4. Le nomine di coloro che superano il corso di formazione sono soggette al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al DM 3 ottobre 2006, relativamente a coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano superato la prova di esame selettiva e propedeutica alla fase della formazione completata in maniera utile con il rilascio di un attestato positivo e la produzione di un progetto e che attualmente prestano servizio con funzione di dirigente scolastico, con contratto a tempo determinato, ha luogo con l'ammissione alla procedura di cui all'articolo 2.
5. 3. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, per effetto di quanto disposto dal comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto finalizzato all'annullamento del suddetto concorso, i candidati, in possesso dei requisiti di accesso, che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte del concorso, per titoli ed esami per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 22 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale, tuttora pendente, per l'annullamento degli atti del concorso potranno a domanda partecipare al corso di formazione, anche con procedure telematiche, a conclusione del quale è previsto un colloquio finale, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011.
2. Agli oneri derivanti dalla procedura di formazione di cui al comma 1 si provvederà mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse assegnate ai medesimi uffici per la formazione dei dirigenti scolastici.
5. 2. Favia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

I candidati che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove

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scritte del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 22 novembre 2004, completando ognuna di esse con la consegna dell'elaborato e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti del concorso tutt'ora pendente, potranno a domanda partecipare al corso di formazione, anche con procedure on line, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011.
5. 5. De Girolamo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. I candidati che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna dell'elaborato, e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale, tuttora pendente, per l'annullamento degli atti del concorso, potranno a domanda partecipare al corso di formazione, anche con procedure on line.
5. 4. Distaso, Calderisi.

Al comma 1, dopo le parole: alle prove scritte aggiungere le seguenti: delle fasi locali per la Regione Sicilia.
5. 10.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: procedura concorsuale aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1.
5. 11.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dei candidati fino alla fine del periodo con le seguenti: dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso.
5. 12.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e un colloquio.
5. 7. Mantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: dagli uffici scolastici regionali con le seguenti: dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.
6. 10.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il cui superamento determina l'inserimento nella graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010- 2011.
6. 3. Distaso, Calderisi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

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ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge con le seguenti: nella regione Sicilia.
10. 10.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
10. 2. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine dei suddetti corsi speciali nell'aprile del 2008».
10. 01. Mannino.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata (Nuovo testo C. 3541 Fedriga).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3541 Fedriga, recante «Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che:
l'articolo 1, comma 1, primo periodo, prevede la revoca automatica delle «prestazioni di natura assistenziale», con l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati ivi elencati;
la categoria di «prestazione di natura assistenziale» - anche considerando l'espressa esclusione dei «trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro» - non appare sufficientemente definita, in contrasto con il principio della tassatività della fattispecie penale, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che deve ritenersi valido anche con riferimento alle sanzioni (principali e accessorie) comminate per un reato;
l'indeterminatezza della categoria di «prestazione di natura assistenziale» non consente inoltre di verificare se tra le prestazioni che verrebbero revocate al condannato ve ne siano anche talune di natura tale che la loro revoca incida su diritti costituzionalmente garantiti in capo a tutte le persone, in contrasto con le norme costituzionali che sanciscono tali diritti;
rilevato, altresì, che:
l'articolo 1, comma 2, prevede che nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati anzidetti, il giudice, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale (esclusi, sembra doversi intendere, i trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro) di cui l'imputato è titolare e che, nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli in questione, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali;
tale disposizione appare in contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione e con la

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giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, la quale ha chiarito che una misura di natura cautelare (ricollegata quindi non ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale) è costituzionalmente legittima, ma a condizione che sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza e caratteristiche di tale automatismo da configurarsi come una vera e propria sanzione anticipata, irrogata in assenza di accertamento di colpevolezza (si veda in particolare la sentenza n. 239 del 1996);
non è tra l'altro specificato in quale fase «successiva» alla sentenza di primo grado possa intervenire la sospensione dei trattamenti assistenziali, né con quali garanzie procedimentali, né è previsto un potere di revoca della misura sospensiva da parte del giudice nel corso del procedimento (neppure nel caso di sentenza di proscioglimento resa in appello);
la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione delle prestazioni non godute è prevista solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di condanna per un altro reato, e non si fa riferimento alla più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento (che contempla anche le sentenze di non doversi procedere);
considerato che:
l'articolo 1, comma 3, prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria della revoca dei trattamenti assistenziali possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti;
non è sufficientemente determinata la categoria dei «trattamenti sociali»: in particolare non è chiaro in che cosa questi differiscano dalle «prestazioni di natura assistenziale» di cui al comma 1;
nel presupposto che i «trattamenti sociali» di cui al comma 3 coincidano con le «prestazioni di natura assistenziale» di cui al comma 1, non è chiaro, inoltre, se l'accesso ai trattamenti sociali sia subordinato ad una istanza dell'interessato (come farebbe pensare la locuzione «possono beneficiare»), anche nel caso si tratti di prestazioni di natura assistenziale precedentemente godute e successivamente revocate per effetto della condanna;
osservato che:
l'articolo 2 prevede che i familiari dei soggetti di cui ai commi 1 (revoca dei trattamenti assistenziali a seguito di condanna definitiva) e 2 (sospensione dei medesimi a seguito di condanna in primo grado) dell'articolo 1 i quali siano condannati in via definitiva per concorso nel reato o per favoreggiamento perdano il diritto alla pensione di reversibilità o all'indennità una tantum;
appare necessario verificare che i trattamenti in questione (la pensione di reversibilità o indiretta e l'indennità una tantum corrisposte al familiare a seguito della morte del titolare) non abbiano natura assimilabile a quella dei «trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro», che (correttamente, vista la giurisprudenza costituzionale al riguardo) non sono stati compresi tra i trattamenti che vengono revocati a seguito di condanna;
occorrerebbe valutare se vi sia proporzione tra la perdita del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta e all'indennità una tantum prevista per il familiare del soggetto condannato per i reati di mafia o di terrorismo (in conseguenza della quale perdita del diritto il familiare non può accedere al trattamento in questione neppure dopo aver scontato la pena per il proprio reato: tale possibilità non è infatti contemplata dal testo in esame) e la revoca dei trattamenti assistenziali prevista per il soggetto condannato stesso (il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, beneficiare dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente);

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osservato altresì che:
l'articolo 2 prevede anche che, se i soggetti condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento sono già percettori del trattamento sociale, questo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge;
tale previsione appare in contrasto con il principio dell'irretroattività della norma penale sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 siano individuate tassativamente le prestazioni di natura assistenziale che sono oggetto di revoca in caso di condanna per i reati ivi previsti, verificando che la loro revoca non violi un diritto costituzionalmente garantito a tutte le persone;
b) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1;
c) al comma 3 dell'articolo 1 si chiarisca la natura dei «trattamenti sociali» ivi richiamati e - qualora tali trattamenti coincidano (come sembrerebbe) con le «prestazioni di natura assistenziale» di cui al comma 1 del medesimo articolo - si precisi se l'erogazione delle prestazioni revocate a seguito di condanna riprenda automaticamente al termine della pena ovvero sia necessaria una nuova istanza dell'interessato;
d) in materia di durata della perdita della prestazione in caso di condanna, si stabilisca un trattamento normativo uniforme per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 (soggetti condannati per i reati di mafia o di terrorismo ivi elencati) e per quelli di cui all'articolo 2 (familiari condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento);
e) all'articolo 2, si sopprimano le parole: «e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge».