CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 215

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai sensi della presente legge è funzionario internazionale il cittadino italiano che:
a) a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali, sia divenuto dipendente di un'organizzazione internazionale con funzioni professionali o direttive;
b) sia stato distaccato presso un'organizzazione internazionale dalla pubblica amministrazione ovvero dall'autorità indipendente di appartenenza con funzioni professionali o direttive.
1. 1. Mosca, Rampi, Codurelli.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: mirata con le seguenti: e l'aggiornamento formativo mirati.
3. 1. Mosca, Rampi, Codurelli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Tutti i cittadini italiani che abbiano svolto attività professionali presso le organizzazioni internazionali, anche con incarichi pro-tempore, e che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero degli affari esteri, al fine di fornire al medesimo Ministero un quadro chiaro delle professionalità disponibili da utilizzarsi eventualmente nell'ambito delle missioni civili alle quali l'Italia partecipa.
2-ter. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco.
3. 2. Mosca, Rampi, Codurelli.

ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 1. Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.
* 5. 2. Fedriga, Munerato.

Pag. 216

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. I contratti collettivi di lavoro disciplinano il diritto di riconoscere periodi di aspettativa ai coniugi di lavoratori che prestano servizio all'estero svolgendo funzioni professionali o direttive, con rapporto di lavoro dipendente, presso un'organizzazione internazionale.
5. 3. Porcino, Paladini.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: ventiquattro mesi.
5. 4. Fedriga, Munerato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e massima di due anni.
5. 5. Fedriga, Munerato.